Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7139 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
IN0 7 1 39 /02 AULA "A" 521/2002 oggetto LAVORO DEL PO LO ITALIANO LA CONJE UPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere R.G.N. 21100/99 Dott. Bruno D'ANGELO PUTATURO DONATI VISCIDO. Consigliere Dott. Mario MAZZARELLA Est. Consigliere Cron. 20080 Dott. Giovanni Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 20.01.2001 sul ricorso proposto da NA CH rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Riccardi, del Foro di NA, presso il quale elett.te domicilia in NA, Corso Arnaldo Lucci, n. 137, giusta procura speciale a margine del ricorso, e dom.to di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
contro 3484 FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Alessandro Garilli, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 1, presso la Funzione Legale 1 -Servizio centrale legale, contenzioso e negoziale della Ferrovie dello Stato s.p.a., giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di NA n. 02400/1999 del 30.04/24.06.1999, R.G. n. 40029/96, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2001 e, a seguito di riconvocazione, in data 27 febbraio 2002 in camera di consiglio, dal Relatore Cons. dott. Arcangelo De Biase, al quale è stato sostituito per la redazione della sentenza il Cons. dott. Giovanni Mazzarella, giusta provvedimento del Presidente dott. Vincenzo Trezza in data 27 febbraio 2002; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di NA HE LI, dipendente della Ferrovie dello Stato s.p.a., esponeva di aver lavorato presso la stazione di Buccino, impianto posto sulla tratta ferroviaria Battipaglia - Potenza - Sicignano - Lagonegro, e che in conseguenza della chiusura della tratta in questione per un biennio ed a seguito di un accordo sindacale, era stato stabilito che il personale in eccedenza venisse trasferito presso altra stazione per il periodo suddetto, previa indicazione della sede lavorativa preferita, indicazione non sempre tenuta in considerazione. A far data dal 3 aprile 1987, esso era stato trasferito presso la stazione di Pontecagnano, ed aveva percepito per il primo anno l'indennità di trasferta, poi non più corrisposta. Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva al RE la condanna di controparte alla corresponsione delle indennità di trasferta e, in subordine, alla corresponsione dell'indennità di trasferimento ai sensi degli articoli 16 e seguenti della legge numero 34 del 1970. Sulla contestazione della Società intimata, il RE rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile quella subordinata, ed il Tribunale di NA, investito dell'appello del dipendente, confermava la sentenza, rilevando che nella 2 J fattispecie non si trattava di una trasferta ma di un vero e proprio trasferimento, per cui l'indennità di trasferta non spettava. Quanto alla indennità di trasferimento, esattamente il RE l'aveva dichiarata inammissibile perchè il ricorrente non aveva provato i fatti costitutivi necessari per ottenerla e, cioè, l'aver sopportato spese e disagi per il trasferimento della residenza. Avverso la sentenza il LI ricorreva per cassazione con un unico motivo articolato in due profili. Resiste la Ferrovie dello Stato s.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge 11 febbraio 1970, numero 34, nonchè vizi della motivazione su punti decisivi della controversia, continuando a sostenere con un primo profilo che, siccome l'assegnazione alla nuova sede della stazione di Pontecagnano era temporanea, gli spettava l'indennità di trasferta, e, con un secondo profilo, che, comunque, aveva diritto alla indennità di prima sistemazione, qualora nella specie si fosse trattato non di comando ma di trasferimento, e che aveva errato il Tribunale a confermare in parte qua la decisione pretorile. La censura è infondata. Va premesso che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, allegato alla legge n. 34 del 1970 sulle "disposizione sulla indennità di trasferta”, “per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene", sicché, ai fini del concetto di residenza o sede di lavoro, debbono intendersi le località sopra indicate, e comunque senza alcun riferimento alla residenza anagrafica, e che la indennità di trasferta, disciplinata dagli artt. 1 e segg. dello stesso allegato alla legge n. 34 del 1970, è prestazione completamente diversa dalla indennità. di trasloco, quest'ultima disciplinata dai successivi artt. 18 e segg.. Orbene, nonostante la motivazione più che soddisfacente e completa che il Tribunale di NA ha reso su tutti i punti della questione, il ricorrente insiste nella sua tesi, ignorando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale i giudici di 3 merito si sono puntualmente attenuti, il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo temporaneità della diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla;
