Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15430 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . O - N B ) , E E 1 9 E C 9 N A 1 - O P I I Z N - D A REPUBBLICA ITALIANA 1 R 2 T E S . C I L I G 9 D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 R U I E A G 6 D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 E E . T Oggetto N T N . T E T R S S 36 E SEZIONE SECONDA CIVILE A I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 30946/01 Dott. Salv1 54 30 /03 Consigliere Cron.31371 Dott. Vincen' Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 27/05/03 Dott. Francesco Paolo FIORE -Rel. Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA z sul ricorso proposto da: SU NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 19 PAL.A INT.22, presso lo studio dell'avvocato NT SU, difesa dall'avvocato PAOLO PERIN, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CU GI, IMP EM EP in persona del suo titolare;
- intimati avverso la sentenza n. 698/01 del Giudice di pace di 2003 ANZIO, depositata il 23/10/01; 889 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- - consiglio il 27/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di dichiari Cassazione in camera di consiglio inammissibile il ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11 ottobre 1999, l'avv. Antonel- la Succi conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Anzio, l'avv. Luigi Licursi e l'Impresa PE GI, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di lire 671.600, per l'attività di recupero di un credito di tale Impresa, svolta su mandato dell'avv. Licursi. Dei convenuti si costituiva soltanto l'avv. Licursi e resisteva alla domanda. Con sentenza del 23 ottobre 2001, il giudice di accoglimento della pace di Anzio, in parziale PEcondannava la sola Impresa domanda, GI al pagamento della somma richiesta, ritenendo che l'attività professionale in oggetto fosse stata svolta "nell'interesse e su mandato" di tale Impresa e, quindi, affermando "il difetto di legittimazione passiva" dell'avv. Licursi, di cui giudizio, con il disponeva "l'estromissione" dal favore delle spese di lite, poste a carico dell'attrice. Per la cassazione di tale sentenza, l'avv. Antonel- la Succi ha proposto ricorso in forza di un unico e complesso motivo. L'Impresa PE GI e l'avv. Luigi 3 Licursi non hanno svolto alcuna difesa. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico e complesso motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata "in quanto il criterio di equità adottato dal Giudice di pace è: A)viziato e B) contraddittorio..": viziato, per essersi confuso il rapporto di mandato, intercorso tra essa ricor- rente e l'avv. Licursi, e la procura alla lite conferita dalla Impresa PE;
contradditto- rio, per avere ritenuto che tale procura alla lite precludesse l'esistenza di quel mandato, pur ipotizzato con richiamo di corrispondenza relativa dell'attività ad accordi, istruzioni e spese professionale richiesta. Il motivo è palesemente infondato, afferendo a sentenza pronunciata secondo equità, sostitutiva e non integrativa, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c., perché relativa a causa di valore non superiore a lire 2.000.000, contro cui è ammesso il ricorso in cassazione esclusivamente per violazio- ne di norme processuali, costituzionali e comunita- rie di rango superiore ovvero per inesistenza, 4 apparenza 0 radicale contraddittorietà della 716/99 a Cass. n.motivazione (v. da Cass. S.U. n. 8074/02). Al di là di ogni altra considerazione (su generici- tà delle doglianze formulate e su loro sostanziale attinenza al merito della controversia), il motivo investe la motivazione della sentenza con riguardo particolare al criterio di equità adottato, che si sostiene "viziato e contraddittorio", ma che, invece, trova specifica e in sé coerente esposizio- ne, laddove viene a ricollegarsi alla ritenuta (dal giudice di pace) coincidenza tra rilascio della procura alla lite e conferimento dell'incarico professionale da parte della Impresa PE, per l'appunto esposta in sentenza. Il ricorso, dunque, deve essere respinto. Non v'è luogo a provvedere sulle spese delle giudizio di cassazione, non avendo svolto gli intimati alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 27 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. IlToms. fest. Il presidente расено бавные 5 % IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Colaz"Co DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 O 4 7 L ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S I T E ( R S E A •