CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12782 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SC AL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera MA SA EN;
udito il P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Silvia Salvadori che si è riportata alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avv. Ettore Francesco Zagarese del foro di Castrovillari che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria di replica alle conclusioni rassegnate per iscritto dal P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Castrovillari con la quale IO DI SC AL è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno di IC IL e condannato alla pena di mesi sei di reclusione Penale Sent. Sez. 4 Num. 12782 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 12/02/2026 2 oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Fatto commesso in Villapiana il 2 agosto 2015. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, DI, mentre alla guida della propria autovettura, percorreva la SP 162, effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla SS 106 Ionica, in direzione Taranto, senza usare la dovuta prudenza e senza dare la precedenza al motociclo condotto dal IL, che percorreva la SP 162, nella opposta direzione di marcia. Il conducente del motociclo, stante la repentinità della manovra non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura condotta dal DI, contro lo sportello anteriore lato passeggero, e rovinava al suolo riportando lesioni gravissime in conseguenza delle quali decedeva. 2. Contro la sentenza l’imputato ha presentato tempestivo ricorso per mezzo del difensore affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. In tesi difensiva si assume una erronea applicazione del principio di affidamento e della prevedibilità dell’evento laddove si assume che «il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli». Così ragionando, i giudici di merito finiscono con l’esigere dall’imputato un dovere di previsione che trascende dalla normale prudenza e finisce con il trasformare il principio di affidamento in una regola di responsabilità oggettiva avuto riguardo alla condotta di guida sconsiderata e anomala tenuta dal conducente il motoveicolo, del tutto imprevedibile in quanto atipica ed eccezionale. Nel caso di specie, secondo il difensore, l’impatto tra i veicoli si è verificato allorquando la manovra di svolta a sinistra da parte dell’auto era già iniziata e l’auto aveva interamente superato l’isola spartitraffico presente nell’incrocio. Pertanto, l’impatto tra i veicoli è stato reso possibile dalla eccessiva velocità mantenuta dal conducente del motociclo (compresa tra i 65 e i 75 km/h a fronte di un limite di velocità di 50 km/h) e dalla sua disattenzione. Per contro, la manovra di svolta del DI era iniziata allorquando il motociclo distava circa ottanta metri e non poteva prevedere che quel veicolo sopraggiungesse ad una velocità talmente elevata da non consentirgli di terminare la svolta a sinistra. I giudici di merito, dunque, con motivazione manifestamente illogica hanno valutato come prevedibile l’imprudente comportamento del conducente del motociclo benché lo stesso fosse distratto alla guida e tenesse una velocità assai superiore a quella consentita, tale da rendere vano ogni calcolo prudenziale. Sotto altro profilo, sostiene la difesa che il conducente del motoveicolo avrebbe potuto avvistare l’autovettura sin dall’inizio della manovra di svolta, rallentare e deviare per tempo la traiettoria, sicché il suo comportamento − caratterizzato da una velocità superiore fino al 50% del limite consentito e da 3 estrema disattenzione – doveva essere considerato quale concausa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, tanto più che IL non indossava il casco e il motociclo a bordo del quale viaggiava presentava la revisione scaduta (era, dunque, potenzialmente inefficiente). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. In particolare, si lamenta l’assenza di un’adeguata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari e si sostiene che i giudici di merito avrebbero ignorato il contenuto di prove decisive per la ricostruzione del fatto. Il riferimento è, in particolare, alle deposizioni da cui risulta che l’impatto tra i veicoli è avvenuto allorquando l’autovettura aveva già quasi interamente superato l’isola spartitraffico e che il ricorrente, prima di iniziare la svolta, si era fermato. Tale ultimo aspetto è stato ritenuto dal giudice di appello, del tutto irrilevante. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta, in particolare, la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 589 bis comma 7 cod. pen. e si lamenta un’inadeguata motivazione in ordine alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Con specifico riferimento alla applicazione dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. la difesa osserva che, ancorché il fatto sia stato commesso il 2 agosto 2015, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione, perché più favorevole, la disposizione invocata. Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta ad analoga doglianza formulata nei motivi di appello. Osserva, in subordine, che del concorso di colpa della vittima si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base dei criteri generali di cui all’art. 133 cod. pen. e si duole che ciò non sia avvenuto risultandone immotivata la determinazione della pena. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria, il ricorrente rileva che la determinazione dell’entità della stessa deve essere motivata applicando i criteri previsti dall’art. 218 cod. strada e, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. 