Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19034
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Sentenza 18 marzo 2004

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In tema di ristrutturazione edilizia, la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione stessa di ristrutturazione, atteso che tale nozione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché la sua disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire.

Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.

Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale vanno considerati in variazione essenziale dalla normativa urbanistica e vanno sanzionati ai sensi dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44, comma primo, lett c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con riferimento all'art. 32 stesso testo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19034
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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