Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Nell'interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole allorché le espressioni utilizzate dalle parti facciano emergere in modo inequivoco la comune intenzione delle medesime, escludendo il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici, quali quello della interpretazione coerente con la logica complessiva che sottende la disposizione da interpretarsi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza che, nell'interpretare il contratto collettivo ENEL dell'1 agosto 1979, aveva ritenuto che esso avesse inteso abolire la maggiorazione biennale in favore dei dipendenti che fossero in possesso di laurea o titoli equivalenti, mantenendola solo in favore di quei dipendenti che - differentemente dal ricorrente - al momento dell'entrata in vigore del contratto, frequentassero corsi per i quali erano previsti permessi retribuiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15814 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH RL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE PA -, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CATAUDELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 24961/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 24 luglio 2000 - R.G.N. 81353/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CATAUDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha conclusa per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1) che il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 luglio 2000, ha rigettato la domanda proposta dal sig. AR HI, laureato in psicologia, nei confronti dell'NE, di cui è dipendente, diretta ad ottenere una maggiorazione retributiva biennale per i dipendenti che fossero in possesso di laurea o titoli equivalenti;
2) che il Tribunale ha rilevato che detta maggiorazione era stata abolita con il contratto 1 agosto 1979 - a partire dal 1 agosto 1981 - che con una norma transitoria l'aveva conservata per i dipendenti che all'epoca dell'entrata in vigore del predetto contratto frequentassero corsi per i quali erano previsti permessi retribuiti, con decorrenza dal conseguimento della laurea;
3) che per il tipo di laurea conseguito dal sig. HI non era prevista la fruizione di permessi retribuiti;
4) che il Tribunale ha altresì rilevato che dei permessi accordati solo tre risultano sicuramente per preparazione di esami;
5) che il sign. HI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo, cui resiste l'Enel resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO
1) che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 c.c., artt. 19 e 20 ccl per i dipendenti NE del 10 agosto 1979 e 25 gennaio 1983, nonché vizi di motivazione su punto decisivo;
2) che egli, in buona sostanza addebita al Tribunale:
a) di aver privilegiato il criterio della letteralità escludendo il ricorso ad altri criteri, in particolare a quello della interpretazione coerente con la logica complessiva che sottende la disposizione da interpretarsi, la quale va individuata nel riconoscere una maggiorazione retributiva ai lavoratori che siano in possesso di un certo titolo di studio;
b) di aver ignorato che la limitazione del beneficio ai lavoratori che fruissero di permessi retributivi poteva avere un valore meramente esemplificativo od esser frutto di mera dimenticanza;
c) di aver optato per una interpretazione irrazionale in quanto ciò che attribuisce il beneficio economico è il possesso di ogni tipo di laurea, con assoluta irrilevanza, per determinate tipologie, della mancata previsione di concessione di permessi retribuiti;
3) che le censura è infondata;
atteso che correttamente il Tribunale ha privilegiato, nella fattispecie, nella interpretazione della norma, il criterio della letteralità atteso il tenore inequivoco della espressione preclusiva del beneficio e la esistenza di una sua logicità;
4) che deve, infatti, rilevarsi che appare tutt'altro che illogico ed irrazionale la esclusione in questione atteso che essa può covare, trattandosi della conservazione, con norma transitoria, di benefici aboliti, logica e coerente spiegazione nell'autonomia dei contraenti che lo hanno mantenuto in vita solo per quei titoli di studio per i quali fosse prevista la concessione di permessi retribuiti;
5) che non meritando, pertanto, alcuna censura la decisione del Tribunale il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.900 oltre Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003