Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale aveva riconosciuto ai ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione negli anni 1993 - 1994, e che non avevano pertanto percepito l'una "tantum" di cui al CCNL del 1994 - il diritto a percepire gli elementi retributivi premiali di cui all'art. 33, secondo comma, lettera N del CCNL del 1990 - 1992, soppressi retroattivamente con l'accordo del 18 novembre 1994, ritenendo che detti elementi aggiuntivi dovessero ritenersi già facenti parte della retribuzione al momento del collocamento a riposo dei lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Senese - Presidente -
Dott. Donato Figurelli Rel. - Consigliere -
Dott. SC Antonio Maiorano - Consigliere -
Dott. Attilio Celentano - Consigliere -
Dott. Federico Roselli - Consigliere -
ha pronunziatola seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società Trasporti e Servizi - per Azioni - in persona del suo procuratore speciale Avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della società cori procura notar Paolo Castellini 23 febbraio 1999, rep. 55911, registrata il 5 marzo 1999, rappresentato e difeso, come da procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Prof. Nicola Corbo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Sesto Rufo n. 23;
- ricorrente -
CONTRO
AR IT e ET SC;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 12 - 18 febbraio 1999, n. 204/99, n. 205/97 R.G.A.C.;
udita la relazione delle causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 17 gennaio 2002;
udito l'avv. Nicola Sorbo per la società ricorrente;
udito il P.M. in persone del Sostituto Procuratore Generale dr. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso per quanto di regione.
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi successivamente riuniti i signori IT AR e SC CH, ex dipendenti delle FF.SS. spa andati in quiescenza il primo il 30 dicembre 1993 ed il secondo il 10 ottobre 1993, chiedevano al Pretore del Lavoro di Cosenza la condanna delle FF.SS. spa al pagamento in loro favore dell'importo forfettario (c.d. una tantum) - previsto dal punto 5.9 della parte economica del CCNL 1994 in sostituzione dei trattamenti economici dovuti a titolo di salario integrativo, del premio risultati quadri, dell'extra budget etc. che, per effetto del punto 5.7 del medesimo accordo, erano stati soppressi a decorrere dal mese di gennaio 1993 - o, in subordine, al pagamento delle voci stipendiali integrative soppresse con il citato accordo e maturate dal mese di gennaio 1993 fino al momento del loro collocamento a riposo, da liquidarsi anche in via equitativa. Si costituivano in giudizio le FF.SS. spa, che contestavano la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, la difesa della società datrice di lavoro deduceva, in primo luogo, che la c.d. una tantum - avente peraltro natura e finalità diversa dagli emolumenti soppressi dal 1 gennaio 1993 - spettava solo ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo e non già ai dipendenti che a quella data erano già stati collocati a riposo.
In secondo luogo escludeva che i ricorrenti avevano maturato il diritto alla corresponsione degli emolumenti premiali precedentemente goduti per il periodo successivo al 1 gennaio 1993, in quanto per l'anno 1993 non era intervenuta la contrattazione integrativa, che costituisce la fonte del diritto rivendicato dagli ex dipendenti.
Con sentenza del 12 dicembre 1996 il pretore rigettava la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'una tantum. In accoglimento della domanda subordinata, dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire gli elementi retributivi premiali soppressi con l'accordo del 18 novembre 1994 dalla data di maturazione del diritto fino al loro collocamento a riposo, con interessi e rivalutazione, mentre dichiarava inammissibile la richiesta di condanna formulata dai ricorrenti.
Avverso detta sentenza proponevano appello le FF.SS. spa, a cui resistevano gli appellati.
Con sentenza in data 12 - 18 febbraio 1999 il Tribunale di Cosenza rigettava l'appello.
Osservava il Tribunale che con la sentenza impugnata il Pretore del lavoro, dopo aver escluso il diritto degli ex dipendenti delle FF.SS. spa andati in quiescenza il 1 ottobre 1993 alla corresponsione della c.d. una tantum, ha invece riconosciuto il diritto degli stessi ad ottenere gli emolumenti premiali previsti dalla previgente disciplina contrattuale, in quanto il nuovo accordo del 1994 non può produrre effetti caducatori di diritti soggettivi acquisiti nel patrimonio dei lavoratori già cessati dal servizio al momento della stipula del nuovo contratto, per difetto di mandato delle organizzazioni stipulanti.
