Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7680 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
誓 768 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL POP LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE rcioglimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: солиш м - Presidente - Dott. Mario SPADONE R.G.N. 3245/99 Cron. 17208 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rel. Consigliere Rep. 23 Dott. Giandonato NAPOLETANO - ConsigliereDott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 08/03/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA Richiesta copia stucie del Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti i IUDICE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 7 GIU 2001 IL CANCELL N FABRIZI 11/A, presso lo studio dell'avvocato LORETI G, difeso dall'avvocato FRANCESCANTONIO VALLONE, i giusta delega in atti;
hus. - ricorrente contro el M BUDA LIDIA;
- intimata avverso l'ordinanza N. R.G. 10/87 del Tribunale di 4000 CANCELLERIA SALA CONSILINA, depositata il 07/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato .424 -1- INAPOLETANO;
| udito il P.M. in persona del - SCHIRO Generale Dott. Stefano l'inammissibilità del ricorso. -2- 1 - Sostituto Procuratore ' che ha concluso per ет л щ м и ч זין ריר 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Lidia Buda, con atto di citazione dell'8 gennaio 1987, convenne CO DI innanzi al Tribunale di Sala Consilina per sentire disporre lo scioglimento della comunione su due appezzamenti di terreno siti in agro di Sapri, alla località Catuna. Il convenuto restò contumace. Con ordinanza fuori udienza in data 23 luglio 1997 il G.I. dell'adito Tribunale, fatto proprio il progetto divisionale predisposto dall'esperto designato, fissò l'udienza del 26 novembre 1997 per la discussione di esso, disponendo che del provvedimento fosse data comunicazione alla sola parte costituita. All'udienza del 26 novembre 1997 comparve la sola attrice, che dichiarò di approvare il progetto di divisione, ed il G. I. si riservò di provvedere т и fuori udienza. щ Con ordinanza in data 7 gennaio 1998 il G.I., и ritenuto che le parti avessero approvato il ч progetto, lo dichiarò esecutivo. Avverso le ordinanze rese in data 23 luglio 1997 e 7 gennaio 1998 ha proposto ricorso per cassazione il convenuto, CO DI, T affidandosi a due motivi. Buduo, non ha svolto attività L'intimata, difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 789 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente, contravvenendo al precetto dell'articolo citato, il G.I. dispone che l'ordinanza del 25 luglio 1997, con la quale fu predisposto il progetto di divisione, fosse comunicata alla sola parte costituita, con la conseguenza che sarebbe divenuta invalida l'ordinanza del 7 gennaio 1998, con la quale fu dichiarato esecutivo il progetto divisionale. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 789 cod. proc. civ., ancora ritenendo che il progetto divisionale predisposto con l'ordinanza del 23 luglio 1997, non essendo ит stato notificato o comunicato, è invalido. в и Il ricorso è inammissibile, poiché, com'è stato ч ritenuto da questa Suprema Côte con sentenza n. 2317 del 1° marzo 1995, resa a Sezioni Unite, a composizione del contrasto registratosi tema, l'ordinanza con cui il G.I., a norma dell'art. 789 .M. 11 cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione non ha natura decisoria quando non siano in ordine alla mancatainsorte contestazioni citazione dei contumaci per l'udienza di discussione del progetto, alla quale costoro non abbiano partecipato e, pertanto, nei confronti di tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. In linea con tale condiviso insegnamento, la stessa Suprema Corte, aderendo alla tesi contrattualistica, ha correttamente ritenuto che il risultato del procedimento di divisione di cui all'art. 789, CO. 3°, cod. proc. civ. possa essere impugnato solo mediante l'esperimento, in sede ordinaria di cognizione, delle normali azioni di Eus. т impugnativa dei negozi giuridici, delle normali м azioni di impugnativa dei mezzi giuridici ammesse dalla legge (cfr. sent. n. 11754 del 20 ottobre 1999). Giova sottolineare che nel caso in esame, non essendo sorte contestazioni in ordine alla mancata comunicazione alla parte contumace del provvedimento che predisponeva il progetto divisionale e fissava l'udienza di discussione dello stesso progetto, non ha deciso alcuna 5 Agent e Entrate Roma 2 Iscritto a r il / 1670 Art. n. questione, per cui, alla stregua del ricordato insegnamento giurisprudenziale, all'ordinanza del 7 gennaio 1998 non può attribuirsi natura decisoria. A fortiori, deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del 23 luglio 1997, col quale, facendo proprio il progetto predisposto dal C.T.U., il G.I. fissò l'udienza di discussione, trattandosi, con tutta evidenza, di provvedimento meramente ordinatorio. L'inammissibilità del ricorso assorbe l'esame della questione relativa alla comunicabilità anche alla parte contumace del provvedimento col quale il progetto divisionale fu predisposto (Cfr. Cass., G.G. UU., n. 2317/1995 citata). Non vanno adottati provvedimenti sulle spese di lite, poiché l'intimata non ha svolto attività difensive. 40000
P.Q.M.
280.000 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, addì 8 marzo 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Periodeure Il Courigliege exterran Арайоги IL CANCELLIEREC1 Paolo Talico C- Paolo T DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7GIU. 2001 ▼ Roma: IL CANCELLIERE C1 6 SUKAN ' t IZ M m the c