Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7465
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1417 cod. civ., in quanto l'art. 421 cod. proc. civ., nel consentire l'ammissione dei mezzi di prova "anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile", si riferisce, per la prova testimoniale, alle disposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. alle quali si collega il citato art. 1417 cod. civ..

La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.

Commentari3

  • 1Cassazione in fuorigioco sul Presidente del CdA dipendenteAccesso limitato
    Alessandro Cotto · https://www.eutekne.info/

  • 2Criticità previdenziali per il dipendente
    Michele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 30 novembre 2021

    Nell'ordinamento giuridico nazionale, non sono contenute peculiari disposizioni che vietano ad una società di conferire l'incarico di amministratore ad un proprio dipendente: conseguentemente, si dovrebbe ritenere che tale possibilità sia legittimamente invocabile, salvi alcuni casi particolari, come quello in cui la nomina ricada sull'amministratore unico (Cass. 24188/2006). Al ricorrere di tale eventualità, si dovrebbe ritenere esclusa la possibilità che tale soggetto sia pure dipendente dell'impresa gestita, in quanto verrebbe a mancare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di altri, che rappresenta, invece, il requisito tipico del vincolo di subordinazione …

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  • 3Dipendente, socio e amministratore di società
    Lorenzo Pispero · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2021

    Nella recente sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato la compatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente e quella di socio o amministratore di una società ma solo nel caso in cui ci sia una concreta diversità tra le mansioni svolte come lavoratore e le funzioni attribuite in ragione della carica societaria ricoperta e in presenza della sottoposizione dell'operato del soggetto ad un concreto potere direttivo e di controllo necessariamente esercitato da un diverso organo. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le spese che una società aveva imputato a titolo di costi per lavoro dipendente relativamente alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7465
Data del deposito : 21 maggio 2002

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