3. All’udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4 2. Il primo motivo è reiterativo di argomenti già sottoposti al vaglio della Corte territoriale che li ha esaminati con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze istruttorie. Appare, innanzitutto, opportuno rammentare il costante orientamento espresso da questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione della efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4 n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321). Fatta questa premessa, si deve osservare che, nel caso di specie, il ricorrente invoca, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con l’iter logico giuridico seguito dai giudici di merito. I giudici di merito hanno valutato come gravemente colposa la condotta tenuta dal ricorrente ed hanno escluso che la condotta, parimenti colposa, posta in essere dal IL potesse interrompere il nesso di causalità non rivestendo né il carattere della eccezionalità né della imprevedibilità. I giudici di merito, dopo avere passato in rassegna tutti gli elementi probatori acquisiti, costituiti dalla CNR e dai relativi allegati (acquisiti sull’accordo delle parti), dalle consulenze del P.M. e dell’imputato nonché dall’esame dei relativi consulenti, dalle dichiarazioni testimoniali (ivi comprese quelle rese ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen.), sono pervenuti alla conclusione che l’imputato, «giunto in prossimità della rampa di accesso alla S.S. 106, allorché si avvicinava il veicolo condotto dal IL a velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada e, pur avendo il primo piena possibilità di avvedersi per tempo della motovettura in avvicinamento, sottostimando la distanza effettiva di quest’ultima in rapporto alla velocità di marcia assunta e, comunque, non arrestando il compimento della manovra all’esito del transito del motociclo che marciava, correttamente, all’interno della propria corsia, impegnava la svolta, tagliando la strada al motociclo e così provocando la collisione da cui derivava la morte della vittima» (pag. 20 sentenza di primo grado). Tale condotta è stata ritenuta posta in violazione dell’art. 145 Cod. strada che prevede l’obbligo per i conducenti che si approssimano a una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e stabilisce che, «quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione». In altri termini, l’evento verificatosi, ossia 5 l’impatto con un veicolo che transitava sull’opposto senso di marcia, proveniente da destra, altro non rappresentava che la concretizzazione del rischio che la regola violata mira a evitare. Inoltre, il fatto che la vittima transitasse a una velocità ritenuta pari a 60 km/h rispetto ai 50 previsti, non è stato ritenuto tale da innescare una serie causale autonoma essendo del tutto prevedibile che in una strada, dalla direzione opposta possa sopraggiungere un veicolo, seppure con velocità non adeguata. È stato in proposito argomentato che la condotta della persona offesa può essere stata imprudente ma non certo abnorme, cioè tale da innescare un decorso causale autonomo, generando un rischio del tutto eccentrico rispetto a quello derivante dal non avere tenuto l’imputato una condotta di guida adeguata rispetto alle circostanze di luogo. Si tratta di motivazione tutt’altro che illogica e in linea con il pacifico orientamento di legittimità secondo cui se la precedente violazione di regole comportamentali da parte di un conducente sia di per sé colpevole, anche l’eventuale concorso di colpa di terzi non vale a interrompere il nesso di causalità quando non sia caratterizzato da eccezionalità, abnormità e straordinarietà, nel caso di specie non ricorrenti, ossia da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti, facendo assurgere alla condotta della vittima il ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l’evento. Ed invero, «Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013). Appare, dunque, evidente che il motivo, oltre che sollecitare una non consentita rivalutazione di profili di merito, non si confronta, se non apparentemente, con le motivazioni delle sentenze conformi. 3. Il ricorrente deduce − e lo specifica nel corpo della memoria di replica − un travisamento della prova nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito. Tale ipotizzato travisamento non è stato dedotto per negare il punto d’urto, avvenuto pacificamente nella corsia di pertinenza del motociclo, ma per evidenziare come entrambe le sentenze di merito avrebbero omesso di valutare quanto provato per via testimoniale (testi AN e DI SC AL OS), ossia che l’autovettura dell’imputato, al momento dell’impatto, aveva quasi completamente superato l’isola spartitraffico dell’incrocio. Il vizio denunciato non può essere ritenuto sussistente. Già la sentenza di primo grado, passando in rassegna analiticamente le emergenze acquisite, ivi comprese le 6 dichiarazioni dei testi indicati, aveva ampiamente argomentato che, avuto riguardo ai dati obiettivi emersi, ossia il punto dell’impatto avvenuto tra la moto e la parte destra dell’autovettura condotta dal DI e in particolare lo sportello lato passeggero con la effrazione del finestrino, indicava all’evidenza che la manovra di svolta dell’autovettura non era stata affatto completata, diversamente, altra sarebbe stata la parte dell’auto che sarebbe stata attinta dal mezzo a due ruote. Dunque non si è in presenza, come si assume, di una omissione ma di una valutazione non illogicamente operata dai giudici di merito che, alla luce dell’intero compendio probatorio acquisito, proveniente dagli esiti degli accertamenti svolti sui luoghi e dagli esiti delle stesse consulenze, tenuto conto della conformazione dei luoghi, della visibilità, del manto stradale, hanno concordemente ritenuto che DI