Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
2ce IN#21 77 /0 1 A 6 6 E I 8 . N 9 R 1 N O OGGETTO / I A - OP LO ITALIANO 4 Z T / B Consorzi di bonifica: 6 A U . 2 R contributi consortili;
L B . T I L R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S . I A competenza R P . G G D E K A R L T E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA D A 1 A I I 3 D S 1 R N . E E E Composta dai Magistrati: S T N T I N A A E S R.G. N. 13194/98 M E Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore PAOLINI Consigliere Cron. 4473 Dott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Antonino DI BLASI Ud.
8.11.2000 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 13194 R.G. 1998, proposto Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE da 1500 per diritti L. CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, in #14 FEB 2001. IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Giovanni CANCELLERIA GRECO, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio legale associato dell'avv. Giovanni Pellegrino, alla via Giustiniani 18; •ricorrente -
contro
CU CO;
0
- intimato -
1 0 3 0 8 2 1 per la cassazione della sentenza non definitiva del Giudice di Pace di Nardò in data 6 dicembre 1997, depositata col n. 280 il 13 , dicembre 1997, e della sentenza definitiva dello stesso Giudice in data 23 marzo 1998, depositata col n. 87 il 28 marzo 1998. Uditi, nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. Svolgimento del processo MO UC convenne davanti al Giudice di pace di Nardò il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, chiedendo dichiararsi non dovuto - per mancanza di beneficio, diretto e specifico, al proprio immobile - il contributo consortile preteso (in lire 112.908) per l'anno 1997, con restituzione di quanto nelle more eventualmente pagato, oltre accessori e spese. Il Consorzio oppose l'incompetenza per materia e in subordine per valore del giudice adito;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria. Il Giudice di pace dichiarò, con sentenza non definitiva del 6 dicembre 1997 depositata col n. 280 il 13 seguente, la propria competenza;
indi, sulla riserva di gravame dell'ente convenuto, con sentenza definitiva del 23 marzo 1998 depositata col n. 87 il 28 successivo, ha accolto la domanda. Per la cassazione di entrambe le sentenze - essendo stata, la seconda, notificata 16 maggio 1998 - ricorre il Consorzio Arneo, con atto notificato il 15 luglio 1998, nel quale articola due motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 2 Alle richiamate sentenze il ricorrente Consorzio Arneo muove le censure seguenti. Con un primo motivo, riguardante la sentenza non definitiva: a) difetto di competenza per materia del giudice adito (art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c.), con violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 2 c.p.c., 862 e 864 c.c., 21 e 59 r.d. 215/1933 e 10 L.R. Puglia 54/1980, in quanto sono riservate al tribunale le cause per i contributi consortili, di natura pubblicistica e sussumibili nella categoria dei tributi;
b) incompetenza per valore del Giudice di pace, dovendosi considerare di valore indeterminato la controversia, non limitata al contributo annuale, ma riguardante la stessa pretesa impositiva. Col successivo mezzo, rivolto contro la sentenza definitiva: difetto di motivazione, per essere il giudice 'a quo' pervenuto alla conclusione, favorevole al contribuente, mediante una vera e propria inversione dell'onere della prova, senza tenere in nessun conto l'ubicazione dell'immobile gravato dalla contribuzione. Il ricorso merita accoglimento, risultando fondato il primo profilo del primo motivo. Su tale punto, il collegio non ha alcuna ragione per discostarsi UPRET dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez.un., 9493/1998, 496/1999; e, fra le più recenti, Cass, 1985 e 1093/2000), secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi e, di conseguenza, per le relative controversie (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 e ricadenti, perciò, nell'ambito della giurisdizione ordinaria), 3 sussiste la competenza del tribunale, a mente dell'art. 9 comma 2 c.p.c. Alla stregua di tale enunciazione, vanno cassate entrambe le sentenze impugnate, siccome rese da giudice incompetente 'ratione materiae', con dichiarazione di competenza del Tribunale di Lecce. L'accoglimento del primo profilo della prima censura comporta l'assorbimento di quelle restanti. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese dell'intero giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo;
cassa le sentenze impugnate;
dichiara la competenza del Tribunale di Lecce;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, l'8 novembre 2000. II Cons. estensore II Presidente - Enrico Papa Mario Delli Priscoli- brow Life IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio funn 14 FEB. 2001 Oggi A M CA E IL CANCELLIERE C1 R P Osvaldo Ascanio U TE O N E I Z