Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 2
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1417 cod. civ., in quanto l'art. 421 cod. proc. civ., nel consentire l'ammissione dei mezzi di prova "anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile", si riferisce, per la prova testimoniale, alle disposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. alle quali si collega il citato art. 1417 cod. civ..
La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.
Commentari • 3
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Nell'ordinamento giuridico nazionale, non sono contenute peculiari disposizioni che vietano ad una società di conferire l'incarico di amministratore ad un proprio dipendente: conseguentemente, si dovrebbe ritenere che tale possibilità sia legittimamente invocabile, salvi alcuni casi particolari, come quello in cui la nomina ricada sull'amministratore unico (Cass. 24188/2006). Al ricorrere di tale eventualità, si dovrebbe ritenere esclusa la possibilità che tale soggetto sia pure dipendente dell'impresa gestita, in quanto verrebbe a mancare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di altri, che rappresenta, invece, il requisito tipico del vincolo di subordinazione …
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Nella recente sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato la compatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente e quella di socio o amministratore di una società ma solo nel caso in cui ci sia una concreta diversità tra le mansioni svolte come lavoratore e le funzioni attribuite in ragione della carica societaria ricoperta e in presenza della sottoposizione dell'operato del soggetto ad un concreto potere direttivo e di controllo necessariamente esercitato da un diverso organo. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le spese che una società aveva imputato a titolo di costi per lavoro dipendente relativamente alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7465 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atri;
- ricorrente -
contro
AP NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 429/99 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 24/07/99 - R.G.N. 181/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di accertamento ispettivo effettuato il 18.2.96 dall'I.N.P.S. nei confronti della SIDERTECNICA s.r.l., società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trieste n. 51/92, era emerso che la società. sin dalla data della sua costituzione avvenuta il 27.6.63 e fino al 15.1.67, aveva avuto quale amministratore unico SA NI. Successivamente dal 16.1.67 e sino al 2.9.73 l'ordinaria amministrazione della società era stata affidata ai due soci SA NI e PI EP;
mentre la straordinaria amministrazione spettava loro congiuntamente. In prosieguo di tempo a partire dal 3.9.87 era stato nominato amministratore unico il socio SA NI. Quest'ultimo nel periodo intermedio è stato assunto dalla società quale proprio dipendente, ancorché socio, a decorrere dall'1.1.70 e sino al 31.7.87.
L'ente previdenziale però annullava la posizione assicurativa del SA in riferimento a tale periodo (1.1.70/31.7.87), disconoscendo che lo stesso potesse rivestire la qualità di lavoratore subordinato e di amministratore socio.
Ciò posto, il SA proponeva ricorso innanzi al pretore di Trieste chiedendo al giudice adito di volere accertare e dichiarare l'esistenza del suo rapporto di lavoro subordinato con la Sidertecnica s.r.l. nel periodo 1.1.70/31.7.87 e conseguentemente condannare l'ente previdenziale convenuto a ricostruire la posizione assicurativa, con rendita vitalizia, nel periodo suddetto. Il ricorrente esponeva che, contrariamente alle risultanze emerse dai documenti societari, lo stesso, nel periodo di riferimento, si era limitato a svolgere un'attività semplice fatta di operazioni e rapporti quotidiani prevalentemente di natura esecutiva, che era inserito nell'organizzazione produttiva dell'azienda in posizione subordinata all'altro socio (il PI), il quale, essendo il finanziatore con capitali e garanzie reali e fideiussorie, rappresentava il vero imprenditore.
L'ente previdenziale, costituitosi ritualmente, chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate dal ricorrente.
L'adito pretore rigettava la richiesta di prove articolate dal ricorrente rilevando come le stesse mirassero a provare il carattere simulato di quanto contenuto nell'atto di costituzione della società del 27.6.63 e nel verbale di assemblea del 16.1.67 in violazione del dettato di cui all'art. 1417 c.c., lo stesso giudice, esaurita l'istruttoria, rigettava la domanda con sentenza n. 509/97. Con ricorso in appello depositato il 23.10.1997 il SA proponeva gravame avverso la suddetta sentenza dolendosi del fatto che il giudice di prime cure erroneamente non aveva ammesso le prove per testi da lui dedotte e capitolate. In particolare il SA descriveva le mansioni ed i compiti espletati in costanza di rapporto di lavoro e poneva in risalto la compatibilità fra il ruolo di amministratore di società di capitali e quello di lavoratore dipendente.
Si costituiva in giudizio l'Istituto appellato sostenendo l'incompatibilità del ruolo di amministratore e della veste di lavoratore dipendente dell'appellante; chiedeva dunque il rigetto dell'impugnazione.