si sia determinato a svoltare egualmente piuttosto che concedere la precedenza dovuta. Lo stesso DI, del resto, sia pure sostenendo che il motoveicolo si trovava a 80 metri di distanza ha ammesso di averne visto le luci quando impegnò la corsia opposta per eseguire la manovra di svolta. E che tale manovra non fosse completata è stato escluso avuto riguardo proprio al punto di impatto tra i due mezzi, non mancando di rilevare che solo il teste AR aveva riferito di aver visto “piombare” una moto sulla parte “posteriore” dell’autovettura. È stato, peraltro, evidenziato che la distanza alla quale il DI assume di avere notato il motoveicolo (80 metri) - a fronte di quella determinata dal consulente Coscarelli in 60 metri, dello spazio inferiore indicato dal consulente Minasi e dei 44 metri indicati dall’ing. TE ove il IL avesse viaggiato a 50 km/h – deporrebbe nel senso che, tenuto conto del tempo di esecuzione della svolta stimato concordemente dai consulenti in tre secondi, il motoveicolo avrebbe dovuto percorrere circa 30 metri al secondo per giungere al punto di collisione nello stesso tempo, corrispondenti ad una velocità di circa 110 km/h, «velocità di gran lunga superiore alla media dei valori ritenuti dalla più sfavorevole ricostruzione effettuata dal consulente del Pubblico ministero, che la fissava in 70 km/h, rispetto alla stima del perito, che la determinava in 60 km/h». Le sentenze conformi hanno valorizzato che, date le condizioni metereologiche ottimali, con strada asciutta e traffico regolare, in un tratto viario rettilineo caratterizzato da buone condizioni di visibilità adeguate alle caratteristiche del luogo, per il quale si richiede prudenza stante la presenza della intersezione, il fascio dei fari avrebbe consentito l’avvistamento di veicoli provenienti dalle opposte direttrici anche a distanze superiori ai cinquanta metri, rilevando che anche i testi a discolpa, che seguivano l’auto del DI, hanno riferito di avere notato le luci del motoveicolo. È stata, inoltre, esaminata la prospettazione del consulente di parte – in specie la circostanza che DI aveva visto il centauro e aveva giudicato la sua distanza come sufficiente a svoltare – ed è stato stigmatizzato il comportamento di guida 7 dell’imputato, integrante violazione della regola cautelare specifica, ossia l’obbligo di dare la precedenza nella svolta a sinistra. Si è osservato che il rispetto di questa regola avrebbe consentito di superare ogni incertezza sulla congruità dei tempi e degli spazi necessari per ultimare la svolta senza entrare in collisione con il veicolo antagonista del quale l’imputato avrebbe dovuto attendere il transito, prima di impegnare la carreggiata opposta. Ed invero, proprio le deposizioni rese dai testi della difesa, che seguivano l’auto condotta da DI e, tuttavia, hanno riferito di aver avvistato il motoveicolo condotto da IL mentre si approssimava all’incrocio, hanno condotto i giudici di merito a concludere che l’imputato avesse l’obbligo di astenersi dall’intraprendere la manovra di svolta. La valutazione errata operata dal DI è stata ritenuta frutto di un colpevole affidamento sull’altrui condotta di guida o il frutto di una erronea percezione, che sono del tutto irrilevanti ai fini della esclusione dell’addebito e non intaccano la rimproverabilità soggettiva dell’imputato. I giudici di merito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non hanno affatto disconosciuto che la velocità alla quale il IL viaggiava sulla propria motocicletta fosse superiore al limite di 50 km/h previsto nel tratto di strada in parola né che viaggiasse con la revisione del mezzo scaduta, ma hanno escluso, con motivazione affatto illogica, che la condotta di guida della vittima fosse eccezionale e imprevedibile e come tale causa esclusiva dell’incidente. In sintesi, contrariamente a quanto si assume con il ricorso e si ribadisce con la memoria di replica, le sentenze conformi hanno fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, rilevando come l’affidamento in capo al DI in merito alle modalità di guida altrui, non sarebbe valso ad escludere il nesso di causalità avuto riguardo al comportamento della vittima che, per quanto imprudente, non può configurarsi come atipico né eccezionale posto che il motociclo viaggiava sulla propria corsia di marcia, a una velocità non esorbitante e, soprattutto, in condizioni di visibilità tali da consentire di avvistarlo, come in effetti è avvenuto. In altri termini, non è stato posto in discussione che la motocicletta condotta dalla vittima sia sopraggiunta dal senso di marcia opposto, transitando sul margine destro della propria carreggiata, vantando un diritto di precedenza ed è coerente con queste premesse aver ritenuto che il conducente dovesse assicurarsi di poter iniziare ed ultimare la manovra di svolta senza recare intralcio. E’ coerente con tale conclusione l’aver attribuito all’eccesso di velocità del motociclo condotto dalla vittima un ruolo meramente concausale e aver ritenuto che l’evento non si sarebbe verificato se l’imputato non avesse omesso di dare la precedenza, come l’art. 145 Cod. Strada gli imponeva di fare. A quanto detto, e solo per ragioni di completezza, trattandosi di argomenti difensivi ancora una volta reiterativi che non si confrontano con la motivazione posta 8 a fondamento del rigetto delle censure difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito, è qui il caso di ricordare che già il primo giudice, in merito alla circostanza che il conducente del mezzo non indossasse il casco ha diffusamente spiegato che il decesso del IL è avvenuto in conseguenza dei traumi interni (non di traumi al capo). Lo stesso giudice di primo grado ha osservato, poi, che dalla mancata revisione, scaduta da soli due mesi non poteva desumersi che l’impianto frenante potesse essere inefficiente e, stante la totale distruzione della parte anteriore del motoveicolo, non era stato possibile accertare una simile circostanza, costituente, pertanto, una mera allegazione priva di qualsivoglia supporto probatorio. 