Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2004, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - Consigliere -
Dott. ED TO - rel. Consigliere -
Dott. ICTTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO AN, VO LE, NT MA, CE UNO SOCIETÀ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO DONELLA, giusta delega a margine dal ricorso;
- ricorrente -
contro
VO FR, CA IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 0^02/3914 proposto da:
CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAVENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VO AN, VO LE, NT MA, CE UNO S.A.S.;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 13380/02 proposto da:
VO FR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PASCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO SCHITTAR CARPONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA IO, VO AN, VO LE, NT MA, SA IC UNO S.A.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 508/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2003 dal Consigliere Dott. TO ED;
udito per il ricorrente gli Avvocati DONELLA e MANZI che hanno chiesto la cessazione dalla materia del contendere;
udito per il ricorrente incidentale CAPPELLAIO IO l'Avvocato DI PIERRO che ha chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito per il ricorrente incidentale VO FR, l'Avv. Mauri, con delega dell'Avv. SCHITTER, che ha chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 4 e 7 Luglio 1992 Cappellaio OR, premesso che ON NA IA - di cui era unico erede - aveva costituito con NO VI nel novembre 1950 la società Immobiliare Ligure s.r.l. con sede in Pavia, per l'acquisto e vendita di beni mobili e immobili, amministrata dall'avv. LU TO, che il Tribunale di Pavia aveva posto in liquidazione nell'ottobre 1984; che il 25 Settembre 1990 l'assemblea straordinaria della società - cui non era stato convocato e nella quale l'amministratore si era costituito qualificandosi detentore dell'intero capitale sociale, sebbene le quote sociali non gli fossero state mai trasferite - aveva revocato lo stato di liquidazione, aumentato il capitale sociale, prorogato la società, approvato il nuovo statuto e nominato l'amministratore unico in persona di TO AN, figlio di LU;
che quest'ultimo, nominato ancora amministratore il 14.2.1991, aveva quattro mesi dopo, e cioè il 26.6.1991, deliberato, quale portatore dell'intero capitale sociale, lo scioglimento della società, ponendola in liquidazione, dopoché gli amministratori che si erano succeduti, a far tempo dal 25.9.1990, avevano venduto alcune unità immobiliari della società a TO LE e alle società Glasbus a.r.l. e FE NO s.a.s., che non avevano acquistato in buona fede;
tutto ciò premesso, convenne in giudizio TO LU, AN e LE, AT ND in proprio e quale legale rappresentante della società Glasbus, nonché il socio PO RG e AN LE, in proprio e quale accomandataria della società FE NO, e chiese che fosse dichiarato che unici soci della Immobiliare Ligure erano esso attore e NO VI;
che TO LU non aveva mai avuto alcuna quota di capitale;
che le delibere societarie suddette erano giuridicamente inesistenti;
che illegittima era la liquidazione della società; che il TO fosse tenuto al rendiconto;
che la vendita degli immobili compiuta da AN e LU TO era nulla e che gli acquirenti erano in mala fede. Chiese, in subordine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per complessive L. 3.000.000.000.
I convenuti eccepirono che ON IA NA era stata intestataria fiduciaria, per ragioni fiscali, della quota del 50% della società, al pari di NO VI, e che gli appartamenti intestati alla società erano stati acquistati da LU TO con danaro proprio, tant'è che erano stati sempre utilizzati da lui e dai suoi familiari;
e nel 1970, giusta accordo, i fiduciari avevano trasferito le quote a richiesta del TO.
NO VI, cui la citazione era stata notificata senza che fossero state proposte domande nei suoi confronti, si costituì chiedendo che il tribunale dichiarasse che, almeno per la sua quota, vero ed effettivo socio della Immobiliare Ligure fosse l'avv. TO. Nel giudizio intervenne volontariamente TO SC, sorella di LE ed AN, dichiarando di avere gli stessi interessi dei fratelli.
Il tribunale, con due successive sentenze non definitive, rigettò le domande nei confronti della società Globus e accolse quella del AT in ordine alla dichiarazione che socia al 50% della Immobiliare Ligure era stata la ON.
Proposero appello LU, AN, LE e SC TO, AN LE e la società FE NO, deducendo che il tribunale aveva errato nel qualificare come simulazione per interposizione fittizia di persona il negozio intercorso tra l'avv. TO e la ON, anziché come rapporto fiduciario;
nel non ammettere la prova testimoniale circa la esistenza di tale negozio;
nell'avere mancato di esaminare i documenti prodotti. Dedussero di avere tacitato con transazione il AT di ogni diritto dalla ON ereditato.
Il AT resistette alla impugnazione e propose appello incidentale, perché fosse dichiarata illegittima la liquidazione della società e nulle le alienazioni degli immobili. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 23.3.2001, ha respinto l'appello principale;
dichiarato inammissibile l'incidentale e condannato gli appellanti principali alle spese del grado di giudizio.