Aggiungeva il Tribunale che con un unico articolato motivo d'appello la difesa delle FF.SS. spa censura l'interpretazione data dal Pretore all'art.
5.7 del nuovo contratto collettivo del 1994, al quale secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe attribuito valore innovativo ed effetto retroattivo, laddove invece avrebbe dovuto attribuire mero valore ricognitivo. In sostanza, secondo l'appellante, la cessazione dell'efficacia delle clausole relative ai compensi premiali dovrebbe discendere non già dal citato art. 5 del CCNL 94, ma dalla sospensione della contrattazione integrativa annuale, alla quale l'art. 3 CCNL 90/92 aveva rimesso la "negoziazione di inquadramenti professionali, di sistemi premianti per il personale, di programmi occupazionali etc." e che, in quanto tale, costituisce non solo la fonte regolatrice del quantum, ma anche la fonte giustificatrice (dell'an) della pretesa dei lavoratori. Sulla base delle dette premesse le FF.SS. escludono il diritto dei ricorrenti al salario integrativo per il periodo 1/1/1993 - 1/10/1993, in quanto la contrattazione integrativa avvenuta negli anni 90, 91 e 92 era stata sospesa nel 1993 con il consenso tacito delle 00.SS.
Riteneva il Tribunale che l'interpretazione data dalle FF.SS. all'art.
5.7 del nuovo contratto collettivo non è rispondente al significato letterale delle espressioni usate dalle parti stipulanti;
che le espressioni usate dalle parti sociali non lasciano dubbi sulla volontà delle stesse di disporre retroattivamente la cessazione dell'efficacia delle clausole relative ai compensi premiali di cui si discute. D'altra parte la tesi delle FF.SS, non appare condivisibile, secondo il Tribunale, visto che detti compensi premiali trovano la loro fonte nell'art. 33 del CCNL del 90, che tra gli "elementi aggiuntivi della retribuzione" ricomprende anche alla lettera n) l'integrativo di cui all'accordo del 19/5/90 (che fissava in lire 150.000 il valore medio nazionale dell'integrativo) e non già nella contrattazione integrativa annuale, prevista dall'art. 3 del CCNL 90/92, alla quale le parti stipulanti avevano demandato solo il compito di stabilirne l'ammontare anno per anno ed i criteri di riparto.
Nè, ad avviso del Tribunale, ad escludere la sussistenza del diritto degli appellati può sostenersi che il CCNL 90/92, fonte del diritto dei dipendenti alla corresponsione del salario integrativo, non fosse più vigente nel 1993, perché scaduto il 31/12/1992, in quanto la scadenza di un contratto collettivo non determina l'automatica cessazione delle clausole a contenuto retributivo collegate, come nel caso di specie, alla professionalità del lavoratore e non a particolari modalità della prestazione (Cass. 4563/1995). Avverso detta sentenza la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria.
Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, che sostiene il ricorso, la s.p.a. Ferrovie dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di efficacia e validità dei contratti collettivi di lavoro e della loro interpretazione, nonché degli artt. 1362 ss. c.c., 1 e ss. l. n. 359/92, 7 1. n. 438/92; difetti di motivazione. La complessa censura si articola in due distinti motivi, inerenti ciascuno alle autonome rationes decidendi, che sorreggono la decisione impugnata.
Il primo profilo rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che la fonte degli istituti premiali, rivendicati dai lavoratori posti in quiescenza anteriormente all'entrata in vigore del contratto, sia costituita non dall'art. 3, ma dall'art. 33 del c.c.n.l. 1990/1992. L'art. 3 prevede che viene istituita la contrattazione collettiva che avrà come oggetto in modo particolare la "negoziazione di inquadramenti professionali, di sistemi premianti per il personale, di programmi occupazionali ...".
Risulta dalla lettera della norma che la stessa non enunciava il diritto dei dipendenti alla percezione dei trattamenti premiali ma solo la possibilità in sede di contrattazione collettiva di introdurre elementi premianti non in maniera indiscriminata ma con il limite della coerenza con i programmi di produzione e con lo stato di attuazione del piano di risanamento e sviluppo. In coerenza con tale norma in sede di stipula dell'accordo integrativo 19 maggio 1990 le parti avevano, per tale anno, istituito alcuni sistemi premiali, mantenuti dalla negoziazione del 1991 e 1992.