4. Parimenti inammissibile il motivo che attiene al trattamento sanzionatorio e per esso alla mancata applicazione della diminuzione di pena di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nonché alla sanzione accessoria della patente di guida. Quanto alla mancata applicazione della diminuzione di pena ai sensi dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. questa Corte di legittimità ha affermato che «in materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell’una e dell’altra, così da delineare una terza disciplina (fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato più favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis comma settimo, cod. pen.)» (Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Rv. 282936 – 01; Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Rv. 255103). Va considerato che il reato ascritto al DI è stato commesso il 2 agosto 2015 e che l’art. 589 bis cod. pen. è stato introdotto con la legge n. 41/2016 entrata in vigore il 25 marzo 2016. La questione deve, dunque, essere risolta secondo la regola della successione di leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 cod. pen. secondo cui, può derogarsi al principio di irretroattività della legge penale, purché la legge posteriore sia più favorevole, sia in termini di elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato, sia in termini di trattamento sanzionatorio. Nei casi in cui, come quello in esame, la legge posteriore non ha abrogato la disciplina precedente ma l’ha solo modificata, occorre individuare la disciplina più favorevole ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. e tale valutazione può riguardare anche la disciplina delle circostanze del reato (Sez. 4, n. 13207/2022 cit., in motivazione). 9 Nel caso di specie, il giudice di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. anche in virtù «dell’acclarato contributo (con)causale della violazione colposa posta in essere dalla vittima», determinando la pena in misura pari al minimo edittale pari a mesi sei di reclusione. Ha, altresì, evidenziato che le innovazioni introdotte, per quanto consentono una riduzione di pena maggiore qualora concorra il fatto colposo della vittima, limitano l’incidenza delle circostanze attenuanti generiche, non suscettibili di un giudizio di bilanciamento rispetto all’elemento della violazione di norme sulla circolazione stradale dal che discende che la pena sulla quale operare l’ulteriore riduzione nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconoscendo il comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. sarebbe pari ad anni tre e mesi sei di reclusione. Sul punto questa Corte di legittimità ha precisato che ancorché la disciplina prevista dall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nel caso di concorso di colpa della vittima, costituisca norma sopravvenuta più favorevole in quanto idonea a ridurre fino alla metà la pena ordinaria della reclusione da due a sette anni, a diversa conclusione deve giungersi nel caso in cui il giudice applichi le circostanze attenuanti generiche riconosciute per il concorso della vittima, perché in tal caso deve essere considerata più favorevole la disciplina previgente che recupera la meno rigorosa forbice edittale dell’art. 589, comma 1, cod. pen. compresa tra sei mesi e cinque anni (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Rv. 270918). Nel caso concreto, dunque, il giudice di merito ha correttamente optato per l’applicazione della disciplina previgente spiegando che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche «rende la disciplina sopravvenuta di sicura maggiore afflittività». 5. Parimenti inammissibile è il ricorso relativamente alle doglianze che attengono al vizio di motivazione relativamente alla durata della sospensione della patente di guida. Il motivo proposto non tiene conto dei principi espressi da questa Corte secondo cui nelle ipotesi in cui la sanzione concreta sia stata determinata entro il limite della media edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada – ancorché reso esplicito con un generico riferimento alla congruità della sanzione – costituisce giustificazione sufficiente dell’uso della discrezionalità del giudice. Non così quando, e non è il caso che ci riguarda, ci si discosta in misura significativa dalla misura media. In questi casi, è necessario spiegare per quale motivo i parametri valutati meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore perché il superamento della media edittale implica una valutazione della gravità superiore alla media e di questa valutazione il giudice è tenuto a spiegare le 10 ragioni (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738). Nel caso di specie, già il primo giudice – e con la motivazione posta, il ricorrente non si confronta – richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19 febbraio-18 aprile 2019 che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 222 cod. strada nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di condanna per i reati di omicidio e lesioni caratterizzati da violazioni stradali, possa disporre in alternativa alla revoca della patente di guida la mera sospensione allorché non ricorrano elementi aggravatori, quali la guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti, ha optato per la sospensione della patente di guida fissandone la durata in misura pari a un anno, dunque, ben al di sotto dei valori medi. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera est. La Presidente MA SA EN CI GN
