Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
L'art. 365 cod. proc. civ, che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione, allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare (nell'affermare questo principio la Suprema Corte ha, tuttavia, fatto salva - senza peraltro esemplificarla - l'ipotesi in cui la scelta della proposizione del ricorso per cassazione debba eventualmente assumere una forma determinata, in base ad un'altra norma).
La parte che, a causa dell'esecuzione di una misura cautelare, abbia subito danni, può far valere il relativo diritto al risarcimento nel procedimento di reclamo in cui impugni la misura cautelare soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., cioè ove lamenti che la parte istante ha agito con dolo o colpa grave nel domandare la cautela (perché ne mancavano le condizioni) o nell'eseguirla (come, ad esempio, nel caso di sequestro conservativo, se il sequestro sia stato eseguito su bene non suscettibile di pignoramento), e non invece nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 96, posto che il suddetto procedimento non può costituire la sede in cui può avere luogo un accertamento pieno della inesistenza del diritto cautelato. Nel caso in cui sia fatto valere il diritto al risarcimento ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 96, avverso il rigetto della relativa istanza, pur in presenza della revoca della misura cautelare ovvero avverso l'accoglimento dell'istanza che si accompagni alla revoca di detta misura, è proponibile l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 - "septies" cod. proc. civ., rispettivamente dalla parte che aveva proposto l'istanza e dalla parte che aveva chiesto ed eseguito il provvedimento cautelare, mentre, qualora il reclamo non sfoci nella revoca del provvedimento cautelare, ma si concluda con la sua conferma o con la sua modifica (anche consistente nella sola imposizione di una cauzione), il consequenziale rigetto dell'istanza ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non ha valore definitivo e non è, dunque, precluso alla parte istante di far valere detto diritto (eventualmente unitamente a quello ex secondo comma dell'art. 96) o nel successivo giudizio di merito, introdotto dalla parte istante la misura cautelare o, per il caso di mancato inizio di tale giudizio, con un'autonoma domanda (da proporsi al giudice competente secondo le regole ordinarie), restando invece in ogni caso esclusa la ricorribilità in cassazione della suddetta statuizione di rigetto.
Commentario • 1
- 1. L'avvocato difensore di se stesso in sede civile - appunti sugli artt. 86 e 91 c.p.c.Avv. Francesco Isola · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8738 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
E N IO Z RA IST G E کے R A D E NOME POPOLO IT873 8/01 T N E S REPUBBLICA ITALIANA E ६ P MA DI CASSAZIONE LA CORT Oggetto Procedimento SEZIONE TERZA CIVILE coutelor Siquestio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Reclous Presidente R.G.N. 21275/98 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron.19922 VITTORIA -Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo SABATINI Consigliere Ud. 27/02/01 Dott. Francesco ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NS SK AV DP (Società per Azioni a Capitale Misto di Navigazione a Vapore Ucraina sul Danubio ), altresì denominata UKRAINIAN BE IN COMPANY (UDASCO), in persona del suo Presidente dr. Ing. Petro Suvorov, elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato DARIO 0. SCHETTINI, difeso dall'avvocato RIZZUTO FRANCESCO, con studio in 16121 GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, N.6 giusta delega in atti;
ricorrente 2001 contro 411 PIED RICH BV, in persona del suo legale rappresentante -1- presidente sig. Robert Voet, pro-tempore e domiciliata in ROMA P.ZZZA MAZZINI 27, elettivamente presso lo studio dell'avvocato RAIMONDI OSCAR, che la difende unitamente agli avvocati BATINI GIUSEPPE, SPERATI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
resistente - avverso l'ordinanza del Tribunale di VENEZIA, emessa il 2/7/1998, depositata il 06/07/98; RG.23/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato FRANCESCO RIZZUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Repubblica Veraina, in subordine l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il presidente del tribunale di Venezia, magistrato 1. - designato alla trattazione del procedimento, con ordinanza del 20.3.1998, autorizzava la PI IC B.V., società con sequestro conservativo lasede in Olanda, a sottoporre a motonave MY a cautela di un credito vantato verso la Ukrainske Dunaiske Paroplavstvo U.D.P. Società per azioni a capitale misto di Navigazione a vapore Ucraina sul Danubio. Contro il provvedimento proponevano reclamo, oltre alla U.D. P., il Ministero dei trasporti ucraino. Il tribunale, in composizione collegiale, dopo aver 2. - un esperto per l'accertamento del diritto interpellato ucraino, con ordinanza del 6.7.1998, pronunciando sul reclamo, ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento. На ancora dichiarato che non rientrava nella propria competenza esaminare la domanda proposta per ottenere il risarcimento del danno che il sequestro della nave aveva provocato;
ha tuttavia Osservato che la domanda era superata dall'esito del giudizio. Il tribunale ha però imposto alla PI IC c.i prestare cauzione. Ha infine condannato la U.D.P. a rimborsare alla PI IC due terzi delle spese dei due gradi del procedimento.
