Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2017, n. 30803
CASS
Sentenza 27 gennaio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 30803/2017 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 27 gennaio 2017. L'imputato, condannato per la raccolta non autorizzata di offerte di gioco tramite apparecchi "totem", ha presentato ricorso sostenendo l'erronea applicazione delle norme penali e la mancanza di accertamenti sul carattere d'azzardo del gioco. La difesa ha inoltre contestato la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la tenuità del fatto.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'imputazione non potesse configurare un reato penale, in quanto i giochi offerti non rientravano nella definizione di gioco d'azzardo secondo la normativa vigente. La Corte ha argomentato che, sebbene gli apparecchi "totem" potessero consentire giochi con vincite, non era dimostrato che tali giochi avessero un carattere d'azzardo. Pertanto, i fatti contestati non erano più previsti dalla legge come reato, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e non il reato di gioco di azzardo previsto dall'art. 718 cod. pen., l'installazione o l'utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in assenza del prescritto nulla osta, di apparecchi "totem" collegati a piattaforme telematiche che consentano l'esercizio di giochi nei quali ricorre il fine di lucro e l'aleatorietà della vincita. (In motivazione, la Corte ha osservato che la regolamentazione di cui al T.U.L.P.S. si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'art. 721 cod. pen. e che invece sono consentiti per la caratteristica di essere giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica; con la conseguenza che le eventuali violazioni del regime fissato ai sensi dai commi 6 e 7 del citato art. 110 sono sanzionate in via amministrativa ai sensi del successivo comma 9).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2017, n. 30803
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30803
    Data del deposito : 27 gennaio 2017

    Testo completo