Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10720 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE10720/0 REINTEGRAZIONE Composta dagli Ill.r Sid Magistrati: Possesso Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 3489/97 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 23338 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 36.52 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.03/05/01 - Consigliere BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Ettore Rich studio Jal S IL SOLE 24 OREha pronunciato la seguente per diviti L.3000 SENTENZA * 03.960, 2001 sul ricorso proposto da: TO AR, elettivamente domiciliato in ROMA ANCELLERIA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE C., difeso dall'avvocato AGOSTINACCHIO PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MASTROMATTEO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di erede di MASTROMATTEO ELIA, MASTROMATTEO CELESTINA, LA GRANDE M LORETA in qualità di erede di MASTROMATTEO 2001 ELIA;
761 intimati - -1- avverso la sentenza n. 809/96 del Tribunale di LUCERA, depositata il 30/11/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20 febbraio 1992 IA TT e PP TT chiese- ro al Pretore di Lucera di essere reintegrati o comunque mantenuti nel possesso di una servitù di passaggio che esercitavano per accedere a un loro fondo in località Sant'IA nel comune di Peschi- ci, attraverso un confinante terreno appartenente a LO ON SI, il quale aveva collocato all'inizio del percorso due paletti metallici destinati a sorreggere una catena, per impedire il transito. A tale domanda il convenuto oppose che in realtà gli attori non avevano mai pratica- to il passaggio in questione. All'esito dell'istruzione, consistita nel- l'audizione di alcuni testimoni, con ordinanza del 27 aprile 1992 il Pretore, essendo stata intanto collocata una catena con lucchetto tra i due sostegni, dispose la reintegrazione richiesta dai ricorrenti e con sentenza del 14 maggio 1994 confermò tale provvedimento. Adito in appello da LO ON SI, con sentenza del 30 novembre 1996 il Tribunale di Lucera ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo: che tutte le deposizioni testimoniali 3489/1997 3 assunte in primo grado erano state concordi sul punto dell'effettivo esercizio del passaggio da parte degli originari attori;
che NC RA aveva altresì riferito non esservi altra possibi- lità di accesso;
che anche lo zio del convenuto aveva confermato la circostanza del transito;
che quindi era superflua l'ispezione dei luoghi richiesta dall'appellante. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LO ON SI, in base a un esolo articolato motivo. PP TT gli altri eredi del defunto IA TT (IA RE La ND e EL TT) non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso, LO ON SI lamenta in primo luogo che nella sentenza impugnata manca ogni pronuncia sull'eccezione, che egli aveva formulato anche in appello, relativa alla nullità della deposizione resa da NC RA, il quale versava in situa- zione di incapacità a testimoniare, essendo interessato nella causa come preteso utilizzatore dello stesso passaggio asseritamente praticato 3489/1997 4 绘 dagli originari attori. La censura è fondata. In effetti, il Tribunale ha omesso di affron- tare e risolvere la questione di cui si tratta, che era stata tempestivamente sollevata dal SI nell'udienza di assunzione della prova testimoniale e riproposta quale specifico motivo di appello nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. D'altra parte, nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni di NC RA è stato attribuito valore non solo confermativo di quelle rese dagli altri testimoni, ma anche determinate in ordine alla circostanza della interclusione del fondo dei TT, consi- derata un elemento di conforto dell'assunto degli attori, circa l'effettivo esercizio, da parte loro, del passaggio in contestazione. Restano assorbite le ulteriori doglianze for- mulate dal ricorrente, a proposito degli errori, i travisamenti e le omissioni in cui a suo dire sarebbe incorso il Tribunale, nel valutare le risultanze processuali e nel negare l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori. Accolto pertanto il ricorso per quanto di ra- gione, la sentenza impugnata va cassata con 3489/1997 ―rinvio ad altro giudice che deve essere desi- gnato in una corte di appello: Cass. 28 settembre 2000 n. 1044/SU - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimi- tà. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 3 maggio 2001 Многи Ватай Правми IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 250.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4567 40000 3 AGQ. 2001 TOT. 280.000 Roma 2 A M RO ENTRATE . 4 290,000 2001 DELLE atn 46.060. veracta S. OTT Registrato in dat UFFICIO DUECENTONOVANTAMILA razie, Dig G #Responcabile Servi aria (lire M p. (Disca A P M (Dr 3489/1997 6