Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15351 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REP BRLICA ITALIANA 13 35 1 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 11782/00 Consigliere Cron. 35776 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA- Rep. Consigliere Ud. 08/07/02 Dott. Camillo FILADORO Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SEN TENZA sul ricorso proposto da: LO GI GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VERALLI 4, presso lo studio dell'avvocato RENATO: RENDA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverSO la sentenza n. 2310/99 del Tribunale di 3343 PALERMO, depositata il 19/02/00 -R.G.N. 674/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe- CELLERINO;
udito l'Avvocato RENDA per delega AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 11782/00 Svolgimento del processo La sig.ra AN Lo OC, ricorre, illustrando due mezzi d'impugnazione, per la cassa- zione della sentenza del Tribunale di Palermo, meglio descritta in epigrafe, che, rifor- mando quella di primo grado, emessa su opposizione del Ministero dell'Interno avverso l'ingiunzione di pagamento dell'importo di L. 100.338, preteso a titolo di accessori (riva- lutazione e interessi) sui ratei della prestazione d'invalidità civile concessale a suo tempo, ma liquidati in ritardo, accogliendo l'appello dell'Amministrazione stessa, ha ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale e ha, pertanto, rigettato la domanda. L'Amministrazione resistente s'é costituita con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo mezzo d'impugnazione la difesa di parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e 429, cod. proc. civ., nonché dell'art. 129, comma 1, r. d.lgs. n. 1827/1935, oltre vizi di motivazione. Con la seconda censura è illustrata la violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e 429, cod. proc. civ., dell'art. 129, comma 1, r.d. lg.vo n. 1827/35 e dell'art. 2948, cod.civ., oltre vizi di motivazione, per avere il Tribunale assegnato agli interessi natura di componente autonoma del credito principale, come tale assoggettata all'art. 2948, n. 4, cod.civ., senza tener conto di alcune pronunce di questa Corte (7882/97; 11535/95, ecc.) che hanno san- cito la prescrizione decennale dei crediti che non siano stati posti in riscossione, compresi gli accessori, che costituiscono parte integrante del credito base. I due motivi del ricorso, che contestano la sentenza impugnata in quanto gli interessi e la rivalutazione di crediti di natura assistenziale non costituiscono accessori esterni al credi- to capitale, ma ne formano parte integrante e, pertanto, sono retti dallo stesso sistema pre- scrizionale, con l'effetto che il pagamento in ritardo dei ratei, nel solo importo capitale, comporta che si instauri, rispetto ai medesimi, il regime della prescrizione ordinaria de- cennale, meritano di essere condivisi. Costituisce ius receptum, infatti il principio secondo cui la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali esprimono non già un accessorio di tali crediti, ma una sua componente connaturale, essendo idonei a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. 3 In tal senso si sono espresse, anche, le sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442, cod proc.civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valo- re del credito, "cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col cre- dito previdenziale.o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rap- presenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano ag- giornato". Pertanto la disciplina prescrizionale applicabile è quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce adempimento parziale dell'obbligazione che ha, come ogget- to, sempre e soltanto il medesimo credito (valorizzato nel tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo globale, ovvero comprensivo degli accessori in questione, per cui, ciò che non è soddisfatto dopo il pagamento del solo importo capitale conserva la natura di credito previdenziale Questa indissolubile configurazione del credito previdenziale (su cui va eventualmente applicata la disciplina dettata dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) im- plica, necessariamente, l'impossibilità di assoggettare "la porzione del credito contabil- mente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quel- lo proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8649; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336)". In questo quadro, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previden- ziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost., perché connesso ad uno status del cittadi- no, è appena il caso di segnalare che, per contro, "si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti o "rate" pe- riodiche che maturano di mese in mese o con scadenza maggiore. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 283 del 25 maggio 1989, ha confermato che la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la pre- scrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei liquidi, M 4 ovvero per quelli che sono l'espressione, ex art. 1282, cod.civ., conclusiva del procedi- mento contabile di liquidazione della spesa (successivo alla definizione amministrativa della prestazione) che si materializza nel concreto mandato di erogazione della somma (v. art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istitu- to le rate di pensione "non riscosse": (v., ex multis, Cass.; 22 maggio 1997, n. 7882), sic- ché anche sotto questo profilo il diritto di credito relativo a qualsiasi somma frutto di pre- stazione assistenziale che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di die- ci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indi- cata. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, "la costante giurisprudenza della Cor- te, dopo un'iniziale incertezza (Cass. 29 novembre 1993 n. 11808), ha espresso chiara consapevolezza che (in forza del generale disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momen- to dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo (rispetto ai quali ovviamente non si pone un problema di spatium deliberandi, riservato al debitore, solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in sé considerata), il momento dell'esigibilità (e quindi il dies a quo del relativo termine prescrizionale) coin- cide con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabilite in relazio- ne ai vari tipi di prestazione" (v., così: 8 febbraio 2001, n. 1804). La stessa sentenza da ultimo citata richiama, infine, " l'orientamento giurisprudenziale se- condo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944, cod.civ., salvo che non si risolvano nella corresponsione di "acconti", cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce l'esistenza del credito nella sua interezza". Applicando i principi di diritto sopra precisati, il ricorso merita accoglimento, perché il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal- l'Amministrazione, individuando il momento di decorrenza nel pagamento dei ratei arre- trati, anziché dal momento a partire dal quale il diritto alla prestazione poteva essere fatta valere in giudizio. Il computo del periodo di prescrizione deve quindi effettuarsi in conformità ai principi sopra indicati con la precisazione che, per la rivalutazione e gli interessi relativi al primo rateo, il termine decorre dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda ammini- strativa della prestazione, mentre per la rivalutazione e gli interessi dei restanti ratei paga- ti in ritardo, la decorrenza è offerta dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi. Quanto alla possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, questi, in ipotesi, potrebbero essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione ed interessi. Ma il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati. Per questa ragione, conformemente a quanto da ultimo deci- so con la più volte citata e parzialmente riprodotta sentenza di questa Corte dell'8 febbraio 2001, n. 1804, la decisione impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si desi- gna nella Corte d'appello di Palermo, che, oltre a provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali, procederà ai necessari accertamenti di fatto, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati, senza che possa attribuirsi al mero pagamento di ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia espressa- mente considerato parziale il pagamento stesso, facendo puntuale riserva di provvedere successivamente al versamento delle somme ulteriori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esa- me e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Pa- SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI lermo. © DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10E STRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ide Così deciso in Roma l'otto luglio 2002 L s e E G Il consigliere est. a G E 1 IL CANCELLIERE 1 - De nsitato in Cancell e 8 - 7 3 ogg: 3.0 01/200230X N CANCELLIERE . 6 5 3 3