la assegnazione costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta (Cass. n. 12215 del 1999. Vedi anche n. 9870 del 1998 e n. 8004 del 1998). Alla luce di questa giurisprudenza, che, nella specie, si tratti di un trasferimento, è stato correttamente accertato dal Tribunale di NA, il quale ha rilevato che quello che, secondo un accordo sindacale, venne chiamato trasloco temporaneo, si concretizzava in una vera e propria assegnazione definitiva ad una sede diversa, dato che il ricorrente cessava di espletare qualunque attività nella sede di provenienza, che era disattivata, sicché era venuto a mancare ogni collegamento funzionale tra il lavoratore e la unità lavorativa originaria. Il ricorrente continua ad insistere sul fatto che la sua assegnazione a Pontecagnano era temporanea, forse con riferimento alla temporaneità della chiusura per lavori della tratta sulla quale insisteva la stazione di Buccino, ma l'osservazione è del tutto irrilevante, in quanto in quest'ultimo luogo cessò di prestare il lavoro, così modificar.do la propria residenza di servizio - modifica necessitata dalla cessazione di ogni attività di esercizio della stazione - tant'è che, per tornarvi, sarebbe stato necessario un nuovo provvedimento di trasferimento da Pontecagnano. Del pari infondato è anche il secondo profilo del motivo in esame, con il quale il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal pretore della sua domanda subordinata per non aver egli esposto la relativa causa petendi, dal momento che nel ricorso introduttivo aveva fatto esplicito riferimento anche alla cosiddetta indennità di prima sistemazione ed alle norme che la prevedono. E' vero che l'art. 19, terzo comma, della legge n. 34 del 1970 cit. prevede la corresponsione della metà della indennità in questione prima del trasferimento, salva la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento, ma è anche vero che non consta che una domanda specifica in tal senso, e così ridotta, sia stata proposta in sede di merito, così 4 peraltro, come per la quota fissa prevista dalla medesima disciplina;
e nello stesso ricorso, a conferma di tale assunto, non esiste su tali punti deduzione e/o censura alcuna, e quindi anche di omessa decisione su un punto decisivo della controversia. peraltro neanche accennata-Né, infine, una qualche rilevanza assume la circostanza che il trasferimento avvenne d'ufficio e non già a domanda, atteso che da nessuna parte e in nessuna argomentazione risulta assunta una decisione che riconduce al discrimine tra trasferimento di ufficio e trasferimento a domanda, essendo, il riferimento ad esso, in sentenza, solo ad colorandum, risultando la domanda subordinata rigettata principalmente per mancata proposizione di specifica istanza, quanto al frazionamento della detta indennità, nonché per assenza di prova, ma anche di deduzioni, su disagi e spese, ad essa correlata quanto all'interezza; in realtà, il lavoratore, nel caso di specie, ha fra l'altro percepito l'indennità di trasferta per un certo periodo (un anno), ancorché non dovuta, ottenendo cioé molto di più della pretesa avanzata in via subordinata (artt. 18 e 19 della legge n. 34 del 1970). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Per il principio della soccombenza LI HE va condannato al rimborso in favore della Ferrovie dello Stato s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna LI HE al rimborso in favore della Ferrovie dello Stato s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione in euro 0,00, oltre a euro 800,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanill/affarella Vincenzo Trezza 0 3 ViicenVлісенко УчевтеTresore 1 A I 5 S . D S T . , A R N O T A L , IL CANCELLIERE ' L 3 L A 7 O S L Depositato in Cancelleria - E B E 8 P I D - 16 MAG. 2002 S 1 D I I 1 S N oggi, A N T G E E S O S G IL CANCELLIERE O I A P G A D E M гома I E L O , T A O T A D I R L T R 5 E I L S T I E D G N D E E O S R E