Sentenza 12 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
1 7906 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RIMOZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE ALBERIA DISTANZA NON REGOLARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 1177/99 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 18225 Rep. 2892 ConsigliereDott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 03/04/01 Rel. Consigliere CONTE SUPREMA DICAOSITIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere UPACIO COS ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORD SE NTENZA per-dirilti L..6000 12 G10. 2001 sul ricorso proposto da: IL RE AZ IA, SS NR, elettivamente ANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che li difende unitamente all'avvocato CANIGGIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NA TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato 2001 BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che la difende unitamente all'avvocato PORRATI CARLO, giusta delega in atti;
580 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 684/97 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 18/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Fabrizio BROCHIERO MAGRONE, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo VI NA conveniva in giudizio GI ZO ed RI RO per sentirli condannare all'estirpazione degli alberi sorti sul fondo di loro proprietà a distanza inferiore a quella legale. L'attrice deduceva che tra le parti era intervenuta, in data 19/10/1994, una transazione in sede giudiziale con la quale era stata definita una controversia avente ad oggetto la determi- nazione dell'esatto confine tra i rispettivi fondi. I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda. L'adito giudice di pace di Alessandria, con sentenza 2/5/1996, accoglieva parzialmente la domanda ed ordinava l'abbattimento di uno solo dei tre al- beri posti a distanza inferiore a quella legale. Avverso la detta sentenza il ZO e la RO proponevano appello ri- badendo di aver usucapito il diritto a tenere gli alberi malgrado la transazio- ne del 1994. La NA resisteva al gravame e proponeva appello incidentale per ot- tenere l'abbattimento degli altri due alberi esistenti sul fondo delle
contro
- parti a distanza inferiore a quella legale. Il tribunale di Alessandria, con sentenza 18/12/1997, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava il ZO e la RO tenuti ad estirpare gli alberi esistenti sul fondo di loro proprietà a distanza inferiore a quella legale dalla proprietà della NA. Osservava il giudice di secondo grado: che la decisione della controversia andava de- sunta dalla transazione intervenuta tra le parti il 19/10/1994; che si trattava di un atto avente efficacia transattiva atteso il precedente contenzioso inter- corso tra le parti avanti il tribunale di Alessandria;
che nell'atto di concilia- 3 zione le parti avevano fatto pieno ed integrale riferimento alla relazione del c.t.u. nella quale il consulente aveva dato atto dell'accettazione da parte dei litiganti del confine da lui individuato “senza riserve alcune"; che le parti avevano quindi inteso accettare il confine con ogni conseguenza di legge, anche con riferimento alla possibilità di tenere in vita gli alberi ad una di- stanza inferiore a quella di legge;
che la mancanza di riserve sulla determi- nazione del confine – fatta in un giudizio in cui la controversia era derivata anche dagli alberi in questione - implicava accettazione di ogni conseguenza derivante dal consenso espresso;
che la comune intenzione delle parti era quella di risolvere ogni questione confinaria. La cassazione della sentenza del tribunale di Alessandria è stata chiesta da ZO GI e RO RI con ricorso affidato a quatto motivi illu- strati da memoria. NA VI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ZO e la RO, denunciando vio- lazione dell'articolo 112 c.p.c., deducono che la sentenza impugnata è in- corsa in un evidente vizio di extrapetizione essendo basata unicamente sugli accordi di cui al verbale di conciliazione del 1994, sottoscritto dalle parti a definizione di un precedente giudizio di accertamento di confini, ossia su un fatto mai dedotto dalla controparte e su una causa petendi mai invocata. In particolare i ricorrenti sostengono che la NA non ha mai dedotto di aver definito con la controparte, con il detto verbale di conciliazione, altre questioni oltre quella relativa alla determinazione del confine tra le rispetti- ve proprietà. Il motivo è fondato. 