Premesso che oggetto della sentenza impugnata era stato l'accertamento della qualità di socia della ON e che ogni altra questione - come quella dedotta con l'appello incidentale - essendo stata riservata al prosieguo del giudizio di primo grado, non poteva essere esaminata, ha ritenuto la corte di merito che la tesi del negozio fiduciario dedotta dagli appellati non potesse trovare accoglimento, in difetto di prova, inammissibile essendo le richieste di prova orale per la genericità dei capitoli e per le valutazioni giuridiche rimesse ai testimoni, che esse implicavano. Ha poi respinto la eccezione, sollevata per la prima volta in appello, fondata su una transazione che sarebbe stata stipulata dal TO con il AT, per la tacitazione di ogni diritto spettante alla ON e da lui ereditato, rilevando che il fascicolo di parte appellante non era stato ridepositato e ciò impediva di verificare l'esistenza della presunta transazione ed il suo oggetto. Propongono ricorso per Cassazione con unico atto e due articolati motivi, illustrati da memoria, TO LE e AN;
AN LE e la società FE NO. Separato ricorso propone anche TO SC con tre motivi
Resiste con controricorso AT OR, che propone ricorso incidentale con un motivo, con cui ha eccepito la inammissibilità del ricorso principale per la mancata notifica ad NO VI. Con la successiva memoria di tale ricorso ha dedotto la improcedibilità, per tardività del deposito in cancelleria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. e la nullità dei giudizi di merito per difetto di contraddittorio, a fronte del litisconsorzio necessario con la società Immobiliare Ligure e con tutti i suoi soci, che avevano sottoscritto l'aumento di capitale.
Rilevano che a fronte delle domande di declaratoria di giuridica inesistenza delle delibere societarie richiamate in citazione e di illegittimità della liquidazione deliberata il 14.10.1991; e di quella per la pronunzia di non vincolatività per la società delle vendite immobiliari stipulate da TO LU, senza l'autorizzazione dell'assemblea, pregiudiziali ad ogni altra, litisconsorte necessaria era la società predetta, oltre ai soci TO SC, AP AN, AP NA e RI LA, divenuti soci con la sottoscrizione dell'aumento di capitale.
Assumono che il riconoscimento della qualità di socio del AT è condizionato dall'utile esercizio dell'azione di rivendica verso tutti i soci, giacché, se egli non fosse riconosciuto socio al 50%, non potrebbe chiedere il risarcimento dei danni per il depauperamento dalla sua quota.
Peraltro poiché prima dell'aumento del capitala tutte le quote erano di LU TO, non solo quella di NO VI che aveva riconosciuto di averla trasferita a lui,ma anche quella della ON, in quanto per l'art. 8 dello statuto l'erede del socio non succede nella quota, ma acquista solo il diritto alla sua liquidazione, la domanda che il Cappellate avrebbe dovuto proporre era solo di liquidazione della quota predetta, cui legittimata passiva sarebbe stata solo la società.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione degli artt. 244, 245 e 253 c.p.c.; 2697 e 2727 c.c.; nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle richieste di prova orale.
Deducono i ricorrenti l'errore della corte di merito nell'avere rilevato di ufficio l'inammissibilità delle prove, contrariamente al principio di diritto che le relative formalità non sono di ordine pubblico.
Lamentano che la prova testimoniale non sia stata ammessa perché i testi non erano stati indicati nei singoli capitoli ma genericamente, sebbene l'art. 244 c.p.c. non prescriva a pena di nullità la indicazione dei capitoli sui quali ciascun teste deve rispondere. Negano che i capitoli predetti contenessero giudizi e non fatti a contestano la affermazione della impugnata sentenza secondo cui la circostanza - che si era inteso comprovare - che TO LU era l'unica persona interessata alla proprietà e al possesso dei beni intestati alla Immobiliare Ligure e che tutte le spese per gli acquisti immobiliari della società erano state sostenute da lui contraddicessero l'assunto della intestazione fiduciaria. Lamentano, ancora, che la corte territoriale abbia ritenuto inammissibile, per mancata indicazione dei testimoni, e per genericità dei capitoli anche la prova diretta a dimostrare l'avvenuto ritrasferimento a TO LU dalle quote intestate alla ON e all'NO; richiamando, quanto al primo rilievo, le osservazioni precedenti e quanto al secondo - per il quale la genericità era stata riferita alla deduzione che il ritrasferimento era avvenuto" intorno al 1970" - che la inammissibilità non poteva essere rilevata di ufficio;
che comunque la specificità della indicazione non va intesa in nodo formalistico, potendo in sede di ammissione procedersi ad una più dettagliata precisazione;
che infine l'argomento addotto dalla corta di appello dell'impedimento di siffatta genericità alla difesa di controparte è privo di motivazione e comunque infondato, perché nella specie rilevante era il fatto del ritrasferimento, non il momento in cui era avvenuto. TO SC con il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 91 e 101 c.p.c., lamentando di essere stata condannata alle spese processuali nonostante non fosse stata convenuta in giudizio e non si fosse instaurato con lei un valido rapporto processuale. Analoga denunzia, con riferimento all'art. 100 c.p.c., svolge con il secondo con cui denunzia anche il vizio di motivazione, in relazione alla circostanza che sarebbero mancate da parte del primo giudice pronunzie a suo carico che ne avessero comportato la soccombenza;
donde il suo difetto di interesse ad inpugnare, rilevabile di ufficio.
Con il terzo infine la TO denunzia, sempre con riferimento alla condanna alle spese, violazione degli artt. 105 3^ comma e 91 c.p.c. nonché il difetto di motivazione, in quanto il suo intervento in giudizio era stato di mero fatto.
Con il ricorso incidentale AT OR chiede la condanna di controparte al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Anteriormente alla udienza di discussione dei ricorsi, i difensori dei ricorrenti TO AN e LE, soc. FE NO e AN LE e del controricorrente e ricorrente incidentale AT OR hanno dichiarato di avere definito la controversia, con rinunzia di quest'ultimo alla domanda e agli atti del giudizio.
Analoga dichiarazione è stata resa dalla difesa di TO SC, sicché, avuto riguardo alla rinunzia alla domanda introduttiva della lite, deve ritenersi cessata la materia del contendere e per l'effetto deve dichiararsi la inammissibilità di tutti i ricorsi - dei quali va disposta la riunione - con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibile;
compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004