udita la relazione svolta dalla Consigliera MA SA EN;
udito il P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Silvia Salvadori che si è riportata alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avv. Ettore Francesco Zagarese del foro di Castrovillari che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria di replica alle conclusioni rassegnate per iscritto dal P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Castrovillari con la quale IO DI SC AL è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno di IC IL e condannato alla pena di mesi sei di reclusione Penale Sent. Sez. 4 Num. 12782 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 12/02/2026 2 oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Fatto commesso in Villapiana il 2 agosto 2015. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, DI, mentre alla guida della propria autovettura, percorreva la SP 162, effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla SS 106 Ionica, in direzione Taranto, senza usare la dovuta prudenza e senza dare la precedenza al motociclo condotto dal IL, che percorreva la SP 162, nella opposta direzione di marcia. Il conducente del motociclo, stante la repentinità della manovra non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura condotta dal DI, contro lo sportello anteriore lato passeggero, e rovinava al suolo riportando lesioni gravissime in conseguenza delle quali decedeva. 2. Contro la sentenza l’imputato ha presentato tempestivo ricorso per mezzo del difensore affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. In tesi difensiva si assume una erronea applicazione del principio di affidamento e della prevedibilità dell’evento laddove si assume che «il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli». Così ragionando, i giudici di merito finiscono con l’esigere dall’imputato un dovere di previsione che trascende dalla normale prudenza e finisce con il trasformare il principio di affidamento in una regola di responsabilità oggettiva avuto riguardo alla condotta di guida sconsiderata e anomala tenuta dal conducente il motoveicolo, del tutto imprevedibile in quanto atipica ed eccezionale. Nel caso di specie, secondo il difensore, l’impatto tra i veicoli si è verificato allorquando la manovra di svolta a sinistra da parte dell’auto era già iniziata e l’auto aveva interamente superato l’isola spartitraffico presente nell’incrocio. Pertanto, l’impatto tra i veicoli è stato reso possibile dalla eccessiva velocità mantenuta dal conducente del motociclo (compresa tra i 65 e i 75 km/h a fronte di un limite di velocità di 50 km/h) e dalla sua disattenzione. Per contro, la manovra di svolta del DI era iniziata allorquando il motociclo distava circa ottanta metri e non poteva prevedere che quel veicolo sopraggiungesse ad una velocità talmente elevata da non consentirgli di terminare la svolta a sinistra. I giudici di merito, dunque, con motivazione manifestamente illogica hanno valutato come prevedibile l’imprudente comportamento del conducente del motociclo benché lo stesso fosse distratto alla guida e tenesse una velocità assai superiore a quella consentita, tale da rendere vano ogni calcolo prudenziale. Sotto altro profilo, sostiene la difesa che il conducente del motoveicolo avrebbe potuto avvistare l’autovettura sin dall’inizio della manovra di svolta, rallentare e deviare per tempo la traiettoria, sicché il suo comportamento − caratterizzato da una velocità superiore fino al 50% del limite consentito e da 3 estrema disattenzione – doveva essere considerato quale concausa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, tanto più che IL non indossava il casco e il motociclo a bordo del quale viaggiava presentava la revisione scaduta (era, dunque, potenzialmente inefficiente). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. In particolare, si lamenta l’assenza di un’adeguata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari e si sostiene che i giudici di merito avrebbero ignorato il contenuto di prove decisive per la ricostruzione del fatto. Il riferimento è, in particolare, alle deposizioni da cui risulta che l’impatto tra i veicoli è avvenuto allorquando l’autovettura aveva già quasi interamente superato l’isola spartitraffico e che il ricorrente, prima di iniziare la svolta, si era fermato. Tale ultimo aspetto è stato ritenuto dal giudice di appello, del tutto irrilevante. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta, in particolare, la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 589 bis comma 7 cod. pen. e si lamenta un’inadeguata motivazione in ordine alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Con specifico riferimento alla applicazione dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. la difesa osserva che, ancorché il fatto sia stato commesso il 2 agosto 2015, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione, perché più favorevole, la disposizione invocata. Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta ad analoga doglianza formulata nei motivi di appello. Osserva, in subordine, che del concorso di colpa della vittima si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base dei criteri generali di cui all’art. 133 cod. pen. e si duole che ciò non sia avvenuto risultandone immotivata la determinazione della pena. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria, il ricorrente rileva che la determinazione dell’entità della stessa deve essere motivata applicando i criteri previsti dall’art. 218 cod. strada e, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. 