3. Gli argomenti posti a base della decisione resa sul reclamo sono stati i seguenti. - Competente a provvedere sulla domanda cautelare era 3.1. la tribunale di Venezia, luogo in cui si trovava il motonave, e non la corte d'appello di Roma. Il credito fatto valere dalla parte istante era stato accertato da un lodo pronunciato all'estero. Manca una norma che regoli la competenza cautelare per il caso di arbitrato estero, quando il lodo sia stato già pronunciato, né vi si può applicare l'art. 669-ter, primo comma, cod. proc. civ., perché il procedimento per il riconoscimento di lodo estero, che si deve svolgere davanti al presidente della corte d'appello di Roma (art. 839, terzo comma, cod. proc. civ.), non dà luogo a causa di merito. Si deve perciò applicare la disposizione dettata dal terzo comma dell'art. 669-ter, che individua la competenza in base al luogo di esecuzione del provvedimento. - La procura data dalla parte istante al proprio 3.2. difensore, conferita in Olanda e lì autenticata da notaio, era valida, non essendo richiesta per la sua validità la legalizzazione della firma del notaio.
3.3. La parte contro cui la domanda era stata proposta, appariva al tempo stesso essere il soggetto la U.D.P., 4 passivo dell'obbligazione e il titolare dei diritti sul bene che era stato assoggettato a sequestro. Era dunque legittimata a contraddire alla domanda. Il comandante della nave si presentava d'altro canto come persona dotata del potere di rappresentare in giudizio la U.D.P. e la procura da lui conferita era valida.
3.4. Erano stati acquisiti sufficienti elementi di prova quanto all'esistenza e titolarità del credito. La motonave poteva essere assoggettata a sequestro 3.5. - sebbene questa, creditoun vantato la U.D.P.,verso per secondo il diritto ucraino, fosse titolare solo del diritto di farne uso e non di quello di proprietà, spettante invece allo Stato. In base all'art. 16.1. della L. 31 maggio 1995, n. negarsi infatti applicazione al diritto 218, doveva ucraino, perché ne sarebbe altrimenti derivato un effetto contrario all'ordine pubblico, quello di rendere possibile alla U.D.P. di sottrarsi alla responsabilità inerente alle obbligazioni assunte in relazione all'esercizio della nave. stata notificata, il 16.9.1998, su4. L'ordinanza è istanza della parte istante, alla U.D.P., che ne ha chiesto la cassazione con il ricorso notificato il 16.11.1998. La PI IC ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 5 prima dell'inizio della 1. Il pubblico ministero, discussione, ha sollevato una questione di difetto di contraddittorio, perché il ricorso della integrità del stato notificato anche al Ministero dei U.D. P. non è trasporti ucraino, che era stato parte del procedimento nella fase di reclamo. Il difensore della U.D.P., che aveva rappresentato anche il Ministero dei trasporti ucraino nella fase di reclamo, ha chiesto per contro che il ricorso fosse discusso ed immediatamente deciso. La Corte ha ritenuto di risolvere la questione insieme al merito ed il pubblico ministero, a conclusione della discussione, ha chiesto fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio. La Corte considera che tale integrazione non fosse necessaria. E' pacifico tra le parti che il sequestro è stato dichiarato inefficace, perché non stata depositata la cauzione che il tribunale aveva imposto nel decidere il reclamo. Le situazioni soggettive rispetto alle quali si può ancora postulare un'esigenza di tutela sono dunque quelle che riguardano le spese del procedimento ed il danno che può avere causato il mancato esercizio della motonave. Si tratta di situazioni rispetto alle quali non si profila titolarità congiunta,una posizione di che non accertamento nei rapporti tra la U.D.P. e la consenta un parte istante del procedimento cautelare anche in assenza del Ministero dei trasporti ucraino.
