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Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 23291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23291 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Con memoria 23 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23291 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la il Tribunale della libertà di Potenza ha confermato l'ordinanza 9 luglio 2022 del GIP del Tribunale di Matera che aveva applicato a carico del ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione a fattispecie di rapina aggravata e porto di arma 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, EL GI con l'Avv. LI IA. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e travisamento della prova. In particolare, si denuncia il carattere meramente apparente della motivazione in relazione ad una mancata valutazione delle deduzioni difensive e alla ingiustificata valorizzazione di circostanze del tutto irrilevanti, quali il passato da motociclista sportivo professionista del ricorrente, al fine di affermare la finalizzazione della condotta di costui ad agevolare la commissione della rapina. Al contrario, le caratteristiche del ciclomotore utilizzato (uno scooter di 50 cc di cilindrata) renderebbero palese l'inidoneità del mezzo a favorire una fuga. Inoltre, sarebbe del tutto indimostrato lo svolgimento, da parte del medesimo ricorrente, del ruolo di palo. Erroneo sarebbe il metro di giudizio utilizzato in quanto fondato su meri profili di verosimiglianza o possibilità. Sarebbe stata infine del tutto ignorata la circostanza di una conoscenza sommaria con il coimputato prospettata dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, del tutto improprio risulterebbe il riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e, quanto al pericolo di reiterazione, si contesta il giudizio di mera verosimiglianza in punto consapevolezza dell'uso dell'arma e l'ingiustificata valutazione dei precedenti penali ancora in itinere posto che l'imputato non avrebbe mai riportato condanna per delitti contro il patrimonio ma solo per fattispecie di cui all'articolo 73 comma primo d.p.r. 309/90 per di più risalenti al 2010. Mancherebbe inoltre alcuna motivazione in punto attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili di adeguatezza e proporzionalità della misura. In particolare, la scelta della misura sarebbe supportata da motivazione meramente apparente, che conterrebbe un mero riassunto della normativa vigente difettando invece alcuna argomentazione volta ad esplicare le ragioni per le quali la misura possa considerarsi rispondente ai parametri della proporzionalità ed adeguatezza. 2 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 3.2. Con memoria 23 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati elementi dotati di oggettiva portata probatoria. In particolare: l'itinerario seguito dalla ricorrente e dal materiale autore della rapina, la mancanza di attività diverse o ulteriori che il ricorrente abbia svolto in prossimità del luogo della rapina, il fatto che la rapina si sia consumata in un paese diverso da quello da cui il ricorrente e l'autore materiale provenivano e a cui i medesimi due soggetti, immediatamente dopo, hanno fatto ritorno;
il fatto che il motorino utilizzato avesse la targa parzialmente coperta, come riferito in sede di SIT dall'appuntato OL SE;
il fatto che vi sia stato un incontro con atteggiamenti affettuosi successivamente alla rapina che apparirebbe smentire le dichiarazioni del ricorrente in ordine a una conoscenza sommaria. Si tratta di elementi che, ove considerati nella loro unitarietà, evidenziano una sostanziale univocità pienamente idonea a fondare l'affermazione della sussistenza di una gravità indiziaria in ordine a condotte di consapevole supporto alla rapina. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Sussiste, in punto esigenze cautelari, una motivazione logica, lineare e congrua che valorizza il carattere assolutamente prossimo nel tempo dell'illecito per cui si procede, la presenza di precedenti penali comunque qualificati, la gravità del fatto in quanto compiuto con armi e, sebbene in maniera più implicita, il fatto che le modalità di commissione della rapina implicassero comunque una adeguata progettazione 3 evidenziata dalla scelta del luogo e dalla parziale copertura della targa. Si tratta di elementi che palesano una pericolosità attuale e un pericolo di reiterazione significativo e tale da giustificare, anche da solo, l'applicazione della misura irrogata. 4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. In particolare, l'ordinanza impugnata opera una relatio alla motivazione del provvedimento del GIP con cui il ricorrente nemmeno si confronta;
per altro verso, lo stesso provvedimento del Tribunale del riesame valorizza modalità particolarmente studiata in relazione alla commissione del fatto e la presenza di precauzioni specificamente volte al non essere identificati, quali la parziale copertura della targa, che ben danno conto della richiamata gravità dei fatti e della necessità di una coerente limitazione della libertà tale da scongiurare una progettualità criminale articolata e resa maggiormente significativa dalla palesata indifferenza alle precedenti vicende giudiziarie. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Consig 'ere estensore Il Pre idente
