Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10199 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
10199 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 2 SUPREMA DICASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12166/99 - Presidente Dott. Alfredo ROCCHI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 22809 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 3419 Ud. 31/01/2001 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 6000 LL IT, LL NO, in proprio e nella il 26 LUG 2001 -- IL CANCELLIERE qualità di eredi di LL RU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso 1,55 L3000 CANCELLERIA l'avvocato SASSANI BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TISO SERGIO, giusta mandato a margine del ricorso;
OF021998 ricorrenti - DF021999
contro
HI IG, SP EM Ved. BELLUZZO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE UFFICIO COPIE 2001 CLODIA 291 presso l'avvocato PIETRO RICCI, che li Richiesta copia studio dal Sig SASSANI. 268 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE 6000 per diritti L 16.01.2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAPPIOTTI, giusta mandato a margine del controricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival controricorrenti - dal Sig. Rice per dirith L. 42.000+153
contro
LL LE, SA NO, SA RI;
IL CANCELLIERE . - intimati avverso la sentenza n. 716/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 30/04/98; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito ilper ricorrente, 1'Avvocato Allocca, con 31769683 AU769688 delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ricci, che ha AU769693 chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AE395544 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AU763676 Con atto notificato il 10 settembre 1999 TT AU769681 OL citava in giudizio davanti al Tribunale di Vero- na UI GH, CO LU e GG PO, non- AU769686 chè la società a r.l. Pescicoltura Campagna Magra nel- la persona dello stesso GH suo amministratore uni- AU769531 LIRE 10000] CO, chiedendo che fosse accertata la propria qualità CANCELLERIA di socio della società convenuta in forza del contrat- DIR DIRIT DIRITTI DIRITTI AE995543 to 7 febbraio 1979, registrato il consecutivo 12 feb- braio, con il quale GG PO gli aveva ceduto la sua quota pari a un terzo del capitale, previa dichia- razione di inopponibilità ad esso attore della annota- zione nel libro dei soci, in data 8 luglio 1978, dell'atto di cessione della medesima quota dal OL a favore degli altri due soci GH e LU;
e che fosse convalidato il provvedimento di urgenza ex art. 700 conc.p.c. il quale il Pretore di Verona su istanza dello stesso attore aveva ordinato alla so- cietà la iscrizione nel libro soci della cessione 7 febbraio 1979. I convenuti GH e LU, costitui- tisi in giudizio, resistevano alla pretesa e in via riconvenzionale chiedevano che fosse dichiarata la inefficacia nei loro confronti della cessione attuata da GG PO il 7 febbraio 1979 a favore LIRE 1000 CANCELLERIA dell'attore e in subordine la condanna dello stesso PO al risarcimento dei danni. Con provvedimento 5 dicembre 1980 il giudice istruttore, accogliendo la AU357487 istanza dell'attore, autorizzava il sequestro giudizia- AU357486 rio della quota oggetto della controversia. AU357482 PO GG, dapprima dichiarato contumace, si AU357481 costituiva in giudizio all'udienza dell'8 marzo 1990, AU357477 nella comparsa dichiarando di far proprie le domande AU357476 dell'attore e chiedendo in via riconvenzionale che 3 fosse accertata la intervenuta risoluzione del con- tratto 8 luglio 1978 per l'inadempimento dei cessiona- ri (che avevano pagato la sola prima rata del corri- conseguentemente spettivo) e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni. La causa, interrotta per la morte del convenuto LU, era poi riassunta nei confronti dei suoi eredi. Il Tribunale di Verona, con sentenza 3 dicembre 1995, rigettava le domande di TT OL e di Rug- gero PO, revocando il provvedimento di urgenza dato dal Pretore e non convalidando il sequestro giudizia- rio. