Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In tema di scioglimento della comunione legale fra i coniugi dovuta a separazione personale, la domanda giudiziaria di divisione dei beni non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.
Commentario • 1
- 1. E’ possibile proporre domanda di scioglimento della comunione legale in pendenza della causa di separazione personale?Arcangela Maria Tamburro · https://www.filodiritto.com/ · 23 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO GREGO, PAOLO BARBAGELATA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA LO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18907/00 proposto da:
CA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO REVELLO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AS NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO GREGO, PAOLO BARBAGELATA, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 23/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati GREGO e CONTALDI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del gennaio 1987 LI AS adiva il Tribunale di Genova chiedendo: a) la pronuncia della separazione giudiziale - con addebito - dal marito RL CA, con il quale aveva contratto matrimonio nel 1975; l'affidamento del figlio TE nato nel 1979;
l'assegnazione della casa coniugale ed un congruo assegno di mantenimento per sè ed il figlio.
Il Tribunale, con sentenza del 1998, pronunciava la richiesta separazione con addebito, fissava in L.
4.000.000 mensili (in luogo delle richieste L. 5.000.000) l'assegno di contributo al mantenimento della AS e del figlio, ma dichiarava improponibile (siccome identificante una, inammissibile in sede di giudizio di separazione, domanda di scioglimento della comunione coniugale) la richiesta - formulata in sede di conclusioni definitive dalla ricorrente - di pagamento della metà delle somme di cui agli investimenti "GESTIRAS" e RA (cointestati ad entrambi).
Proponeva appello, nel 1999, la AS e - lamentando come il Tribunale non avesse tenuto conto ne' della vita agiata da lei condotta prima della separazione, ne' della sua mancanza di redditi, nè degli effettivi e notevolissimi redditi del marito, medico ortopedico di "inusitata notorietà", chiedeva, in parziale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda relativa ai fondi di investimento, nonché la fissazione della misura dell'assegno mensile nel maggiore importo complessivo di L. 8.000.000.
Resisteva in giudizio il OR il quale, dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse in alcun modo preso in considerazione ne' il patrimonio immobiliare della moglie ne' le capacità reddituali della stessa, proponeva - a sua volta - appello incidentale, chiedendo che l'assegno di contributo mensile al mantenimento della moglie e del figlio fosse contenuto in un importo non superiore a L. 2.000.000, e ciò attesa - a suo dire - l'apprezzabile capacità reddituale della moglie, ed attesa l'incidenza delle necessità della famiglia di fatto.
La Corte di Appello, premesso: 1) come, pur potendosi i redditi professionali del CA valutarsi come leggermente superiori all'importo dichiarato in sede di denuncia dei redditi (e pertanto quantificarsi in poco più di L. 100.000.000, in luogo degli 80.000.000 dichiarati), mancassero elementi per presumere redditi ulteriormente superiori;
2) come mancassero, d'altronde, prove in ordine alla effettiva rilevanza economica della nuova famiglia di fatto del CA: a) fissava nel maggior importo di L.
4.500.000 mensili il contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento della moglie e del figlio, e ciò in considerazione, da un lato, dell'elevato tenore di vita tenuto dalla coppia durante la convivenza coniugale, nonché della dedizione della AS alla cura della famiglia, e, dall'altro, del patrimonio immobiliare della donna (ritenuto significativo anche se non di particolare importanza); b) confermava le conclusioni tratte dal Tribunale in ordine all'inammissibilità della domanda relativa ai fondi di investimento.
Propone ricorso per cassazione la AS, sulla base di due motivi assistiti da memoria.
Resiste con controricorso il CA, proponendo - a sua volta - ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi assistiti anch'essi da memoria.
Controricorre, a sua volta, al ricorso incidentale condizionato la AS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il 1^ Motivo del ricorso principale la AS, nel dedurre VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 155, 156, 147, 148, 143 C.C. e 112 c.p.c. - OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. (DENUNCIA AI SENSI DELL'ART. 360, N. 3 E N. 5 C.P.C.) - ERRORES IN PROCEDENDO, lamenta: a) come la Corte di Appello si sia manifestata totalmente dimentica del principio, rivestente ormai carattere istituzionale, secondo cui l'obbligo del mantenimento non sia destinato a coprire solo le necessità fondamentali dei beneficiari ma anche le spese di una personale vita di relazione conforme ai costumi del mondo sociale in cui la famiglia viva;
b)come la motivazione non consentirebbe di rilevare la effettiva ratio decidendi e/o di effettuare una verifica circa la sua sufficiente razionalità in relazione alle risultanze probatorie;
c) come la misura dell'assegno (tale da corrispondere piuttosto ad un assegno meramente alimentare) contrasterebbe - oltretutto - con le risultanze probatorie;
d) come, qualora i giudici di merito avessero ritenuto non provati gli elementi di fatto relativi alla capacità reddituale del CA, avrebbero allora dovuto - anziché disporre un assegno così riduttivo - disporre gli accertamenti richiesti (rinnovo della CTU e/o della verifica di Polizia Tributaria, ormai vetusta);
accertamenti sulla non ammissione dei quali, invece, non era stata spesa una sola parola, con conseguente omesso esame di un punto decisivo della controversia, e violazione dell'art. 5, nono comma, l. 898/70 applicabile (notoriamente) anche ai giudizi di separazione.