3. All’udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4 2. Il primo motivo è reiterativo di argomenti già sottoposti al vaglio della Corte territoriale che li ha esaminati con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze istruttorie. Appare, innanzitutto, opportuno rammentare il costante orientamento espresso da questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione della efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4 n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321). Fatta questa premessa, si deve osservare che, nel caso di specie, il ricorrente invoca, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con l’iter logico giuridico seguito dai giudici di merito. I giudici di merito hanno valutato come gravemente colposa la condotta tenuta dal ricorrente ed hanno escluso che la condotta, parimenti colposa, posta in essere dal IL potesse interrompere il nesso di causalità non rivestendo né il carattere della eccezionalità né della imprevedibilità. I giudici di merito, dopo avere passato in rassegna tutti gli elementi probatori acquisiti, costituiti dalla CNR e dai relativi allegati (acquisiti sull’accordo delle parti), dalle consulenze del P.M. e dell’imputato nonché dall’esame dei relativi consulenti, dalle dichiarazioni testimoniali (ivi comprese quelle rese ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen.), sono pervenuti alla conclusione che l’imputato, «giunto in prossimità della rampa di accesso alla S.S. 106, allorché si avvicinava il veicolo condotto dal IL a velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada e, pur avendo il primo piena possibilità di avvedersi per tempo della motovettura in avvicinamento, sottostimando la distanza effettiva di quest’ultima in rapporto alla velocità di marcia assunta e, comunque, non arrestando il compimento della manovra all’esito del transito del motociclo che marciava, correttamente, all’interno della propria corsia, impegnava la svolta, tagliando la strada al motociclo e così provocando la collisione da cui derivava la morte della vittima» (pag. 20 sentenza di primo grado). Tale condotta è stata ritenuta posta in violazione dell’art. 145 Cod. strada che prevede l’obbligo per i conducenti che si approssimano a una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e stabilisce che, «quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione». In altri termini, l’evento verificatosi, ossia 5 l’impatto con un veicolo che transitava sull’opposto senso di marcia, proveniente da destra, altro non rappresentava che la concretizzazione del rischio che la regola violata mira a evitare. Inoltre, il fatto che la vittima transitasse a una velocità ritenuta pari a 60 km/h rispetto ai 50 previsti, non è stato ritenuto tale da innescare una serie causale autonoma essendo del tutto prevedibile che in una strada, dalla direzione opposta possa sopraggiungere un veicolo, seppure con velocità non adeguata. È stato in proposito argomentato che la condotta della persona offesa può essere stata imprudente ma non certo abnorme, cioè tale da innescare un decorso causale autonomo, generando un rischio del tutto eccentrico rispetto a quello derivante dal non avere tenuto l’imputato una condotta di guida adeguata rispetto alle circostanze di luogo. Si tratta di motivazione tutt’altro che illogica e in linea con il pacifico orientamento di legittimità secondo cui se la precedente violazione di regole comportamentali da parte di un conducente sia di per sé colpevole, anche l’eventuale concorso di colpa di terzi non vale a interrompere il nesso di causalità quando non sia caratterizzato da eccezionalità, abnormità e straordinarietà, nel caso di specie non ricorrenti, ossia da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti, facendo assurgere alla condotta della vittima il ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l’evento. Ed invero, «Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013). Appare, dunque, evidente che il motivo, oltre che sollecitare una non consentita rivalutazione di profili di merito, non si confronta, se non apparentemente, con le motivazioni delle sentenze conformi. 3. Il ricorrente deduce − e lo specifica nel corpo della memoria di replica − un travisamento della prova nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito. Tale ipotizzato travisamento non è stato dedotto per negare il punto d’urto, avvenuto pacificamente nella corsia di pertinenza del motociclo, ma per evidenziare come entrambe le sentenze di merito avrebbero omesso di valutare quanto provato per via testimoniale (testi AN e DI SC AL OS), ossia che l’autovettura dell’imputato, al momento dell’impatto, aveva quasi completamente superato l’isola spartitraffico dell’incrocio. Il vizio denunciato non può essere ritenuto sussistente. Già la sentenza di primo grado, passando in rassegna analiticamente le emergenze acquisite, ivi comprese le 6 dichiarazioni dei testi indicati, aveva ampiamente argomentato che, avuto riguardo ai dati obiettivi emersi, ossia il punto dell’impatto avvenuto tra la moto e la parte destra dell’autovettura condotta dal DI e in particolare lo sportello lato passeggero con la effrazione del finestrino, indicava all’evidenza che la manovra di svolta dell’autovettura non era stata affatto completata, diversamente, altra sarebbe stata la parte dell’auto che sarebbe stata attinta dal mezzo a due ruote. Dunque non si è in presenza, come si assume, di una omissione ma di una valutazione non illogicamente operata dai giudici di merito che, alla luce dell’intero compendio probatorio acquisito, proveniente dagli esiti degli accertamenti svolti sui luoghi e dagli esiti delle stesse consulenze, tenuto conto della conformazione dei luoghi, della visibilità, del manto stradale, hanno concordemente ritenuto che DI si sia determinato a svoltare egualmente piuttosto che concedere