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza pubblicata il 30 aprile 1998, rigettava gli appelli proposti da TT OL e GG PO, condannan- doli alle maggiori spese del grado. Con riguardo al primo motivo della impugnazione del OL (che aveva dedotto la nullità della sentenza per mancata integra- zione del contraddittorio nei confronti della società, cui non era stata notificata la comparsa di riassun- zione della causa dopo la interruzione), la Corte di merito rilevava che la società non poteva considerarsi parte necessaria del giudizio, essendo essa estranea SU alla controversia validità e opponibilità degli atti di Colam 4 cessione della quota. Quanto al motivo con cui 10 stesso OL aveva dedotto la inopponibilità nei suoi confronti della cessione della quota operata dal PO a favore del GH e del LU, la Corte rilevava che l'atto relativo in forma scritta e sottoscritto pure da un testimone era stato regolarmente trascritto nel libro dei soci con annotazione dell'amministratore unico e l'eccepito difetto di data certa non poteva valere a rendere la cessione inopponibile a TT OL, decisiva essendo nel conflitto tra più cessio- nari la anteriorità nella iscrizione nel libro dei so- ci, nella specie regolarmente tenuto e recante la iscrizione dell'atto di trasferimento della quota del OL ai GH e al LU, precedente nell'ordine -rispetto alla iscrizione disposta dal Pretore del - successivo atto di trasferimento dallo stesso PO al OL. In ordine alla impugnazione di GG PO, di- retta alla pronuncia di rigetto della domanda di riso- luzione del trasferimento della sua quota al GH e al LU, i giudici di appello dichiaravano di con- dividere l'apprezzamento al riguardo come motivato dal tribunale, nel senso cioè che non era risultato prova- to l'inadempimento colpevole di cessionari: il secondo acconto sul prezzo, infatti, era stato contrattualmen- te previsto "alla cessione notarile entro il 10 set- Losars 5 tembre 1978" e quindi collegato non soltanto a quel termine, ma alla stipula notarile;
e al fatto che i cessionari non avessero adempiuto alle diffide del Po- li non poteva attribuirsi l'effetto della risoluzione di diritto, poichè il PO "lungi dal fissare la data di comparizione davanti al notaio, chiedeva che un ta- le appuntamento fosse fissato dai cessionari", i quali per altro si erano detti disponibili a pagare l'intero residuo prezzo se il PO avesse loro restituito alcu- ni documenti in suo possesso e non risulta che egli a tale dichiarata dispo- avesse corrisposto per parte sua nibilità. Giudicava infine la Corte incomprensibile la pro- spettazione della risoluzione come effetto della "prescrizione del contratto" e infondata la censura sul regolamento delle spese, aderente al principio della soccombenza. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione TT OL e UIno OL i quali agiscono, il primo in proprio ed entrambi quali eredi di GG PO deceduto il 27 settembre 1998 de- ducendo sette motivi di impugnazione. Hanno contrad- detto con controricorso UI GH e EM Splendori ved. LU. I ricorrenti hanno infine presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. 6 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti prospettano vizio di motivazione ("omessa, insuffi- ciente, contraddittoria") circa un punto decisivo del- la controversia, nonchè "violazione e falsa applica- zione degli artt. 1353 e 1184 C.C. per avere la Corte di merito condiviso l'affermazione del Tribunale, cri- ticata con un motivo d'appello, secondo cui il paga- mento della seconda rata del prezzo del trasferimento era soggetto alla condizione della stipula della con- venzione per atto pubblico e "l'avveramento di detta condizione non era nella mera disponibilità dei soli cessionari": oppongono i ricorrenti che le parti inte- sero invece concordare il termine ex art. 1184 C.C. entro il quale doveva essere eseguita la prestazione - del pagamento e dovevano essere rilasciate le cambiali a copertura del prezzo residuo, sicchè sarebbero stati violati i criteri normativi di interpretazione nego- ziale dettati dall'art. 1362 c.c. (secondo cui la co- intenzione dei contraenti deve cogliersi nella mune valutazione complessiva dell'atto negoziale) dell'art. 1367 C.C. (secondo cui le singole clausole debbono intendersi nel senso in cui possono avere un qualche effetto). I giudici di appello, che hanno con- Cosul siderato anche la ipotesi che le parti avessero inteso 7 porre un termine all'adempimento degli acquirenti, hanno infine ritenuto che dovesse darsi prevalenza al- la ipotesi ricostruttiva della condizione, palese es- sendo invece che la comune volontà delle parti non era diretta а condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro e incerto, bensì a fissare nel tempo il momento della esecuzione della prestazione del prezzo. La censura così espressa è infondata. Impropriamente la sentenza impugnata, riferendosi alla "stipulazione notarile" alla quale erano stati rimessi il pagamento del secondo acconto e il rilascio delle cambiali per il saldo, ha configurato la clauso- la come condizionata, ma, con aderenza ai criteri di indagine sulla comune intenzione delle parti, ha colto in realtà in quella previsione negoziale la determina- zione di un termine, non affidata al mero automatismo del tempo, giacchè la sua scadenza