Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15814
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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Nell'interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole allorché le espressioni utilizzate dalle parti facciano emergere in modo inequivoco la comune intenzione delle medesime, escludendo il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici, quali quello della interpretazione coerente con la logica complessiva che sottende la disposizione da interpretarsi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza che, nell'interpretare il contratto collettivo ENEL dell'1 agosto 1979, aveva ritenuto che esso avesse inteso abolire la maggiorazione biennale in favore dei dipendenti che fossero in possesso di laurea o titoli equivalenti, mantenendola solo in favore di quei dipendenti che - differentemente dal ricorrente - al momento dell'entrata in vigore del contratto, frequentassero corsi per i quali erano previsti permessi retribuiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15814
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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