4 Occorre premettere che in sede di legittimità, come più volte chiarito da questa Corte, va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esarne di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto de- gli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronun- cia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della do- manda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della moti- vazione che sorregge sul punto la decisione impugnata ( sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272 ). In particolare questa Corte ha avuto modo di chiarire che spetta al giudi- n ce del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identifi- cando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare og- getto del provvedimento richiesto ( petitum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (cau- sa petendi ). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore del giudice del merito nella 5 detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'articolo 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso che è appunto quello in esame la natura del vizio ( in pro- - - cedendo) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della corte di cas- sazione ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 2/5/1997 n. 3782; 18/8/1995 n. 8924). Costituisce ormai “ius receptum” che il vizio di ultra o extra petizione ri- corre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi ), attribuendo o negando a taluna delle parti un be- ne diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o im- plicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formal- mente proposta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un dissimile titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, o di un nuovo tema di indagine. E' del pari pacifico nella giurisprudenza di le- gittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprat- tutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e for- malmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente conte- 0 nuta nel thema decidendum quando si trovi in rapporto di necessaria con- nessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento ( sentenze 20/5/1997 n. 4461; 16/1/1997 n. 381; 18/4/1996 n. 3670; 14/3/1996 n. 2142). Nella specie il giudice di appello non ha applicato correttamente i detti principi più volte affermati in giurisprudenza. -La Corte letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi di- fensive della NA nei giudizi di primo e di secondo grado, attività con- sentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vi- zio denunciato - ritiene sussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non concorda con l'affermazione del tribunale secondo cui "la deci- sione del presente giudizio va desunta dalla transazione intervenuta tra le parti il 19 ottobre 1994" "avente efficacia transattiva" e con la quale "le parti intesero accettare il confine, con ogni conseguenza di legge, anche per quel che riguarda la possibilità di tenere in via alberi ad una distanza inferio- re a quella di legge”. Secondo il giudice di appello “la comune intenzione delle parti era quella di risolvere ogni questione confinaria". Occorre in proposito osservare che, come risulta dalla detta lettura degli atti processuali: a) con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la NA ha richiamato il precedente giudizio promosso nei con- fronti del ZO e della US avente ad oggetto solo la determinazione dell'esatto confine tra i fondi limitrofi senza alcun riferimento a contrasti tra le parti circa l'abbattimento di piante ubicate a distanza dal confine inferiore a quella legale;
b) con il detto atto di citazione la NA, dopo aver preci- sato che il precedente giudizio era stato definito con verbale di conciliazione 7 giudiziale e con accettazione della delimitazione del confine risultante dalla planimetria allegata alla relazione del c.t.u., ha concluso chiedendo la con- danna dei convenuti "ad estirpare gli alberi da loro tenuti nel loro fondo a distanza inferiore alla legale dal confine". La NA ha quindi chiesto l'eliminazione delle piante non in esecu- zione degli accordi transattivi contenuti nel verbale di conciliazione giudi- ziale del 19/10/1994, bensì per l'obbligo sorto a carico dei convenuti di estirpare alberi ubicati a distanza inferiore a quella legare con riferimento al confine così come individuato e concordato con il verbale di conciliazione giudiziale privo di ogni clausola concernente il diritto delle parti di mante- nere ovvero (al contrario ) di pretendere l'eliminazione degli alberi posti dal confine a distanza inferiore a quella legale. Bisogna altresì rilevare che con la comparsa di costituzione in primo gra- do i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda della NA - dedu- cendo che le piante in questione si trovavano in loco da oltre venti anni per cui si era venuto a costituire un diritto di servitù per usucapione ex articolo 1061 c.c. senza fare alcun accenno al verbale di conciliazione giudiziale h ritenendo evidentemente che il contenuto di tale verbale