Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8738
CASS
Sentenza 26 giugno 2001

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L'art. 365 cod. proc. civ, che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione, allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare (nell'affermare questo principio la Suprema Corte ha, tuttavia, fatto salva - senza peraltro esemplificarla - l'ipotesi in cui la scelta della proposizione del ricorso per cassazione debba eventualmente assumere una forma determinata, in base ad un'altra norma).

La parte che, a causa dell'esecuzione di una misura cautelare, abbia subito danni, può far valere il relativo diritto al risarcimento nel procedimento di reclamo in cui impugni la misura cautelare soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., cioè ove lamenti che la parte istante ha agito con dolo o colpa grave nel domandare la cautela (perché ne mancavano le condizioni) o nell'eseguirla (come, ad esempio, nel caso di sequestro conservativo, se il sequestro sia stato eseguito su bene non suscettibile di pignoramento), e non invece nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 96, posto che il suddetto procedimento non può costituire la sede in cui può avere luogo un accertamento pieno della inesistenza del diritto cautelato. Nel caso in cui sia fatto valere il diritto al risarcimento ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 96, avverso il rigetto della relativa istanza, pur in presenza della revoca della misura cautelare ovvero avverso l'accoglimento dell'istanza che si accompagni alla revoca di detta misura, è proponibile l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 - "septies" cod. proc. civ., rispettivamente dalla parte che aveva proposto l'istanza e dalla parte che aveva chiesto ed eseguito il provvedimento cautelare, mentre, qualora il reclamo non sfoci nella revoca del provvedimento cautelare, ma si concluda con la sua conferma o con la sua modifica (anche consistente nella sola imposizione di una cauzione), il consequenziale rigetto dell'istanza ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non ha valore definitivo e non è, dunque, precluso alla parte istante di far valere detto diritto (eventualmente unitamente a quello ex secondo comma dell'art. 96) o nel successivo giudizio di merito, introdotto dalla parte istante la misura cautelare o, per il caso di mancato inizio di tale giudizio, con un'autonoma domanda (da proporsi al giudice competente secondo le regole ordinarie), restando invece in ogni caso esclusa la ricorribilità in cassazione della suddetta statuizione di rigetto.

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  • 1L'avvocato difensore di se stesso in sede civile - appunti sugli artt. 86 e 91 c.p.c.
    Avv. Francesco Isola · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8738
Data del deposito : 26 giugno 2001

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