Il tribunale, dopo aver ammesso le prove testimoniali dedotte dall'appellante e in accoglimento del ricorso in appello, riformava la sentenza gravata;
dichiarava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra SA NI e la Sidertecnica s.r.l. nel periodo 1.1.1970/31.7.1987.
Avverso questa pronuncia l'I.N.P.S. ricorre per cassazione con due motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 cod. civ. e 421 cod. proc. civ.;
nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Rileva la difesa dell'INPS che il giudice del gravame ha ritenuto erronea l'ordinanza pretorile del 23.4.96 ove veniva esclusa l'ammissibilità della dedotta prova per testi per violazione del dettato dell'art. 1417 cod. civ. che vieta la prova per testimoni della simulazione nei confronti dei terzi;
conseguentemente il collegio ha provveduto all'escussione dei testi. Invece - sostiene la difesa dell'INPS - sussisteva la denunciata ragione di inammissibilità della prova testimoniale.
Con il secondo motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione degli arti. 2094, 2384 e 2697 c.c. oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Sostiene la difesa dell'INPS che il tribunale, senza procedere ad alcuna reale verifica dei documenti e prove testimoniali, ha ritenuto accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur in mancanza dei presupposti dello stesso.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Costituisce principio già affermato da questa Corte (fin da Cass. 1 dicembre 1983, n. 7197) che ai fini della prova della simulazione inter partes nelle controversie soggette al rito del lavoro è in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (e. correlativamente, di quella presuntiva) ex art. 1417 c.c., in quanto l'art. 421 c.p.c., nel consentire al giudice, nell'ambito del rito suindicato, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile, si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni generali degli art. 2721, 2722 e 2723 c.c., alle quali si ricollega l'art. 1417 cit., che, d'altronde. fa applicazione, in terna di simulazione, della regola generale, di cui al menzionato art. 2722 c.c., della inammissibilità della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento. In particolare questa Corte (Cass., sez. lav., 28 ottobre 1995, n. 11255) ha poi affermato che nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza, l'art. 421 c.p.c. abilita il giudice ad ammettere la prova testimoniale anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c., che limita l'ammissibilità della prova anzidetta ove dedotta nei confronti di terzi da una delle parti contraenti. Analogamente Cass., sez. lav., 7 ottobre 1994, n. 8229, ha precisato che nella nuova disciplina del processo del lavoro, il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale al di fuori dei limiti generali stabiliti non solo dagli art. 2721, 2722 e 2723 c.c., ma anche dello specifico limite di cui all'art. 1417 c.c. in tema di simulazione (conf. Cass. 28 ottobre 1989, n. 4525; Cass. 1 dicembre 1983, n. 7197, cit.). Sicché, conclusivamente, deve ritenersi che legittimamente il tribunale ha ammesso la prova testimoniale contestata dalla società ricorrente.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
3.1. Deve in particolare considerarsi in diritto che la sentenza impugnata è rispettosa del principio, già affermato da questa Corte (Cass. 21 gennaio 1993. n. 706), secondo cui la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato. anche a livello di dirigente, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Parimenti Cass., sez. lav., 25 maggio 1991, n. 5944, ha ritenuto che la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (cfr. anche Cass. 25 maggio 1991, n. 5944). Solo nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. lav., 29 maggio 1999, n. 5352).
3.2. L'identificazione poi in concreto del vincolo di subordinazione implica una tipica valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non censurabile in cassazione ove sufficientemente e non contraddittoriamente motivata.
In generale infatti vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.
Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllare l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n. 287; 2 febbraio 1999, n. 3183; 3 agosto 1999, n. 8383). Nella specie il tribunale ha fondato il suo motivato convincimento rilevando in particolare che il SA, pur operando a livello direttivo nell'azienda, si rivolgeva sempre all'altro socio PI per gli ordini e le commesse più importanti;
dallo stesso riceveva direttive sul da farsi;
al medesimo richiedeva aumenti retributivi. In sostanza nella società vi era un centro di imputazione diverso dall'amministratore stesso cui rispondeva il SA, il quale invece si interessava delle fasi operative e produttive dell'azienda. Pertanto la valutazione dell'esistenza di un potere direttivo esercitato nei confronti del SA risulta sufficientemente motivata: ne' la difesa dell'INPS indica puntuali elementi di prova, risultanti dall'istruttoria svolta, che si pongano in contraddizione con la ricostruzione operata dal tribunale.
4. Il ricorso quindi va, nel suo complesso, rigettato. La mancata costituzione della parte intimata comporta che non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002