2. La società resistente ha sostenuto che il ricorso manca del requisito prescritto dall'art. 365 cod. proc. civ. e per questa ragione è inammissibile. Ha considerato che la procura, conferita per atto separato, non menziona il provvedimento da impugnare. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte, che, riguardo alla procura conferita per atto separato, richiede l'indicazione del provvedimento da impugnare come requisito necessario per soddisfare la condizione che la procura sia speciale. L'eccezione non è fondata.
2.1. L'art. 365 impone che il ricorso sia sottoscritto - per la parte da difensore munito di procura speciale. procura, per essere speciale, deve riferirsi alLa provvedimento di cui si intende domandare la cassazione e per questo deve essere necessariamente conferita dopo che il provvedimento è stato pubblicato. Attraverso questa norma il legislatore ha inteso conseguire il risultato che l'iniziativa di richiedere la cassazione del provvedimento non sia assunta direttamente 7 dal difensore in base ad una procura conferita per il processo, ma dalla parte e dopo che le sia stato possibile conoscere il contenuto del provvedimento da impugnare. La norma non può però trovare applicazione quando la parte o persona che ha il potere di rappresentarla ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti al giudice adito;
il ricorso con procura direttamente dalla parte о da quel suo sottoscritto proporre ricorso perla scelta di rappresentante;
cassazione non deve assumere, in base ad altre norme, una forma determinata. In questo caso, non è necessario che la parte od il suo rappresentante ricorrano ad altro difensore (art. 86 cod. proc. civ.); non hanno bisogno di procura alle liti necessario per esercitare l'ufficio di difensore;
il seguire della notifica del ricorso all'atto impugnato assolve all'esigenza che è alla base della legge. Orbene, la procura all'avvocato Francesco Rizzuto, che ha sottoscritto il ricorso, è stata data il 18.9.1998, per un periodo di un triennio, per rappresentare la U.D.P. non solo davanti ad autorità giudiziarie, compresa questa Corte di cassazione, ma anche fuori del processo, per la tutela e salvaguardia dei suoi diritti di godimento e proprietà delle navi e d'ogni altra attrezzatura affidata alla sua gestione. E che si tratti di una procura in base alla quale sono stati attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale e non solo processuale è dimostrato tra l'altro dal fatto che in essi è compreso il potere di dare fideiussioni ed altre garanzie personali e reali, e di rinunciare a crediti.
3. Le questioni poste con il ricorso non possono tuttavia essere esaminate. provvedimento impugnato La decisione contenuta nel risolte questioni dal tribunale non è sulle diverse suscettibile di sindacato da parte della Corte. Queste le ragioni. La ricorrente ha chiesto che l'ordinanza del 3.1. tribunale sia cassata per i seguenti motivi: a) è stata affermata la competenza del tribunale di anziché della corte d'appello di Roma, aVenezia, provvedere sulla domanda di sequestro, in violazione degli artt. 669-ter, primo comma, e 839 cod. proc. civ.; b) non sono state esaminate più questioni concernenti la validità della procura conferita dalla parte istante al proprio difensore né la questione della nullità del contratto di cessione del credito a favore della parte istante;
c) è stato ritenuto, in violazione dell'art. 16.1. della L. 31 maggio 1995, n. 218, che il diritto ucraino, a norma del quale la proprietà della nave sottoposta a alla U.D. P., ma allo Stato sequestro non apparteneva effettounavrebbe dato luogo ad ucraino, se applicato, contrario all'ordine pubblico;
d) il tribunale, nominando un consulente tecnico per accertare il diritto ucraino sulla proprictà della nave, ha violato l'art. 669-sexies cod. proc. civ., secondo il quale va omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio;
