Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA SAZIONE 02 LA CORTE SUPRE0 26 23 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggettto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 11442/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere 14347/99 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 6270 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 28/11/01 ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto;B rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
NATALE GIOVANNA;
intimata - 2001 °e sul 2° ricorso n' 14347/99 proposto da: 4602 -1- NATALE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE;
rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 204/99 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 29/03/99 R.G.N. 1300/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per previa riunione, accoglimento del ricorso primcipale e inammissibilità dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Agrigento, depositato il 22 settembre 1997, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città che, decidendo sul ricorso proposto da IO AL in data 22 novembre 1995, aveva dichiarato il diritto di quest'ultima al ripristino dell'assegno di invalidità di cui alla legge n.222 del 1984, a decorrere dal 17 dicembre 1994, data di revoca di detto assegno. L'appellante lamentava, in particolare, l'erroneità della decisione impugnata sostenendo che il Giudice di primo grado aveva omesso di considerare che, nella specie, non si erano verificati i presupposti richiesti dall'art. 1 della legge 222/84, non essendo individuabili tre riconoscimenti consecutivi richiesti dalla norma in esame per giustificare l'automatica conferma dell'assegno di invalidità. La AL si costituiva, resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 18-19 marzo 1999, il Tribunale rigettava l'appello, osservando M che l'eccezione sollevata dall'INPS, concernente l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del richiesto assegno, era stata proposta per la prima volta in grado di appello e, come tale, non poteva essere oggetto di valutazione in detto grado di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico, articolato motivo. Resiste la AL con controricorso con cui propone, a sua volta, ricorso incidentale subordinato, fondato anch'esso su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico, articolato motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 commi settimo ed ottavo della legge 12 giugno 1984 n.222 in relazione all'art. 112, 115, 421 e 437 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., nonché errata motivazione su un punto decisivo della controversia. Più specificamente, l'INPS evidenzia come, nel costituirsi nel giudizio davanti al Pretore, si fosse opposto alle domande della AL e, tra queste sotto il profilo del “difetto dei requisiti di legge"-, a quella di "ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad avere confermato automaticamente l'assegno ordinario di invalidità". Così individuato, sulla base della domanda e della contrapposta eccezione, il thema decidendum, il Pretore -prosegue il ricorrente-, ritenendo verificata la condizione rappresentata da tre riconoscimenti consecutivi, aveva affermato il diritto della AL alla conferma automatica dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art.8 della legge n.222 del 1984. Orbene aggiunge ancora l'INPS-, poiché contro tale decisione aveva proposto appello l'Istituto, eccependo la mancanza dei presupposti di legge necessari per l'affermazione del diritto della AL alla conferma automatica dell'assegno, erroneamente il Tribunale riteneva di non esaminare detta eccezione perché "proposta, per la prima volta, in questo grado di giudizio", avendo l'Istituto, nel giudizio di primo grado, “limitato le sue difese ad affermazioni generiche". Il motivo è fondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, quando si è in presenza di un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza di questo è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere e, in rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo ove il giudice particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi- di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica (quanto meno teorica) dei suddetti requisiti per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza di uno o più requisiti;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sulla sussistenza di un determinato requisito) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza di quel requisito, la carenza dello stesso è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il soccombente può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita relativa alla sussistenza dello stesso requisito, deducendo, in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tenuto conto di questo, del tutto condivisibile, principio -che, muovendo dal presupposto dell'incombenza, su colui che vuol fare valere un diritto in giudizio, M dell'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.2697 c.c.), esclude la necessità che il convenuto in giudizio, oltre a contestare l'esistenza del diritto stesso, debba anche specificare, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 c.p.c., gli elementi costitutivi del diritto mancanti-, con riferimento al caso in esame deve affermarsi l'erroneità della decisione del Tribunale di Agrigento, che, in relazione alla dedotta mancanza dei presupposti previsti dall'art. 1 della legge 222/84, consistente, in concreto, nella carenza dei tre riconoscimenti richiesti dalla norma richiamata per giustificare l'automatica conferma dell'assegno di invalidità, ha ritenuto la deduzione dell'INPS una "eccezione in senso stretto", tardivamente proposta in grado di appello. Pertanto, poiché l'INPS, con il proprio ricorso, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale non aveva provveduto a verificare la sussistenza del requisito dei tre riconoscimenti, sull'erroneo convincimento che la relativa eccezione non integrasse una mera difesa bensì una eccezione in senso proprio, e poiché effettivamente sussistono i vizi denunciati non risultando che il Giudice a quo, a causa della ritenuta erronea preclusione, abbia svolto accertamenti in ordine alla esistenza di detto requisito, il ricorso va accolto. Va, invece, dichiarato assorbito il ricorso incidentale subordinato, proposto dalla AL, con riferimento all'art.1 commi settimo ed ottavo della legge 12 giugno 1984 n.222 ed artt.2728 e 2729 c.c., fondandosi la censura sulla sussistenza, in concreto, del medesimo presupposto (tre riconoscimenti consecutivi) da accertarsi dal giudice di merito. La sentenza impugnata deve essere, per conseguenza, cassata, in accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Caltanissetta e che dovrà compiere l'accertamento omesso nella precedente fase di merito. Il giudice di rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 28 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Vebste Anglichen Curio elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 3 5 . 22 FEB.2002 N 0 1 0 7 - Z oggi, C ore fenele J 9 CANCELLIERE R - A 1 1 E G G E L A L L E D