doveva coincidere con un comportamento dovuto da entrambe le parti, og- getto cioè di un impegno reciproco, la traduzione in forma pubblica del già prestato consenso al trasferi- mento della quota. E dunque, in contrasto con la locu- zione testuale impiegata, la Corte di merito ha bene inteso che il pagamento del residuo prezzo costituiva l'oggetto di una obbligazione, certa nell'an, il momen- heand 8 to del cui adempimento era fatto coincidere con la - perciò contestuale dell'atto notari- stipulazione avendo le parti previsto il medesimo termine per le, entrambi gli adempimenti. Sicchè, correttamente inte- sa, la statuizione sul punto della sentenza impugnata, aderente ai criteri normativi di interpretazione nego- ziale, nella specie applicati con motivazione adegua- ta, si sottrae ai rilievi critici argomentati nel pri- mo motivo del ricorso.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono an- cora vizio di motivazione e violazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1453, 1454, 1455, 1457, 3° comma e 2479 c.c. e censurano la decisione impugnata là dove: A. in contrasto con le risultanze documentali i giudici di appello hanno ritenuto che il PO non si fosse attivato per richiedere il pagamento del prezzo, quando invece il PO stesso nei motivi di impugnazio- ne aveva richiamato la raccomandata 30 ottobre 1978 con la quale egli aveva diffidato gli acquirenti alla fissazione dell'incontro davanti al notaio;
e poichè spettava ai cessionari, a carico dei quali era posto l'onere delle spese del contratto di vendita (art. 1475 c.c.), di scegliere il notaio e di fissare le mo- dalità del rogito di acquisto, contraddittoria sarebbe l'affermazione conclusiva secondo cui il mancato paga- When 9 mento del prezzo non integrava inadempimento perchè il PO non si era attivato per la fissazione dell'appuntamento davanti al notaio;
B. i giudici di appello non hanno considerato (con violazione in particolare degli artt. 2479, C. 3 e 1367c.c.) che gli appellanti avevano contestato la ne- cessità della stipulazione notarile (formalità, al tempo, non prescritta, essendo stato il quarto comma dell'art. 2479 c.c. introdotto con la legge 310/1993), giacchè il trasferimento della quota già era avvenuto - per effetto reale con la scrittura privata e con la iscrizione nel libro dei soci aveva preso effetto verso la società, come aveva ben inteso l'acquirente GH che rispondendo alla diffida del PO aveva ri- levato che la forma pubblica era superflua e aveva of- ferto il pagamento integrale, pur se ponendo una di- versa indebita condizione (la pretesa restituzione di documenti della società in possesso del Soli); C. la Corte di merito non ha valutato che i ces- sionari erano tenuti per dovere di buona fede (artt. 1176 e 1184 c.c.) a comunicare al cedente non solo che il rogito non era necessario, ma che con l'avvenuta iscrizione nel libro dei soci il trasferimento aveva avuto la definitiva formalizzazione, sicchè nessun ul- teriore adempimento si frapponeva alla prestazione del 10 pagamento;
D.ed E. era stato negato l'effetto suo proprio (con violazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c. c.) alla diffida ad adempiere inviata dal PO il 30 otto- bre 1978 agli acquirenti, quando le risultanze istrut- torie conclamavano l'inadempimento dei cessionari, sicchè la risoluzione del contratto doveva essere ac- certata come già avvenuta di diritto per mancata ot- temperanza alla diffida, ovvero pronunciata ex art. 1455 C.C. per la gravità dell'inadempimento, essendo stato del prezzo pattuito in lire 46.800.000 pagato il solo primo acconto di lire 15 milioni (ed erronea per altro sarebbe l'affermazione della Corte di merito se- condo cui la dichiarata disponibilità dei cessionari al pagamento dell'intero prezzo era valsa a neutraliz- Zare la diffida, quando tale disponibilità era stata indebitamente subordinata alla restituzione da parte del PO di asseriti documenti sociali e illogica sa- rebbe la considerazione conclusiva della sentenza che addebita al PO di non avere corrisposto a tale pre- testuosa richiesta). Nel punto sub 3 del secondo motivo i ricorrenti deducono infine difetto di motivazione della decisione là dove i giudici di appello hanno negato rilevanza ad espressamente ulteriori inadempimenti dei. cessionari 11 prospettati (e non soltanto adombrati, come è afferma - to in sentenza) come la mancata consegna delle cambia- li per lire 16.800.000 da emettere al momento del tra- sferimento della quota e la negata restituzione di un complesso di attrezzature usate dalla società, ma di esclusiva proprietà del PO, essendosi gli acquirenti assunti in proprio l'obbligazione di restituzione del- la società.
