Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 2
Ai sensi dell' art. 51, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, pur dopo le modifiche apportate dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è punita con sanzione penale. Infatti il D.Lgs. 22 ha sostituito nuove sanzioni penali alle preesistenti fattispecie incriminatrici ex art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, con una successione di leggi penali nel tempo.
In materia di smaltimento dei rifiuti, il reato di cui all'art. 51, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 ( inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni), può concorre con le violazioni amministrative previste dal successivo art. 52, e tra le due norme non sussiste rapporto di specialità in favore della seconda ne' rapporto di sussidiarietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11294 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. RENATO ACQUARONE PRESIDENTE del 25/6/1999
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. PIERLUIGI ONORATO CONSIGLIERE N. 2468
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERALE
DR. FRANCESCO NOVARESE CONSIGLIERE N. 43404/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR UE n. a Gela l'8.10.39 ivi res. via t/2 n. 19
contro la sentenza del TO di Gela 14.7.98 la quale lo condannava alla pena di lit. tremilioni di multa ("rectius" ammenda) per il reato pp. dall'art. 27 c. 1 del DPR n. 915.82 perché, nella sua qualità di amministratore unico di NA ST srl. all'epoca del fatto, effettuando lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, attività affidata alla società citata dal comune di Gela con ordinanza n. 474 del 27.10.95, notificata in data 28.10.95, non osservava le prescrizioni dell'autorizzazione, rilasciata con Decreto Assessorile Regionale Territorio e Ambiente n. 981/10 del 30.11.93, segnatamente quelle previste dall'art. 3 del decreto stesso, comunicando in data 10.11.95 all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente l'inizio dei lavori di smaltimento, intrapresi dal 29.10.95.
Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Eduardo Scardaccione il quale ha concluso per annullamento senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 52 del Decreto "Ronchi Bis").
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Condannato dal TO per il reato indicato in epigrafe, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo un unico, articolato motivo.
2. Deduce in fatto l'imputato che con ordinanza 28.10.95 il Sindaco di Gela gli imponeva di effettuare un servizio di pulizia straordinaria del centro abitato mediante la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tale decisione era ancorata al pericolo per la saluta pubblica, data la situazione di abbandono dei rifiuti in tutte le vie della città. L'impresa incaricata non poteva frapporre alcun ostacolo;
di fatto, la comunicazione prevista avveniva a distanza di "alcuni giorni", rispetto all'inizio dei lavori di cui trattasi. In ogni caso, poiché la comunicazione è finalizzata al controllo dei mezzi, tale adempimento sarebbe stato inutile, perché il lavoro doveva essere in ogni caso iniziato di urgenza ed i lavori, di fatto, durarono appena 15 giorni.
3. In diritto, sempre secondo il ricorrente, la sentenza è nulla per violazione di legge, perché il Decreto Assessoriale sopra citato e la Legge n. 915.82 non prevedono sanzioni per il caso di semplice ritardo nell'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 3 dell'autorizzazione, ma solo la diffida, la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione.
4. Inoltre, il DPR n. 915.82 è stato abrogato dal Dlv. n. 22.77. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato. In punto di fatto, il ricorrente ammette esplicitamente che si verificava un ritardo nella comunicazione, ritardo accertato dal giudice di merito nei termini di cui al capo di imputazione. Era obbligo della società affidataria del servizio comunicare preventivamente all'assessorato regionale, prima dell'inizio di ogni singola commessa. copia della documentazione contrattuale, con una dettagliata relazione circa le modalità, i mezzi ed il personale impiegato.
6. Il giudice di merito ha inoltre accertato, con motivazione ineccepibile, che l'adempimento eseguito in ritardo non conteneva comunque tutti i dati prescritti dall'autorizzazione. Il motivo si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Il che non si verifica nella fattispecie.
7. In punto di diritto, si rileva che la fattispecie "de qua" non è depenalizzata ne' abrogata. Il DLV. n. 22.97 ha bensì abrogato il DPR n. 915.82, ma ha sostituito nuove sanzioni penali alle preesistenti fattispecie incriminatrici, onde, al più, sarebbe a parlarsi di successione di leggi penali nel tempo. Nella specie, il TO ha correttamente applicato la norma previgente, più favorevole, la quale ha comportato la pena dell'ammenda.
8. A sensi dell'art. 51 comma 4 del Dlv. n. 22.97, pur dopo le modifiche apportate dalla Legge 9.12.98 n. 426, il fatto consistente nella "inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni", è punito con una sanzione penale pari alla metà di quella prevista nei commi precedenti (arresto e ammenda, peraltro l'arresto non è stato applicato nel caso di specie per il principio del "favor rei".
9. Il reato di cui all'art. 51 comma 4 del Dlv. n. 22.97 e Succ. modd. ben può concorrere con le violazioni amministrative previste dall'art. 52 del ripetuto Dlv. n. 22.97, ma tra le due norme non sussiste rapporto di specialità in favore della seconda ne' di sussidiarietà.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1999