Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZION037 49 /03 LA CORTE SUPRETA -- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 15973/0 -- -- Consigliere BATTIMIELLO Dott, Bruno - Cron. - 8539 11 -- Dott. Florindo Consigliere MINICHIELLO -I Rep. - - Consigliere Dott. Gabriella COLETTI d.29/11/02 --| - Rel. Consigliere | Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: DEL TREPPO CERGNUL GIOVANNA, elettivamente domiciliata -- VIA VALADIER 53/5, pres60 10 studio in ROMA + dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che la Т i rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO -- - ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro .... I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA --- -- FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato € difeso dagli avvocati CARLO DE 5003 י -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO I | MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata I del ricorso.; resistente con mandato - avverso la sentenza n. 15732/99 del Tribunale di ROMA, | depositata il 30/08/99 R.G.N. 27143/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO} · --j -- in persona del Sostituto Procuratore | udito il P.M. -- 1 FUZIO che ha concluso per Riccardo Dott. Generale - 1'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. -2- Svolgimento del proces30 Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe specificata, accogliendo, sul punto, l'appello dell'INPS nei confronti di VA DE PP NU ed avverso sentenza del Pretore della stessa ciltà, riducova le somme determinate in primo grado a titolo di interessi e rivalutazione sui ratei arretrati della pensione liquidata alla suddetta DE PP NU in regime internazionale mediante il cumulo dei contributi versati presso l'istituto assicuratore della ex Repubblica jugoslava, secondo la previsione della Convenzione italo-jugoslava 14 novembre 1957 ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855. 1 Tribunale riteneva che i predetti accessori decorressero dalla data di trasmissione all'INPS della domanda da parte dell'ente previdenziale Jugoslavo, osservando che: la sentenza della Corte costituzionale n. 156 cel 1991, che aveva esteso ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 c.p.c., non aveva ricalcato integralmente la regola della rivalutazione automatica, ma aveva tenuto conto delle esigenze organizzative € d1 gestione degli enti previdenziali statuendo che interessi e rivalutazione fossero dovuti dalla data di reiezione della domanda amministrativa е, comunque, dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che 1'ente si fosse pronunciato;
1' obbligazione per gli interessi e la rivalutazione eca da collegare al sorgere di condizioni legali di responsabilità dell'INPS, cioė ad un comportamento colposo secondo le regole generali stabilite dagli art. 1218 e segg. c.c.; nella specie, sino alla trasmissione della domanda da parte dell'ente previdenziale estero, 1 M 1'Istituto, non avendo neppure conoscenza deila presentazione della domanda, non poteva essere ritenuto in colpa. Per la cassazione di tale decisione ricorre la pensionata deducendo duc motivi di impugnazione. L'Istituto si è costituite depositado procura al difensore. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e dell'art. 1216 c.c., in relazione alla Convenzione italo-jugoslava de] 14 novembre 1957 ratificata con legge 11 giugno 1960 >. 955 ed al connesso Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958. Si deduce Ia spettanza automatica degli accesscri del credito previdenziale indipendentemente da colpa dell'obbligato, salvo lo spatiumE deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, e si osserva Come da tutta la normativa della suddetta Convenzione e dell'Accordo amministrativo consequente si ricavi il principio della equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione solo l'art. 17 (recte, all'uno 0 all'altro ente;
si rileva, infine, come art. 3, comma 17) della legge 8 agosto 1995 n, 335 dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente abbia innovato nella materia disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda, confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motive, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., nonché carenza di motivazione, si latenta che il 2110 Tribunale, comunque, abbia determinato la data di ricevimento della domanda da parte dell'INPS in base alle sole indicazioni dello stesso Istituto, in quanto non contestate dalla pensionata;
in tal modo il giudice di appcllo sarebbe incorso in un duplice errore;
in primo luogo non tenendo conto che I'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda, in secondo luogo addossendo alla pensionata l'onere di provare un fatto impeditivo c modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale;
51 censura, infine, la sentenza per avere immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi dell'INPS (già inficiati dall'assunzione della data ricezione della domanda indicata dallo stesso Istituto). Il primo motivo è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, à seguito della sentenza della Corte n. 156 del 1991, la responsabilità per il K_Lazdato costituzionale prestazioni previdenziali Пion possá prescindere pagamento di dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte v. Cass. 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, acnché, con riguardo a controversie avent: lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n. 6114]. Invero, CON la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adequare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa degli accessori predetti, соп ไล sola differenza della fissazione del c.d. spatiun deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina deli'art. 429, Berzo comma, c.p.C., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, i]. principale sostegno della tes-, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuza dall'INPS, nort essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. del decorso degli accessori ai sensi della Tuttavia, 1' automaticità costituzionale sopra indicata пеп costituisce di per sė stessa sentenza argomento sufficiente per risolvere La questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Kilievo determinante, per La soluzione in tal Senso della medesima questione, va Invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 855, e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 ml. 335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro תנך determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti siano considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo debba trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. In Da tale norma, ronché dall'art. 30, secondo comma, del 'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altra SLaLv. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo La legislazione del rispettivo Stato"], risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla viciazione dell'obbligo dell'ente ricevente, di darne pronta comunicazione all'altic, conseguenze che investone la responsabilita dell'ente previdenziale atraniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di dette noite art. 3, comma 17, della logge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 E.. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Slali lecati all'ita ia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. ** sulquindi corretto, piano logico-giuridico, ritenere che, se i 1 legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una Пcrma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la gressa regola era contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegava le condizioni di responsabilità dell'ente italiano aila presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. decisioni, горта richiamate, 81 controversie In linea con precedenti problematica, 11 primo motivo di 1140/50, attesa la dall'icentica fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, C.P.C., essendo а tal fine necessari accertamenti fatto (in ordine, in particolare, alla daca in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante), per i quali non può farai riferimento alla sentenza di primo grado, ommai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi da-ia previsione dell'art. 393 c.p.c. per 1'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, 1'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, Ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento delle spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte di appello di Roma, è altresi rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.O.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso € dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Eure cu no Veja Mercanalt ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. IJ IL CANCELLIERE BELLA LEO 11:0 2 M. 928 Depositato in Cancelloria AS MER 1003 CANCELLERE J