era stato richiamato dalla NA solo per la parte relativa alla individuazione della ( non con- testata) linea di confine. D'altra parte la stessa NA nel giudizio di primo grado ha articolato le sue difese sostenendo l'infondatezza della tesi dei convenuti in ordine all'asserito acquisto della servitù per usucapione ed affermando che le - e non deducendo piante in questione erano in loco da meno di venti anni che il ZO e la US con il verbale di conciliazione giudiziale aveva- 8 no assunto l'obbligo di eliminare gli alberi posti dal confine a distanza infe- riore a quella legale. Nella memoria difensiva depositata dall'attrice nel cor- so del giudizio di primo grado risulta altresì precisato che la NA aveva interesse a far accertare nel verbale di conciliazione la posizione degli alberi "al fine di ottenerne poi l'abbattimento”: ciò, quindi, con altro autonomo giudizio da instaurare e non in virtù di un espresso patto contenuto nel detto verbale. Il contrasto tra le parti si è quindi manifestato non sul contenuto del ver- bale di conciliazione e sugli obblighi ivi assunti dalle parti, ma sulla sussi- stenza o meno dell'acquisizione per usucapione della servitù in favore del fondo dei convenuti avente ad oggetto gli alberi posti dal confine a distanza inferiore a quella legale. In tali termini è rimasto il thema decidendum anche nel giudizio di appello dopo che il giudice di pace, con la decisione impu- gnata da entrambe le parti, aveva riconosciuto il diritto dei convenuti a mantenere due alberi posti da oltre venti anni ad una distanza dal confine in- feriore a quella legale e ad abbattere il terzo in quanto sorto da meno di venti anni. Ciò posto è evidente l'errore commesso dal giudice di secondo grado il quale ha del tutto tralasciato di esaminare i contrapposti motivi di appello aventi ad oggetto essenzialmente solo la sussistenza o meno dei presupposti in fatto e in diritto per l'acquisto per usucapione della servitù relativa al mantenimento di alberi ubicati dal confine a distanza inferiore a quella le- gale e non anche la sussistenza di un obbligo assunto dal ZO e dalla US con il verbale di conciliazione giudiziale del 19/10/1994 di abbattere le piante a distanza inferiore a quella legale in relazione al confine come in- dividuato in detto verbale. Il tribunale ha deciso la controversia unicamente sulla base di una causa petendi ( obbligo di abbattere gli alberi assunto con il verbale di conciliazione giudiziale avente efficacia transattiva ) non de- dotta dalla NA a sostegno della proposta domanda. In definitiva deve ritenersi sussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. per aver il tribunale, incorrendo nel vizio di extrape- tizione, deciso la controversia sostituendo l'azione proposta dalla NA con una diversa, fondata su altri fatti e su una differente causa petendi, con introduzione nel processo di un tema di indagine nuovo e non trattato dalle parti: da ciò l'erroneità delle conseguenze che da detta falsa premessa ha tratto il giudice di secondo grado. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi con i quali il ZO e la US denunciano violazione degli articoli 1362, 1366 e 1371 c.c. ( secondo motivo) e dell'articolo 1364 c.c. ( terzo motivo) sostenendo che il tribunale ha errato nell'interpretare il contenuto del verbale di conciliazione giudiziale in relazione agli obblighi assunti dalle parti: trattasi di una questione non affrontata dalle parti le quali non hanno contestato la linea di confine come individuata in detto verbale di conciliazione e non hanno sostenuto che tale atto contenesse obblighi o di- ritti relativi alla permanenza di piante a distanza inferiore a quella legale ri- spetto al concordato ed accertato confine. Il quarto motivo di ricorso con- cerne poi la questione della fondatezza o mento della proposta eccezione di intervenuta usucapione di servitù: da tale questione si dovrà occupare il giu- dice di rinvio. 10 Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza im- pugnata deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame al tribunale di Torino che riesaminerà la controversia tenendo conto dei principi sopra enunciati e dei rilievi sopra esposti con riferimento, in particolare, alla que- stione della individuazione della causa petendi posta a base della domanda proposta dalla NA. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spe- se del giudizio di cassazione, al tribunale di Torino. Roma 3 aprile 2001 Il presidente Il consigliere eştensore Правли ناکام بنه مالاری IL CANCELLI REC1 Paolo Talafico Talatico Cezico DEPORTATO IN CANCEL 12 GIU. 2001 Rand RE CE 10 T 250.000 UFFICIO DELLE ENTRATE DOMA 2 600000 Registrato in dars 201 53953 versate S. 100.000 al n.In TOT310000 (lire trecentodeci ز p. Di e A (Dott.ssa M e If Respons e HUPPO G iziari (DAM PACCICHINI 11