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Con memoria 23 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23291 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la il Tribunale della libertà di Potenza ha confermato l'ordinanza 9 luglio 2022 del GIP del Tribunale di Matera che aveva applicato a carico del ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione a fattispecie di rapina aggravata e porto di arma 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, EL GI con l'Avv. LI IA. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e travisamento della prova. In particolare, si denuncia il carattere meramente apparente della motivazione in relazione ad una mancata valutazione delle deduzioni difensive e alla ingiustificata valorizzazione di circostanze del tutto irrilevanti, quali il passato da motociclista sportivo professionista del ricorrente, al fine di affermare la finalizzazione della condotta di costui ad agevolare la commissione della rapina. Al contrario, le caratteristiche del ciclomotore utilizzato (uno scooter di 50 cc di cilindrata) renderebbero palese l'inidoneità del mezzo a favorire una fuga. Inoltre, sarebbe del tutto indimostrato lo svolgimento, da parte del medesimo ricorrente, del ruolo di palo. Erroneo sarebbe il metro di giudizio utilizzato in quanto fondato su meri profili di verosimiglianza o possibilità. Sarebbe stata infine del tutto ignorata la circostanza di una conoscenza sommaria con il coimputato prospettata dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, del tutto improprio risulterebbe il riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e, quanto al pericolo di reiterazione, si contesta il giudizio di mera verosimiglianza in punto consapevolezza dell'uso dell'arma e l'ingiustificata valutazione dei precedenti penali ancora in itinere posto che l'imputato non avrebbe mai riportato condanna per delitti contro il patrimonio ma solo per fattispecie di cui all'articolo 73 comma primo d.p.r. 309/90 per di più risalenti al 2010. Mancherebbe inoltre alcuna motivazione in punto attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili di adeguatezza e proporzionalità della misura. In particolare, la scelta della misura sarebbe supportata da motivazione meramente apparente, che conterrebbe un mero riassunto della normativa vigente difettando invece alcuna argomentazione volta ad esplicare le ragioni per le quali la misura possa considerarsi rispondente ai parametri della proporzionalità ed adeguatezza. 2 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 3.2. Con memoria 23 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati elementi dotati di oggettiva portata probatoria. In particolare: l'itinerario seguito dalla ricorrente e dal materiale autore della rapina, la mancanza di attività diverse o ulteriori che il ricorrente abbia svolto in prossimità del luogo della rapina, il fatto che la rapina si sia consumata in un paese diverso da quello da cui il ricorrente e l'autore materiale provenivano e a cui i medesimi due soggetti, immediatamente dopo, hanno fatto ritorno;
il fatto che il motorino utilizzato avesse la targa parzialmente coperta, come riferito in sede di SIT dall'appuntato OL SE;
il fatto che vi sia stato un incontro con atteggiamenti affettuosi successivamente alla rapina che apparirebbe smentire le dichiarazioni del ricorrente in ordine a una conoscenza sommaria. Si tratta di elementi che, ove considerati nella loro unitarietà, evidenziano una sostanziale univocità pienamente idonea a fondare l'affermazione della sussistenza di una gravità indiziaria in ordine a condotte di consapevole supporto alla rapina. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Sussiste, in punto esigenze cautelari, una motivazione logica, lineare e congrua che valorizza il carattere assolutamente prossimo nel tempo dell'illecito per cui si procede, la presenza di precedenti penali comunque qualificati, la gravità del fatto in quanto compiuto con armi e, sebbene in maniera più implicita, il fatto che le modalità di commissione della rapina implicassero comunque una adeguata progettazione 3 evidenziata dalla scelta del luogo e dalla parziale copertura della targa. Si tratta di elementi che palesano una pericolosità attuale e un pericolo di reiterazione significativo e tale da giustificare, anche da solo, l'applicazione della misura irrogata. 4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. In particolare, l'ordinanza impugnata opera una relatio alla motivazione del provvedimento del GIP con cui il ricorrente nemmeno si confronta;
per altro verso, lo stesso provvedimento del Tribunale del riesame valorizza modalità particolarmente studiata in relazione alla commissione del fatto e la presenza di precauzioni specificamente volte al non essere identificati, quali la parziale copertura della targa, che ben danno conto della richiamata gravità dei fatti e della necessità di una coerente limitazione della libertà tale da scongiurare una progettualità criminale articolata e resa maggiormente significativa dalla palesata indifferenza alle precedenti vicende giudiziarie. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Consig 'ere estensore Il Pre idente