Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
2-04 / 01 /S.U. REPU AL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente Dott. Andrea VELA R.G.N. 7577/00 Cron.14342 Presidente di sezione AMIRANTE - Dott. Francesco Rep. 22616 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Ud. 09/02/01Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Ernesto LUPO Consigliere Richiesta copia studio VARRONE Consigliere Dott. Michele IL SOLE 24 ORE dal Sig. 2000 per diritti L. VITRONE Consigliere Dott. Ugo 1-4 MPG 2001 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente S E N TENZA LIRE 3000 sul ricorso proposto da: CANCELLERIA COMUNE DI BARANO D'ISCHIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CG512682 BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TERESI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 ". 50
contro
-1- G. EDIL CARPUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI 60, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PROSSOMARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE CRESCENZI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7443/97 del Tribunale di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per quanto di ragione l'accoglimento, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo. -2- Svolgimento del processo. 1. - La società G. Edil Carputo a r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Barano d'Ischia e, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Napoli, notificata il 21.7.1997, ha proposto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 258.201.962. Ha esposto questi fatti. Le statoera aggiudicato l'appalto dei lavori di costruzione del settimo lotto della rete fognaria del comune: il relativo contratto, stipulato 1'11.4.1988, prevedeva che le opere avrebbero dovuto essere ultimate in 240 giorni consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori, avvenuta il 9.8.1988. Se non che il Comune aveva disposto la sospensione dei lavori, in quattro occasioni e per 1085 giorni, allo scopo di predisporre ed approvare perizie suppletive e di variante per lavori integrativi destinati ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate. Gliene era derivato un danno, per cui aveva iscritto per la somma di L. riserve nel registro di contabilità, 225.888.990, а titolo di revisione dei prezzi e maggiori oneri sopportati in conseguenza delle sospensioni. Vi andava aggiunta la somma di L. 32.321.072, come interessi per il ritardo nel pagamento dei compensi maturati nei diversi stati di avanzamento. 3 2. I l Comune di Barano d' Ischia si è costituito in giudizio, ha sostenuto che il giudice ordinario difetta di giurisdizione sulla domanda, di cui ha chiesto in ogni caso il rigetto. Ha dedotto, in particolare, che sulla riserva iscritta nel registro di contabilità, ha provveduto con la delibera 19.6.1996 n. 186 della giunta municipale ed ha respinto la richiesta.
3. Il Comune di Barano d'Ischia, con ricorso notificato il 6.4.2000, ha chiesto che la questione di giurisdizione sia risolta dalle sezioni unite e lo sia nel senso che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
4. La società attrice ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. La questione di giurisdizione deve essere decisa statuendo che, mentre spetta al giudice ordinario conoscere di tutte le domande diverse da quella di revisione dei prezzi, su quest'ultima la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità. -La tesi esposta dal Comune di Barano d'Ischia che la 2. interamente rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice causa amministrativo configurata dal comma 19 dell'art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo sostituito dall'art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 non è fondata. La materia cui la norma ha riguardo è costituita dalle controversie che sorgono in occasione del rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazione per la fornitura di beni e di servizi o dalla applicazione delle clausole di revisione dei prezzi che tali contratti debbono contenere.
3. L'appaltatore ha proposto in confronto del committente tre domande. Con due di queste si chiede la tutela di diritti soggettivi né, avuto riguardo alla data in cui il processo è iniziato, può neppure prospettarsi l'applicabilità di norme che, in materia di appalti pubblici di lavori, hanno introdotto una giurisdizione esclusiva (art. 6 L. 10 agosto 2000, n. 205). Conoscerne spetta dunque al giudice ordinario. Si tratta della domanda con cui è stato chiesto un risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, che all'appaltatore sarebbe derivato dal comportamento del committente, per aver disposto la sospensione dei lavori od averla lasciata perdurare, impedendo che i lavori fossero completati nel tempo previsto dal contratto. Si tratta, ancora, della domanda con cui è stato chiesto il risarcimento del danno per il ritardo con cui sono stati pagati i corrispettivi liquidati nei successivi stati di avanzamento dei lavori. 5 л с La terza domanda, quella con cui è stata chiesta la condanna al pagamento di una somma a titolo di compenso revisionale, è domanda proposta per la tutela di una situazione di interesse legittimo e, avuto riguardo alla data di inizio del processo, rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Non rileva, in contrario, che il contratto di appalto contenesse una clausola sui modi di calcolo del compenso revisionale, perché dopo l'entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37, la disciplina legale della revisione dei prezzi degli appalti pubblici ha cessato di poter essere derogata dalle parti. D'altro canto, dai documenti che sono stati depositati ed ai quali l'attrice si è riferita nelle sue difese, non risulta un riconoscimento del compenso revisionale quanto all'opera considerata nel suo complesso od ai lavori cui la pretesa di compenso revisionale è riferita i diversi stati di avanzamento esibiscono l'indicazione per cui, secondo il progetto, una parte della spesa è stanziata a copertura di oneri per revisione dei prezzi, ma non contengono una liquidazione di compensi a questo titolo. Infine, dalla delibera richiamata dal Comune emerge che tale richiesta, inserita nel registro di contabilità, è stata respinta. 9 Appunto in riferimento a situazioni che presentano i tratti sopra descritti è stato in più occasioni di recente riaffermata la giurisdizione del giudice amministrativo (Sez. Un. 20 giugno 2000 n. 454 e 10 agosto 2000 n. 560; Cass. 27 giugno 2000 n. 8711), in base al seguente principio di diritto: Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore che è di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, solo quando la convenzione sia resa obbligatoria in forza di clausola contrattuale stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, ovvero quando l'amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo о tenuto un comportamento comportante implicito riconoscimento del diritto alla revisione>.
4. Le spese di questa fase del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, perché le contrapposte riconosciute ciascuna fondata solo in tesi sono state parte. Il giudice di merito, nel provvedere sulle spese del processo con la sentenza definitiva, valuterà l'incidenza di quelle riferibili alla domanda di revisione, che è stata proposta davanti a giudice carente di giurisdizione. 7
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di legittimità sulla domanda di revisione del prezzo e quella del giudice ordinario sulle altre;
compensa le spese di questa fase. Così deciso il giorno 9 febbraio 2001, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente, Adres Vola poo Cor tome чий Il Gollaboratore di Cancellerte Depositato in Cancelleria Roma, li 1 4 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 * NOV 2001 rie 4.Registrato in data.... al n. 488.78. versate £. 290.000 40000 (lire DUECENTONOVANTAMILA 290000 p. Il Dirigento Area Sanizi (D.ssa Maria Grazia D Il Responsabile Servicio A Cuchari (Dr. M. RACCHINK 1 0 08