3. Anche il secondo complesso motivo, che argomen- ta in realtà una unitaria censura di inadeguata moti- vazione (in ordine all'apprezzamento del comportamento della parti posteriore alla conclusione del contratto, in rapporto alla comune intenzione negoziale in esso espressa) è infondato. Coerentemente con la premessa secondo cui le parti avevano determinato il medesimo termine così per la stipulazione notarile come per il secondo acconto sul prezzo e per il rilascio delle cambiali per il saldo (ele per gli altri adempimenti accessori), la Corte di me- rito ha rilevato che l'iniziativa per la redazione dell'atto di trasferimento in forma pubblica era in- differentemente rimessa all'una e all'altra parte, en- trambe interessate e tenute a quell'adempimento, e ha perciò giudicato non corrispondente allo schema nego- ziale così definito la lettera di diffida 30 ottobre Wiew 12 1978 (successiva dunque alla prevista scadenza del termine indicato in contratto: "entro il 10 settembre 1978") inviata da GG PO al GH e al LU, che rimetteva ai cessionari l'attivazione per la sti- pulazione notarile, avendo così la stessa Corte moti- vatamente condiviso la valutazione espressa al riguar- do dal Tribunale, secondo cui la predisposizione delle condizioni per la formazione dell'atto pubblico “non era nella disponibilità dei soli cessionari". Con la conseguenza che alla "diffida" del 30 ottobre 1978, benchè rimasta inadempiuta, non potevano riconoscer- si gli effetti di risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1454, ultimo comma, C.C.. Al coeren- te sviluppo degli argomenti così richiamati i ricor renti oppongono che sarebbe spettato ai soli acquiren- ti (sui quali avrebbe gravato l'onere delle spese del- la vendita a norma dell'art. 1475 c.c.) attivarsi per la scelta del notaio e per la convocazione del ceden- te;
che la forma pubblica per la cessione delle quote sociali non era prescritta al tempo del contratto e quindi era formalità superflua, già essendosi prodotto l'effetto del trasferimento con la sottoscrizione del- la scrittura privata, cui era seguita la iscrizione nel libro dei soci e il dovere di buona fede nella l a s esecuzione del contratto impegnava gli acquirenti a u 13 darne comunicazione al cedente. Considerazioni que- che non già censurano come incongrua la motiva- ste - zione del convincimento sul quale la Corte d'appello ha fondato la sua decisione, ma all'apprezzamento di merito della stessa Corte contrappongono una diversa della(e sia pure plausibile) ipotesi ricostruttiva fattispecie contrattuale e della comune intenzione delle parti, secondo cui la previsione del rogito nota- rile, posta nell'esclusivo interesse degli acquirenti, sarebbe espressione di un errore in ordine al necessa- rio requisito di forma dell'atto di trasferimento, sicchè, ottenuta la iscrizione nel libro dei soci dell'atto stesso che così aveva conseguito effetto verso la società -, sarebbe venuto meno ogni interesse alla formazione dell'atto pubblico, con automatica scadenza della obbligazione del pagamento integrale del prezzo. Basti qui aggiungere che tali conclusioni non solo contrastano con la espressa previsione del contratto 8 luglio 1978 - in ordine alla formazione dell'atto pubblico come momento essenziale nello svi- luppo esecutivo del rapporto cui era connesSO anche l'adempimento della obbligazione degli acquirenti-, ma pure prescindono dal comportamento del PO che dimo- strò di volersi attenere a quella previsione pur se, e Wh coma hanno ritenuto i giudici di merito, rimettendo 14 agli acquirenti la iniziativa che ben avrebbe potuto assumere egli stesso, non conseguì, con la "diffida" così formulata, l'effetto di risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1454, ultimo comma, C.C.. Deve rilevarsi infine che la Corte di merito non ha omesso di considerare il documento dal cui tenore i ricorrenti ricavano una attitudine di mala fede rive- latrice del proposito dei cessionari di non adempiere, vero essendo che la stessa Corte ha compiutamente esa- minato il contegno complessivo delle parti anche suc- cessivo alla determinazione del PO di promuovere la risoluzione del contratto (facendo valere ex art. il presunto inadempimento del GH e del 1454 C.C. - LU) e ha motivato il convincimento che alla di- sponibilità manifestata dei cessionari di dare compiu- ta attuazione al rapporto non avesse corrisposto un pari e reciproco atteggiamento del PO, fermo invece nella intenzione di non più accettare l' adempimento delle controparti. E dunque a fronte della pretesa del PO di far valere la ipotesi risolutiva del contratto ex art. 1454 C.C. (dai giudici di appello ritenuta in- sussistente in concreto), il mancato pagamento del prezzo residuo da parte degli acquirenti neppure pote- va configurarsi come inadempimento colpevole altrimen- 15 ti sanzionabile con la pronuncia costitutiva della ri- soluzione giudiziale. Si conferma - in conclusione che la decisione impugnata è espressione di un apprezzamento di merito adeguatamente motivato che si sottrae al sindacato in questa sede di legittimità.