e) la cauzione avrebbe dovuto essere imposta già nella fase di primo grado o, al più tardi, una volta presentato il reclamo, mentre lo è stata solo con il provvedimento di decisione del reclamo, ed in tal modo sono stati violati gli artt. 669-undecies e terdecies cod. proc. civ. Orbene, il tribunale, quando decide in composizione collegiale sul reclamo proposto contro il provvedimento cautelare del giudice singolo del medesimo tribunale, pronuncia un provvedimento, che il quarto comma dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. definisce ordinanza e dichiara non impugnabile. La decisione sul reclamo non può dunque essere impugnata con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., sia perché è provvedimento che la legge dichiara non impugnabile sia perché il ricorso per cassazione è mezzo per l'impugnazione di sentenze. La Corte, a partire dalla sentenza 17 febbraio 1995, n. 1726, ha d'altro canto negato che contro l'ordinanza con 10 cui è deciso il reclamo sia esperibile ricorso per cassazione, per violazione di legge, in base all'art. 111 Cost. Il ricorso previsto dall'art. 111 Cost. è dato contro provvedimenti che, decidendo su diritti, oltre a non essere altrimenti impugnabili, risolvono in modo definitivo la controversia: il che non è dei provvedimenti cautelari, perché da un lato l'art. 669-decies ne ammette la modifica o revoca, dall'altro sono destinati a perdere efficacia, se non sia proposto il giudizio di merito o se in questo sia resa sentenza, anche non passata in giudicato, che neghi l'esistenza del diritto a cautela del quale il provvedimento era stato emesso (artt. 669-octies e novies). La Corte, perciò, non ha il potere di sindacare la legittimità del provvedimento impugnato. E' da aggiungerc in relazione al primo motivo di che l'ordinanza, con cui, come nel caso, ricorso confermato, con modifiche, il provvedimento che ha concesso la cautela, neppure può essere impugnatos con regolamento ci competenza - lo hanno escluso le sezioni unite con la sentenza 25 ottobre 1996 n. 9337. - La ricorrente, con il quarto motivo, ha chiesto che 4. l'ordinanza sia cassata anche per un'altra ragione, in particolare perché ne ha pronunciato la condanna а 11 rimborsare alla parte istante le spese dei due gradi del procedimento cautelare. La ricorrente sostiene che, in tal modo, è stato violato l'art. 669-septies cod. proc. civ. La norma consentirebbe solo di condannare la parte istante quando la domanda cautelare, proposta in modo autonomo, sia rigettata, non anche di condannare la parte che si difende, quando la domanda è accolta, come nel caso era avvenuto. Neppure questa questione può essere esaminata dalla Corte. La parte che intenda sottrarsi alla esecutività della condanna al rimborso delle spese, sia essa contenuta nell'ordinanza che pronuncia sulla domanda o nell'ordinanza che pronuncia sul reclamo, per far valere le sue ragioni dispone dell'opposizione prevista dal terzo comma dell'art. 669-septies. - - appare formulata nel sensoLa disposizione è vero che il reclamo sia dato contro il provvedimento di condanna contenuto nell'ordinanza che rigetta la domanda e non anche contro l'ordinanza che accoglie la domanda. Però, le ragioni per cui la norma è stata introdotta impongono di ritenere che il rimedio abbia come oggetto quello di ottenere una regolamentazione delle spese del procedimento diversa da quella contenuta nel provvedimento 12 pronunciato sulla domanda cautelare od in quello reso sul reclamo. Sicché l'opposizione può essere esperita anche quando da un lato la cautela è stata accordata anziché negata, dall'altro sul diritto al rimborso delle spese una pronuncia è affatto mancata od ha assunto altro contenuto che quello di condanna come la Corte ha affermato, più di recente, con la sentenza 19 novembre 1999 n. 12859, ma in precedenza già con la sentenze 19 giugno 1998 n. 6133, 8 gennaio 1997 n. 82 e 3 dicembre 1996 n. 10784. Ciò è sufficiente per escludere che la pronuncia sulle spese, contenuta nell'ordinanza che provvede sulla domanda sul reclamo, costituisca una decisione cautelare definitiva su diritti, suscettibile di essere impugnata con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 Cost. 5. - La ricorrente, nel chiedere che l'ordinanza sia cassata, ha infine domandato che le parti siano rimesse davanti al giudice di rinvio, allo scopo di poter ottenere la condanna al risarcimento dei danni sofferti da questo per la illegittima esecuzione del sequestro. Ha quindi individuato nell'interesse ad ottenere tale pronuncia la ragione per cui il ricorso potrebbe essere proposto. Secondo la tesi della ricorrente, una decisione della Corte che pronunciasse la cassazione dell'ordinanza in base 13 ai motivi di ricorso, darebbe adito ad un giudizio di rinvio, consentendo al tribunale di rendere sull'istanza di risarcimento del danno una pronuncia di segno diverso da quella data in sede di reclamo. E' però una tesi che non ha fondamento.