la precedenza dovuta. Lo stesso DI, del resto, sia pure sostenendo che il motoveicolo si trovava a 80 metri di distanza ha ammesso di averne visto le luci quando impegnò la corsia opposta per eseguire la manovra di svolta. E che tale manovra non fosse completata è stato escluso avuto riguardo proprio al punto di impatto tra i due mezzi, non mancando di rilevare che solo il teste AR aveva riferito di aver visto “piombare” una moto sulla parte “posteriore” dell’autovettura. È stato, peraltro, evidenziato che la distanza alla quale il DI assume di avere notato il motoveicolo (80 metri) - a fronte di quella determinata dal consulente Coscarelli in 60 metri, dello spazio inferiore indicato dal consulente Minasi e dei 44 metri indicati dall’ing. TE ove il IL avesse viaggiato a 50 km/h – deporrebbe nel senso che, tenuto conto del tempo di esecuzione della svolta stimato concordemente dai consulenti in tre secondi, il motoveicolo avrebbe dovuto percorrere circa 30 metri al secondo per giungere al punto di collisione nello stesso tempo, corrispondenti ad una velocità di circa 110 km/h, «velocità di gran lunga superiore alla media dei valori ritenuti dalla più sfavorevole ricostruzione effettuata dal consulente del Pubblico ministero, che la fissava in 70 km/h, rispetto alla stima del perito, che la determinava in 60 km/h». Le sentenze conformi hanno valorizzato che, date le condizioni metereologiche ottimali, con strada asciutta e traffico regolare, in un tratto viario rettilineo caratterizzato da buone condizioni di visibilità adeguate alle caratteristiche del luogo, per il quale si richiede prudenza stante la presenza della intersezione, il fascio dei fari avrebbe consentito l’avvistamento di veicoli provenienti dalle opposte direttrici anche a distanze superiori ai cinquanta metri, rilevando che anche i testi a discolpa, che seguivano l’auto del DI, hanno riferito di avere notato le luci del motoveicolo. È stata, inoltre, esaminata la prospettazione del consulente di parte – in specie la circostanza che DI aveva visto il centauro e aveva giudicato la sua distanza come sufficiente a svoltare – ed è stato stigmatizzato il comportamento di guida 7 dell’imputato, integrante violazione della regola cautelare specifica, ossia l’obbligo di dare la precedenza nella svolta a sinistra. Si è osservato che il rispetto di questa regola avrebbe consentito di superare ogni incertezza sulla congruità dei tempi e degli spazi necessari per ultimare la svolta senza entrare in collisione con il veicolo antagonista del quale l’imputato avrebbe dovuto attendere il transito, prima di impegnare la carreggiata opposta. Ed invero, proprio le deposizioni rese dai testi della difesa, che seguivano l’auto condotta da DI e, tuttavia, hanno riferito di aver avvistato il motoveicolo condotto da IL mentre si approssimava all’incrocio, hanno condotto i giudici di merito a concludere che l’imputato avesse l’obbligo di astenersi dall’intraprendere la manovra di svolta. La valutazione errata operata dal DI è stata ritenuta frutto di un colpevole affidamento sull’altrui condotta di guida o il frutto di una erronea percezione, che sono del tutto irrilevanti ai fini della esclusione dell’addebito e non intaccano la rimproverabilità soggettiva dell’imputato. I giudici di merito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non hanno affatto disconosciuto che la velocità alla quale il IL viaggiava sulla propria motocicletta fosse superiore al limite di 50 km/h previsto nel tratto di strada in parola né che viaggiasse con la revisione del mezzo scaduta, ma hanno escluso, con motivazione affatto illogica, che la condotta di guida della vittima fosse eccezionale e imprevedibile e come tale causa esclusiva dell’incidente. In sintesi, contrariamente a quanto si assume con il ricorso e si ribadisce con la memoria di replica, le sentenze conformi hanno fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, rilevando come l’affidamento in capo al DI in merito alle modalità di guida altrui, non sarebbe valso ad escludere il nesso di causalità avuto riguardo al comportamento della vittima che, per quanto imprudente, non può configurarsi come atipico né eccezionale posto che il motociclo viaggiava sulla propria corsia di marcia, a una velocità non esorbitante e, soprattutto, in condizioni di visibilità tali da consentire di avvistarlo, come in effetti è avvenuto. In altri termini, non è stato posto in discussione che la motocicletta condotta dalla vittima sia sopraggiunta dal senso di marcia opposto, transitando sul margine destro della propria carreggiata, vantando un diritto di precedenza ed è coerente con queste premesse aver ritenuto che il conducente dovesse assicurarsi di poter iniziare ed ultimare la manovra di svolta senza recare intralcio. E’ coerente con tale conclusione l’aver attribuito all’eccesso di velocità del motociclo condotto dalla vittima un ruolo meramente concausale e aver ritenuto che l’evento non si sarebbe verificato se l’imputato non avesse omesso di dare la precedenza, come l’art. 145 Cod. Strada gli imponeva di fare. A quanto detto, e solo per ragioni di completezza, trattandosi di argomenti difensivi ancora una volta reiterativi che non si confrontano con la motivazione posta 8 a fondamento del rigetto delle censure difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito, è qui il caso di ricordare che già il primo giudice, in merito alla circostanza che il conducente del mezzo non indossasse il casco ha diffusamente spiegato che il decesso del IL è avvenuto in conseguenza dei traumi interni (non di traumi al capo). Lo stesso giudice di primo grado ha osservato, poi, che dalla mancata revisione, scaduta da soli due mesi non poteva desumersi che l’impianto frenante potesse essere inefficiente e, stante la totale distruzione della parte anteriore del motoveicolo, non era stato possibile accertare una simile circostanza, costituente, pertanto, una mera allegazione priva di qualsivoglia supporto probatorio. 