Il motivo non può trovare alcun accoglimento, giacché in realtà esso si rivela del tutto inammissibile, posto che, al di là dei vizi ufficialmente denunciati, esso non appare teso ad altro che a provocare un - inammissibile in questa sede di legittimità - sindacato di merito in ordine alle conclusioni in concreto tratte - con percorso motivazionale immune da vizi logico giuridici di sorta - dal giudice di merito in relazione alla misura dell'assegno dovuto dal CA a titolo di contributo al mantenimento della moglie e del figlio a lei affidato;
ed a tal fine si limita del tutto inammissibilmente a contrapporre alla ricostruzione dei fatti proposta in sentenza, una prospettazione del tutto alternativa. Quanto poi più in particolare alle doglianze relative alla mancata rinnovazione della CTU e/o degli accertamenti di polizia tributaria, va posto in rilievo il concorrere di profili del tutto aggiuntivi ed assorbenti di inammissibilità discendenti dall'assoluta genericità della doglianza così come formulata, posto che, contraddicendo al principio relativo alla necessità di autosufficienza del ricorso, la ricorrente, non solo lascia del tutto nel vago il contenuto concreto delle richieste di cui assume il mancato esame, ma omette perfino di indicare in quale sede ed in quale atto esse siano state concretamente formulate.
Non miglior sorte merita il 2^ motivo, con il quale la ricorrente, nel lamentare, invece, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 191 C.C. - OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE (Denuncia
ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.), deduce come i giudici di merito: a) avrebbero del tutto errato nell'attribuire alla domanda relativa ai fondi di investimento il significato di una richiesta di scioglimento della comunione, posto che la sua richiesta, lungi dal caratterizzarsi in tal senso, aveva in realtà contenuto di azione di mero rimborso;
b) non avrebbero assunto nella dovuta considerazione come ogni azione di scioglimento presupponga sempre l'esistenza di un QUID CHE RESIDUI, laddove invece - a suo dire - nella specie, il marito aveva indebitamente incamerato a suo esclusivo favore le somme contestate;
c) si sarebbero sintonizzati - in ogni caso - sulla lunghezza d'onda di un del tutto infondato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale ogni scioglimento della comunione coniugale presupporrebbe necessariamente una pronuncia di separazione ormai passata in giudicato.
Va, più in particolare, posta innanzitutto in evidenza l'assoluta inconsistenza delle doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine alla suppostamene avvenuta violazione dell'art. 191 c.c, posto che, di contro a quanto dedotto dalla AS, i giudici di merito hanno in realtà fatto corretta e puntuale applicazione della disposizione normativa in questione nell'interpretazione costante e più che mai consolidata offertane da questa Suprema Corte, la quale, con indirizzo del tutto condiviso da questo Collegio, ha più volte ribadito come non possa richiedersi giudizialmente lo scioglimento del regime di comunione coniugale, prima che sopravvenga il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione (da ultime in tal senso, vedi Cass. n. 9325/98; Cass. n. 8707/97;
Cass. n. 11031/97). E quanto poi alla pretesa della ricorrente di vedere sottratta la propria domanda al regime dello scioglimento della comunione fissato negli artt. 191 e ss. c.c, sol perché - a suo dire - il marito avrebbe consumato l'oggetto stesso della comunione, va posto in rilievo come, al di là dei già assorbenti profili di inammissibilità della doglianza conseguenti alla novità di quest'ultima deduzione (implicante oltretutto accertamenti in fatto preclusi in questa sede) di cui non emerge traccia alcuna nella impugnata sentenza, la pretesa risulti già di per sè del tutto pregiudicata da un'impostazione del tutto formalistica e superficiale del fenomeno dello scioglimento della comunione coniugale, i cui presupposti non cessano di configurarsi sol perché uno dei due coniugi abbia eventualmente distolto a fini del tutto personali i beni oggetto della comunione, e convertendosi, in tal caso, il contenuto delle pretese dell'altro coniuge, in quello relativo ai rimborsi ed alle restituzioni (art. 192 c.c.). Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale formulato, in via solo condizionata, dal CA, e con il quale lo stesso ha lamentato, rispettivamente, OMESSA MOTIVAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c.) e VIOLAZIONE
DELL'ART. 360 N. 3 e 5 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 143 C.C. ED AL NOVELLATO ART. 5 DELLA L. N. 898/70. Consegue, altresì la condanna della ricorrente principale alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore del CA RL, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di questa fase che liquida in euro 2.000,00 per onorari ed in euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 4 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003