L'art. 33 dello stesso ccnl - nell'esprimere la nozione di retribuzione - collocava fra gli elementi aggiuntivi della retribuzione alla lettera n) anche l'integrativo di cui all'accordo 19 maggio 1990.
Fatta tale premessa, la ricorrente contesta l'interpretazione del Tribunale, atteso che l'art. 33 lett. n) del ccnl non è norma istitutiva di alcunché ma semplicemente si limita a qualificare - forse superfluamente - la natura retributiva ed aggiuntiva di un certo elemento del trattamento economico. Il Tribunale ha quindi confuso fra qualificazione retributiva dell'erogazione e diritto al suo percepimento: in tal modo conferendo consistenza di diritto (agli elementi premiali) ad una mera aspettativa che necessitava, invece, per raggiungere tale stadio, della contrattazione collettiva.
Il Tribunale era in possesso di numerosi elementi documentali dai quali risultava la contrarietà a corrispondere elementi retributivi aggiuntivi se non attraverso la contrattazione integrativa - unica fonte degli stessi - in coerenza con quanto previsto dalle l. n. 359/92 e 438/92. Ancora la ricorrente addebita al Tribunale di aver ritenuto che l'art.
5.7 avesse natura innovativa e non di mera presa d'atto della cessazione dei sistemi premiali.
La censura è destituita di fondamento (.Casa. n, 1539/01). Ed infatti, come si è detto, il Tribunale, premesso che l'art.
5.7 del nuovo ccnl aveva, esso, disposto la cessazione degli elementi premianti, ha ritenuto che gli stessi spettassero ai lavoratori cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del nuovo ccnl - che ad essi aveva sostituito una una tantum - sulla base del testo del predetto art. 33; la cui lettera, comprendendo fra gli elementi retributivi quanto previsto dal contratto integrativo del 19.5.90 (150.000 come valore medio nazionale dell'integrativo), consentiva di ritenere già facenti parte della retribuzione elementi aggiuntivi - già previsti dal predetto contratto integrativo, rispetto ai quali i contratti integrativi da stipularsi avevano una funzione di mera quantificazione (mentre la norma predetta disponeva in ordine all'an) -.
Rispetto a tale opzione interpretativa, per cui non è riscontrabile alcun vizio logico o di motivazione, la ricorrente non ha denunciato - come avrebbe dovuto giusta il costante indirizzo di questa Corte - alcuna specifica violazione di canoni ermeneutici, solo contrapponendo alla interpretazione del giudice di merito la propria.
L'inammissibilità del profilo di censura relativo alla predetta autonoma ratio decidendi non consente alla Corte l'esame dell'ulteriore profilo che investe la ratio decidendi fondata sulla ultrattività della contrattazione collettiva per elementi retributivi legati alla professionalità.
Le sentenze di questa Corte n. 4534 e 7393/00 che, esaminando una identica fattispecie, sono pervenute a diversa decisione ritengono che il Tribunale non abbia spiegato come l'art. 33 potesse essere la fonte del diritto dei lavoratori, atteso che la richiesta dei lavoratori non era intesa ad ottenere l'integrativo del 19.5.90, ma compensi premiali diversi, ossia il salario integrativo. Di conseguenza, avendo ravvisato un difetto logico-motivazionale, esse non hanno esaminato l'ammissibilità del primo profilo di censura.
Tale giudizio, come si è detto, non è condiviso dalla Corte nella presente decisione che ritiene, invece, congruamente svolto il processo logico e motivazionale, che sorregge la decisione. Inoltre, le predette sentenze non escludono del tutto che il diritto possa derivare dal ccnl, e non dall'integrativo, negando tuttavia che a detto contratto collettivo possa riconoscersi ultrattività in ordine ai predetti elementi premianti, ritenendo che la sentenza n. 4563/95 di questa Corte, su cui il Tribunale fonda l'altra ratio decidendi, che sorregge la propria decisione, sia in contrasto con l'indirizzo maggioritario.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo, gli intimati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma. il 171 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 APRILE 2002