4. Parimenti inammissibile il motivo che attiene al trattamento sanzionatorio e per esso alla mancata applicazione della diminuzione di pena di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nonché alla sanzione accessoria della patente di guida. Quanto alla mancata applicazione della diminuzione di pena ai sensi dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. questa Corte di legittimità ha affermato che «in materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell’una e dell’altra, così da delineare una terza disciplina (fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato più favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis comma settimo, cod. pen.)» (Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Rv. 282936 – 01; Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Rv. 255103). Va considerato che il reato ascritto al DI è stato commesso il 2 agosto 2015 e che l’art. 589 bis cod. pen. è stato introdotto con la legge n. 41/2016 entrata in vigore il 25 marzo 2016. La questione deve, dunque, essere risolta secondo la regola della successione di leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 cod. pen. secondo cui, può derogarsi al principio di irretroattività della legge penale, purché la legge posteriore sia più favorevole, sia in termini di elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato, sia in termini di trattamento sanzionatorio. Nei casi in cui, come quello in esame, la legge posteriore non ha abrogato la disciplina precedente ma l’ha solo modificata, occorre individuare la disciplina più favorevole ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. e tale valutazione può riguardare anche la disciplina delle circostanze del reato (Sez. 4, n. 13207/2022 cit., in motivazione). 9 Nel caso di specie, il giudice di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. anche in virtù «dell’acclarato contributo (con)causale della violazione colposa posta in essere dalla vittima», determinando la pena in misura pari al minimo edittale pari a mesi sei di reclusione. Ha, altresì, evidenziato che le innovazioni introdotte, per quanto consentono una riduzione di pena maggiore qualora concorra il fatto colposo della vittima, limitano l’incidenza delle circostanze attenuanti generiche, non suscettibili di un giudizio di bilanciamento rispetto all’elemento della violazione di norme sulla circolazione stradale dal che discende che la pena sulla quale operare l’ulteriore riduzione nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconoscendo il comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. sarebbe pari ad anni tre e mesi sei di reclusione. Sul punto questa Corte di legittimità ha precisato che ancorché la disciplina prevista dall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nel caso di concorso di colpa della vittima, costituisca norma sopravvenuta più favorevole in quanto idonea a ridurre fino alla metà la pena ordinaria della reclusione da due a sette anni, a diversa conclusione deve giungersi nel caso in cui il giudice applichi le circostanze attenuanti generiche riconosciute per il concorso della vittima, perché in tal caso deve essere considerata più favorevole la disciplina previgente che recupera la meno rigorosa forbice edittale dell’art. 589, comma 1, cod. pen. compresa tra sei mesi e cinque anni (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Rv. 270918). Nel caso concreto, dunque, il giudice di merito ha correttamente optato per l’applicazione della disciplina previgente spiegando che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche «rende la disciplina sopravvenuta di sicura maggiore afflittività». 5. Parimenti inammissibile è il ricorso relativamente alle doglianze che attengono al vizio di motivazione relativamente alla durata della sospensione della patente di guida. Il motivo proposto non tiene conto dei principi espressi da questa Corte secondo cui nelle ipotesi in cui la sanzione concreta sia stata determinata entro il limite della media edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada – ancorché reso esplicito con un generico riferimento alla congruità della sanzione – costituisce giustificazione sufficiente dell’uso della discrezionalità del giudice. Non così quando, e non è il caso che ci riguarda, ci si discosta in misura significativa dalla misura media. In questi casi, è necessario spiegare per quale motivo i parametri valutati meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore perché il superamento della media edittale implica una valutazione della gravità superiore alla media e di questa valutazione il giudice è tenuto a spiegare le 10 ragioni (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738). Nel caso di specie, già il primo giudice – e con la motivazione posta, il ricorrente non si confronta – richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19 febbraio-18 aprile 2019 che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 222 cod. strada nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di condanna per i reati di omicidio e lesioni caratterizzati da violazioni stradali, possa disporre in alternativa alla revoca della patente di guida la mera sospensione allorché non ricorrano elementi aggravatori, quali la guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti, ha optato per la sospensione della patente di guida fissandone la durata in misura pari a un anno, dunque, ben al di sotto dei valori medi. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera est. La Presidente MA SA EN CI GN