4. Palesemente inammissibile, per difetto di inte- resse, è il terzo motivo del ricorso che denuncia vi- zio di motivazione là dove la Corte di merito avrebbe frainteso una proposizione difensiva argomentata in primo grado dal PO che aveva prospettato la "prescrizione" a fondamento non già della domanda di risoluzione del contratto (come erroneamente ha inteso la stessa Corte) bensì della eccezione opposta alla domanda di risarcimento danni formulata in subordine dagli altri convenuti GH e LU nei suoi con- fronti (per l'ipotesi di accoglimento della domanda di OR OL). Con tale motivo i ricorrenti critica- no infatti una considerazione meramente incidentale che non entra nel sillogismo della decisione, altri- menti fondata, come si è constatato sub 2 e 3, su un autonomo ordine di considerazione nel merito.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione del mancato accoglimento della do- manda di risarcimento danni dal PO riproposta in ap- when's 16 pello come accessoria a quella di accertamento della avvenuta risoluzione di diritto del contratto di tra- sferimento della quota. Il quinto motivo prospetta an- cora omessa motivazione in ordine alla negata dichia- razione di inopponibilità dell'atto di trasferimento della quota 8 luglio 1978 (da PO GG al GH e all'acquirente della medesima quotaal LU) - OL TT per successivo atto 6 febbraio 1979. Infine il sesto e il settimo motivo criticano rispet- tivamente la mancata convalida dei provvedimenti cau- telari e il regolamento delle spese del giudizio coe- rente con la decisione di merito. Si tratta, censure dirette a pronunce espliciteall'evidenza, di e implicite tutte dipendenti dal mancato accoglimento della principale domanda di merito - relativa alla ri- soluzione del contratto 8 luglio 1978 e perciò inam- missibili come autonome ragioni di annullamento degli specifici corrispondenti punti della decisione criti- cati, che sarebbero risultati caducati (per l'effetto espansivo interno della cassazione della sentenza) dall'annullamento del capo relativo al rigetto della domanda principale di merito nella ipotesi in cui fos- sero stati accolti i motivi rivolti a tale capo (i mo- tivi primo e secondo del ricorso qui esaminato).
6. Il ricorso, affidato a motivi in parte infonda- 14170 17 ti e in parte inammissibili, deve essere rigettato, la conseguente condanna dei ricorrenti SoCCom- con - - al rimborso delle spese di questa fase del benti giudizio a favore dei resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rim- borso delle spese del giudizio a favore dei resisten- ti, liquidate in complessive lire2.425,500 . *..delle quali lire due milioni per onorari di avvocato. Roma, 31 gennaio 2001 Il Consigliere estensore I -Presidente Giovanni Losavio гат ивний, А COPER SUPPRIMA DI CASSAZIONE IL CANCE RE # 2.6 LUG. 2001 Deposa Luisa Passinetti Mine Fo rсто _WERE Мине баш меся 109T 250.000 456T 100000 TOT. 350.000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 - 6 SET. 2001 4. Registrato inglata rio 29413, versate £. 350.00 al n.. fire recento cuiquantou p. 1 Dirigente Ared S al (D.ssa Maria Grape FILIPPO) Il Responsabile Servizio Ali Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 18