Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, adduca elementi probatori nuovi, già posti a base di una rinnovata domanda cautelare avanzata al G.i.p. ex art. 291 cod.proc.pen., è preclusa al giudice di appello ogni decisione e l'appello proposto dal P.M. deve essere dichiarato inammissibile sulla base del principio di alternatività tra le iniziative esperibili dalla parte pubblica in merito alla domanda cautelare in presenza degli elementi probatori nuovi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2005, n. 47212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47212 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4264
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 032512/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BARI;
nei confronti di:
1) MI RI CI, N. IL 21/05/1967;
avverso ORDINANZA del 13/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO;
Udita la requisitoria del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza 11 giugno 2004 il G.I.P. del Tribunale di Bari, tra l'altro e per quanto qui interessa, rigettava la richiesta di misura cautelare nei confronti di TO MA UC in relazione alle imputazioni di omicidio doloso, occultamento di cadavere, detenzione e porto illegale di armi.
Nei confronti dello stesso indagato, per i medesimi fatti, il Pubblico Ministero avanzava il 17 giugno 2004 una successiva richiesta di misura cautelare, che veniva dichiarata inammissibile dal G.I.P. con provvedimento 19 giugno 2004, siccome non fondata su elementi nuovi.
Inoltre, in data 21 giugno 2004, l'Ufficio requirente proponeva altresì appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'anzidetto provvedimento reiettivo dell'11 giugno 2004 e il Tribunale di Bari, con ordinanza del 13 luglio 2005, dichiarava inammissibile l'impugnazione. Osservava il Tribunale che, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 31 marzo 2004 n. 18339, LI, CED- 227357-9), il rapporto tra appello e nuova richiesta di misura cautelare è di alternatività e non di concorrenza. Nella specie, il pubblico ministero, con la nuova richiesta di misura cautelare per i medesimi fatti, aveva esercitato la discrezionale opzione di ricominciare l'azione cautelare, ex art. 291 c.p.p., anziché proseguire nell'esercizio della stessa attraverso il giudizio incidentale di appello. Di conseguenza - concludeva il Tribunale - il rapporto di alternatività tra i due rimedi imponeva che l'appello proposto dal P.M. dovesse dichiararsi inammissibile. Avverso l'ordinanza 13 luglio 2005 del Tribunale della libertà ricorre per Cassazione il pubblico ministero di Bari, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale interpretato in modo errato l'enunciazione delle Sezioni Unite. Rileva il ricorrente che la sentenza citata, in realtà, collega il principio di alternatività alla definitività del provvedimento di appello, che spiega una efficacia preclusiva allo stato degli atti. Nel caso in esame, sostiene il ricorrente, non vi era un provvedimento definitivo avente efficacia preclusiva e, comunque, la decisione impugnata aveva privato l'accusa della possibilità di appellare e creato una abnorme stasi processuale.
Il ricorso è infondato.
Ritiene questa Corte che nella specie sia stato esattamente applicato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella citata sentenza LI.
Infatti le Sezioni Unite, sancito che "nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa", hanno dovuto necessariamente affrontare il problema della possibile sovrapposizione delle eventuali diverse iniziative della parte pubblica la quale, in base a tale principio, sarebbe abilitata a fare valere il novum a supporto sia dell'appello cautelare che di una nuova domanda al Gip formulata ai sensi dell'art. 291 c.p.p.. Al fine dunque di scongiurare il rischio di quelle "interferenze tra competenze funzionali diversificate" che potrebbero derivare, stante la riconosciuta intensità di penetrazione dei poteri cognitivi del Tribunale della libertà quale giudice d'appello ex art. 310 c.p.p., dalla discrezionale opzione del P.M. - a fronte dei "nova" - di ricominciare l'azione cautelare con una nuova richiesta al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p., ovvero di proseguire nell'esercizio della stessa adducendo nel procedimento incidentale di appello il materiale probatorio inedito, preesistente o sopravvenuto, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che il rapporto tra le due soluzioni non si configuri in termini di "concorrenza", bensì di "alternatività". E se è vero che nel discorso giustificativo della decisione il massimo consesso ha espressamente configurato l'esistenza di una "preclusione a decidere" nei confronti del Gip, ove il PM, in pendenza di appello ex art. 310 c.p.p., abbia nuovamente esercitato l'azione cautelare nelle forme di cui all'art. 291 c.p.p., non esiste alcuna ragione per escludere che lo stesso effetto preclusivo si verifichi nei confronti del giudice dell'appello nel caso opposto, ove cioè il P.M. abbia insistito in questa sede nell'azione cautelare - come è avvenuto nella specie - adducendo nuovi elementi già posti tuttavia a base di una rinnovata domanda cautelare avanzata al Gip: anche in tal caso, infatti, si verifica il rischio di quelle interferenze che il principio affermato dalla sentenza LI tende ad evitare (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 2^, 13 aprile 2005 n. 18110, dep. 13 maggio 2005, Russo, non massimata). Nè vale sostenere che il principio dell'alternatività, fatto proprio dal provvedimento impugnato, operi solo ove sia già intervenuto un provvedimento cautelare che abbia acquistato stabilità; ciò non è stato affermato dalle Sezioni Unite, che hanno richiamato il principio del c.d. giudicato cautelare al solo scopo di definire con esattezza i contorni del sistema delineato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2005