Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4662
CASS
Sentenza 5 aprile 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale aveva riconosciuto ai ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione negli anni 1993 - 1994, e che non avevano pertanto percepito l'una "tantum" di cui al CCNL del 1994 - il diritto a percepire gli elementi retributivi premiali di cui all'art. 33, secondo comma, lettera N del CCNL del 1990 - 1992, soppressi retroattivamente con l'accordo del 18 novembre 1994, ritenendo che detti elementi aggiuntivi dovessero ritenersi già facenti parte della retribuzione al momento del collocamento a riposo dei lavoratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4662
    Data del deposito : 5 aprile 2002

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