5.1. La cheparte, per l'esecuzione di una misura cautelare ed in particolare di un sequestro conservativo subisce danni, ha certo diritto al relativo risarcimento. Si tratta del diritto riconosciuto dall'art. 96 cod. proc. civ. e che spetta alle condizioni previste dai due commi dello stesso articolo. Il procedimento di reclamo può costituire la sede in cui far valere il diritto al risarcimento del danno, che la parte sostiene d'avere subito perché in suo confronto è stato eseguito un sequestro conservativo: sebbene solo nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 e perciò quando la parte che ha subito l'esecuzione della misura cautelare, mentre ne chiede la revoca, deduce che la parte istante ha agito con dolo о nelcolpa grave domandare la cautela perché ne mancavano le condizioni, cioè il fondato timore di perdere la garanzia del credito, ovvero perché il bene su cui il sequestro è stato eseguito non era suscettibile di pignoramento (art. 671 cod. proc. civ.). Il procedimento di reclamo non può infatti costituire sede per un accertamento pieno della inesistenza del la 14 diritto per cui la misura cautelare è stata eseguita e dunque per l'affermazione della responsabilità della parte istante alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 96. Se il giudice del reclamo revoca il provvedimento, ma di condanna al risarcimento non accoglie l'istanza del danno per responsabilità processuale aggravata, la parte che l'ha proposta potrà impugnare il rigetto dell'istanza con l'opposizione di cui si è prima discusso. Contro l'accoglimento dell'istanza l'opposizione potrà essere per converso proposta dalla parte che aveva chiesto il provvedimento cautelare. Se il procedimento di reclamo non sfocia invece nella revoca del provvedimento, ma nella sua conferma od anche nella modifica mediante imposizione di cauzione, come avvenuto nel caso, vengono per ciò astesso mancare le condizioni per l'accoglimento della istanza di condanna al risarcimento del danno. Però, anche in questo caso, la decisione che sull'istanza viene ad essere così resa dal giudice del reclamo non è definitiva, nel senso che essa non ha l'efficacia di precludere alla parte di tornare a poter chiedere una diversa pronuncia in un giudizio a cognizione piena. 15 Questo giudizio è rappresentato dal processo sulla causa di merito, quando la istante,parte ottenuto ed eseguito il sequestro, lo inizia (e in tale processo la parte che ha subito l'esecuzione della misura cautelare può introdurre anche l'istanza di condanna al risarcimento dei danni sulla base del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.). Se invece la parte istante non lo inizia, quella che ha subito il sequestro potrà far valere la propria pretesa un'autonoma domanda (come la Corte aveva avuto modo di con decidere, con le sentenze 11 febbraio 1988 n. 1473, 6 novembre 1987 n. 8223 e 3 dicembre 1981 n. 6407, in tema di sequestro divenuto noninefficace perché seguito dalla instaurazione della causa di merito, prima che l'art. 683 cod. proc. civ. fosse abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353). Questa domanda con cui si fa valere una pretesa al risarcimento del danno subìto in conseguenza di un particolare tipo di fatto illecito che può assumere a e fattispecie descritte fatto costitutivo ambedue le andrà proposta al giudice dall'art. 96 cod. proc. civ. competente in base alle regole ordinarie (come la Corte ha osservato, prima della legge 393 del 1990, con la sentenza 8 febbraio 1990 n. 875). 16 la misura cautelare Quante volte, poi, come nel caso, sia stata chiesta da una persona giuridica che non ha sede in Italia in confronto di persona giuridica che pure non ha sede in Italia e la parte che ha subito il sequestro faccia valere d' avere subìto un danno per il fatto che il provvedimento è stato chiesto od eseguito, sussiste su tale domanda la giurisdizione del giudice italiano (artt. 2.3. 218 e 5 n. 3 della Convenzione della L. 31 maggio 1995, n. di Bruxelles).
5.2. Il mezzo per poter conseguire la pronuncia che la U.D. P. ha richiesto al giudice del reclamo non è dunque il ricorso per cassazione. - Il ricorso è in conclusione dichiarato inammissibile.
6. La Corte ritiene che sussistano giusti motivi per 7. dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio svoltosi davanti a sé.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate. Così deciso il giorno 27 febbraio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore светски Ш та рети ни 17 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, il 26 610 2001 26.61U IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E