Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
00 2 9 7 / 0 3 N POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Fidecumione Contratti bancari Omnibus SEZIONE TERZA CIVILE ante riforma del 1992 Contrarietà alla buona fede oggettiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22518/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere - Cron. 633 Dott. TO LIMONGELLI Rep. M3 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere - Ud. 07/10/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA LIRE 1500 sul ricorso proposto da: ER CA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO A100214 MARIA FARACI, che lo difende, giusta delega in atti;
A100215 - ricorrente
contro
BANCA ROMA SPA, Gruppo NCroma, in persona dei sign.ri Avv. Enrico Zmei e Avv. Gianfranco De Angelis, P elettivamente domiciliato in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO MINERVINI, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1882 avversO la sentenza I]. 7/99 della Corte d'Appello di 1 CAMPOBASSO, sezione civile emessa il 4/1/99, depositata il 26/01/99; RG.56/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. Con citazione del 26 giugno 1990 il signor RO TO proponeva opposizione avverso il decreto In- giuntivo n.161/90 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 8 maggio 1990, convenendo dinanzi a detto tribu- nale, la CA di MI di Roma la difesa del RO in particolare deduceva : a.il difetto di legittimazione, nella veste di cre- ditore, della CA di MI di Roma, essendo il credito della CARIMNO;
b.la nullità della fideiussione omnibus per la in- determinatezza o indeterminabilità del suo oggetto, c.la estinzione del rapporto fideiussorio per fatto ли imputabile alla NC che non aveva informato il fide- ' iussore dello aggravarsi della situazione economica del garantito d.il mancato rinnovo della fideiussione con 2 l'istituto cessionario. Si costituiva la CA di MI , cui succe- deva a titolo particolare il Banco di Santo Spirito, e chiedeva il rigetto dell'opposizione. La lite era istruita documentalmente e il Tribu- nale di Campobasso con sentenza depositata il 9 mag- ' 1997, estrometteva dalla lite la CA di Rispar- gio mio di Roma e rigettava l'opposizione. La decisione era appellata dal fideiussore su tre punti : la nullità della fideiussione;
il calcolo ine- satto del credito: l'assenza di accordi in ordine alla corresponsione di interessi ultralegali. La NC di Santo Spirito chiedeva il rigetto del gravame. Con la sentenza del 4 gennaio 1999 la Corte di appello di Campobasso rogettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre il RO con unico articolato motivo;
resiste la NC (ora nuovamente NC di Roma spa) con controricorso e memoria. Motivi della decisione Il ricorso non merita accoglimento in ordine al de- La dotto motivo. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1418 del codice civile e dell'art.10 della L. 17 febbraio 1992 n.1542. 1 3 La tesi è che la fideiussione omnibus che vincola il RO sia nulla per la mancata previsione dell'importo massimo garantito e che tale interpreta- zione era possibile ancor prima della novella del 1992 e della ulteriore novellazione che introduce il prin- cipio della trasparenza delle obbligazioni e servizi bancari (artt. 115 e 116 del T.U.delle leggi bancarie ' introdotto dal D.Lgs 1 settembre 1993 n.385). Sotto diverso profilo la nullità è stata poi dedot- ta in relazione alla violazione del principio della buona fede oggettiva nella esecuzione del rapporto (cfr. artt, 1375 e 1956 c.civile ). In senso contrario si Osserva : a) che la novellazione testuale dell'art.1938 C.C. introdotta con la legge 17 febbraio 1992, è en- trata in vigore a decorrere dal 7 luglio 1992 i si tratta di legge a carattere innovativo non retroattivo (cfr.Cass.24 luglio 1993 n.8291; Cass.14 agosto 1997 n. 7603 e successive conformi sino al 2002), b) che assolutamente costante era, prima della riforma l'orientamento di questa Corte secondo cui la fideiussione omnibus (anche nella forma bancaria) era valida se il suo oggetto era comunque determinabile e tale determinabilità si potesse desumere dall'esame in 1 concreto delle clausole negoziali ( cfr. Cass.6 dicem- 4 bre 1994 n. 10488; Cass.25 novembre 1995 n. 12213; Cass. 10 aprile 1995 n.4117), c) che la modifica che la legge 1992 n.154 ha apportato al testo dell'art. 1956, aggiungendo un secondo comma che recita 24 non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione " ha carattere innovativo ed irretroattivo , e la riforma è entrata in vigore il 7 luglio 1992; d) che i debiti garantiti sono anteriori al 1990 ed alla riforma del 1992 sicchè non possono ve- nire in considerazione le indicazioni orientative del- la Corte Costituzionale nella sentenza del 27 giugno 1997 n.204, secondo cui la nuova disciplina, avendo ca- rattere imperativo (poiché riguarda l'ordine pubblico economico) ed eterointegrativo si applica alle fide- iussione in cui le garanzie prestate concernano posi- zioni debitorie successive al 7 luglio 1992; e) che è condivisibile il principio (dedotto secondo cui la NC nel far creditodal ricorrente) , aveva l'obbligo di informazione corretta verso il ga- rante , dell'aggravarsi delle condizioni economiche del garantito. Ma il testo originario della norma non pre- vedeva la nullità della clausola di rinuncia del fide- iussore ad avvalersi della liberazione. Inoltre la sen- tenza del giudice del riesame ha posto in evidenza co- 5 me la violazione dell'obbligo ( che attiene ad un cri- terio di buona fede nell'esecuzione del rapporto) pre- supponga l'onere di provare , da parte del fideiussore, che la NC sia a conoscenza di questo aggravamento e lo tenga occultato al garante. Onere che non è sta- to assolto, secondo una valutazione fattuale del giudi- ce di merito , non sindacabile in questa sede;
f) che è parimenti condivisibile il principio della buona fede oggettiva, come principio generale nella esecuzione dei contratti, ma lonere della parte che intende giovarsene il dimostrare le circostanze che evidenziano la condotta contraria alla buona fede del- la banca che si avvale della fideiussione omnibus.E ta- le onere di prova, secondo i giudici del merito , non risulta assolto. g) che l'effetto liberatorio di cui all'art. 1956 C.C. che richiede la speciale autorizza- zione del fideiussore nel caso di aggravamento, era de- rogato dalla clausola o) del contratto e che comunque presuppone la prova e dell'aggravamento e della manca- ta od occultata informazione;
h) che la questione di incostituzionalità del testo originario dell'art. 1938 C.C. è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del 27 giugno 1997 n.204 e la Corte , con pronuncia additiva 6 3 per le obbli- , ha statuito che la sanzione di nullità gazioni future senza limitazione di importo non tocca la garanzia per le obbligazioni future già sorte , ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fi- deiussione possa assistere obbligazioni principali suc- cessive al divieto di garanzia senza limiti introdotto dalla novella del 1992.La Corte ha dunque escluso l'incostituzionalità del regime pregresso. In conclusione non sussiste la violazione delle norme di legge invocate né del principio della buona о nella esecuzione del fede oggettiva nella stipula contratto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di for questo giudizio si cassazione, liquidati come in di- spositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Cuc- caro TO al pagamento delle spese ed onorari di questo Giudizio di cassazione, che liquida in Euro 139,75 per spese ed in Euro 1000,00 per onorari di questo giudizio di cassazione. Roma 7 ottobre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Bethah lu ветли Ш айко Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 43.1.03 7 BILC EC1 D Rialto