Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
AUL01 7 87 / 03 - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli III.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO PresidenteDott. Giuseppe Doll. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 20300/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 4081 Dott. Paulo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 su ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
NS PAGANO nella qualità di genitore e legale rapp.te di OL LE - intimata - e
contro
UR SQ 2 5049 J
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 03411/1999 del 14 ottobre 1999, R.G. n. 41338/1994. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons, dott. Giovanni Mazzarella, Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Napoli del 31 gennaio 04 febbraio - 1994, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere a SI PA “al risarcimento del darmo da svalutazione monetaria sui ratei della prestazione corrisposti in ritardo calcolato ex art. 429 c.p.c., oltre gli interessi tegali sulla ulteriore rivalutazione, a decorrere dal 120 giorno successivo all'insorgenza del diritto e fino all'effettivo saldo e detratte le somme già liquidate”, rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto la sentenza appellata. spese del grado a carico del Ministero. Osservava il Tribunale: per effetto della decisione della Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993 parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.s. per la non prevista condanna automatica dell'ente assistenziale anche alla rivalutazione monetaria in sede di riconoscimento di somme per prestazioni previdenziali - crano dovuti interessi e rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata a titolo di rivalutazione monetaria sul capitale costituito dai ratei corrisposti in ritardo, per essere quest'ultima soggetta alla discipline di cui all'art 429 c.p.c. ai sensi degli artt. 7 della legge n. 533 del 1973 e 1219 c.c., norma quest'ultima che riconduceva il comportamento negativo dell'ente assistenziale ad ipotesi di mora ex re;
non erano 2 dovuti gli ulteriori interessi sulla somma già stabilita per interessi, atteso il divieto di cui all'art. 1283 c.c., e non era dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata per interessi non facendo questi parte del capitale;
i detti accessori non crano stati liquidati dal primo giudice nonostante specifica domanda in tal senso. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a dieci motivi di censura. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi tre motivi di ricorso il Ministero denunzia violazione c/o falsa applicazione degli artt. 100 e 75 c.p.c., nullità del procedimento e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.: la PA aveva agito in proprio e non nella qualità di legale rappresentante del figlio minore OL LE e, come tale, non aveva legittimazione attiva. I motivi sono infondati. Nella sentenza impugnata (vedi parte espositiva) la PA è indicata proprio nella qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore. L'omissione di tale qualità ne la intestazione della sentenza costituisce mera imegolarità, non incidente sulla validità del rapporto processuale, risultando dagli atti la legittimazione alliva della ricorrente in appello. Con i motivi 4. 5 c 6 ci ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, degli art. 100 e 75 c.p.c., nullità del procedimento e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3. 4 c 5 c.p.c.: il 3 OL LE aveva conseguito la maggiore età da circa sette mesi alla data della decisione del giudizio di appello. Anche questi ulteriori motivi sono infondati. Principi pacifici della Corte di legittimità sono che "la perdita o l'acquisto della capacità di stare in giudizio non assumono rilevanza processuale se non sono state portate a conoscenza della controparte o del giudice" (Cass. 06 giugno 1998, n. 05593) e che “l'art. 299 c.p.c., secondo cui la perdita della capacità della parte. avvenuta prima della costituzione, provoca l'automatica interruzione del giudizio, è applicabile solo nel giudizio di primo grado, non essendovi in quella fase del processo un procuratore abilitano a rendere la dichiarazione, e non opera. invece, con riferimento al giudizio di appello, nel quale, allorquando la parte sia già costituita a mezzo di procuratore in primo grado, valgono le regole di cui al secondo comma dell'art. 300 c.p.c., secondo cui il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notificazione dell'evento, interruttivo da parte del procuratore costituito" (Cass. 20 novembre 1990, n. 11198). Nel caso di specie non risultano comunicazioni o notificazioni del conseguimento della maggiore età da parte del Suzolli, e, in conseguenza, non opera alcuna causa di interruzione del processo. Con i motivi 7 e 8 di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione clo falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. e vizi della motivazione per non avere la sentenza impugnata considerato l'avvenuta accettazione da parte del creditore della imputazione al capitale del pagamento della somma originariamente dovuta, cosi come peraltro prevedevano le norme sulla contabilità dello Stato. 4 Con i motivi 9 e 10 di ricorso il Ministero det. Interno denunzia violazione elo falsa applicazione dell'art. 129 c.p.c. e vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata ricondotto la natura degli accessori a quella stessa del credito assistenziale in luogo di quella, corretta, di risarcimento del danno, quest'ultima specificamente chiarita dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Tale motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte ha stabilito it principio che ai crediti per pagamento ritardato dei ratei di prestazione assistenziale deve farsi applicazione dell'art. 429 c.p.c. Igià esteso dalla Corte Costituzionale prima al crediti previdenziali con la sentenza n. 156 del 1991, e poi anche ai crediti di assistenziali con la sentenza n. 196 del 1993). Tale disposizione codicistica contempla, secondo la Corte di legittimità, un meccanismo di indicizzazione idoneo ad climinare il pregiudizio del creditore per il ritardo nell'adempimento del tutto svincolato dall'ambito dei principi informatori di cui all'art. 1224 c.c. por il risarcimento del danno, tenuto conto che "la rivalutazione ex art. 429 cod proc. civ. mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito. tende ad ammillare, al pari del 'maggior danno' ex art. 1224 cod. civ.. la perdita patrimoniale del mentre gli interessi creditore soddisfato tardivamente (danno emergentej, liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario. né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della 5 svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio incompatibile con La funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. cit, ha proprio voluto aggiungere ad unu ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi' e dalla speranza di ancora pagata al lavoratore in impieghi più investire la somma dovuta e lerosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora" (Cass. S.L. 29 gennaio 2001, n. 00038). L'applicazione di tali principi comporta che la rivalutazione monctaria non può definirsi accessorio del credito in senso tecnico, essendo essa il credito stesso accresciuto dell'importo determinato ai sensi dell'art. 152 disp. att. del c.p.c. con riferimento al momento del pagamento, mentre gli interessi legali compensano il creditore per il periodo in cui non ha avuto a disposizione la somma capitale, come progressivamente incrementata dal meccanismo di rivalutazione (Cass, c. 00038 del 2001 citata). pagamento dei ratei della prestazione configurano, pertanto, parziale pagamento del capitale come sopra indicaso, e la somma di capitale non pagata, pari alla rivalutazione monetaria, è anch'essa assoggetta al regime giuridico di cui all art. 429, terzo comma, c.p.c. (fra le tante, Cass. 07 luglio 1997, n. 06127). II riferimento all'art. 1194 c.c., sulla imputabilità del pagamento al capitale o agli h 6 accessori, non è di conseguenza pertinente, perché l'adempimento parziale (originario capitale senza rivalutazione monetaria) è comunque riferibile in ogni caso al capitale. La sentenza impugnata ha, pertanto. fatto puntuale applicazione dei dett: principi e non merita le censure di cui ai motivi di ricorso esaminati. In conclusione il ricorso va rigettato;
non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione in questa sede cegli intimati.
P. Q. M.
Ja Corte rigetta il ricorso e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. 1. Consigliere cst. Il Presidente Giovanni Mazzarella Govs desponde IU Lagniruberio IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi - 6 FEB 2003 CANCELLERE ) 1 A I . S . T D S N R A , A T O ' , L L L A L S O E I B D P I S D N E A O T G S S G O A A E P D L O M E I , T A T O A I L R D R - L -7 - T I E E S D I T D G N O E E R S E