Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall'art. 169 disp. att. cod. proc. pen., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2006, n. 35432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35432 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/09/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2606
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037405/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UE NI N. IL 29/08/1942;
avverso ordinanza del 21/06/2005 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI M., (Conformi). OSSERVA
UE BE propose ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 5.5.2004 della Corte d'Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna ad Euro 500,00 - con benefici - ed al risarcimento alla parte civile, inflittagli dal Tribunale di Torre Annunziata per ingiuria in danno di IU Rosa. Con il gravame veniva denunciata la mancata ammissione, ex art. 507 c.p.p., di testi presenti all'episodio da parte del giudice di primo grado, nonché l'erronea disapplicazione dell'art. 599 c.p., comma 2, poiché era assodato che si era verificata una "colluttazione" tra la figlia e la persona offesa, sicché egli aveva reagito non appena appreso dell'aggressione subita dalla congiunta, che fra l'altro era gravida. Il ricorso venne assegnato alla settima Sezione di questa Corte, che con ordinanza del 21.6.2005 lo dichiarò inammissibile. Con atto depositato il 5.10.2005 il UE ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., denunciando che la decisione era stata pronunciata per svista del collegio giudicante, il quale non aveva rilevato:
1) che l'avviso dell'udienza era stato notificato al ricorrente in data 25.5.2005, senza il rispetto del termine di cui all'art. 610 c.p.p., comma 5;
2) che non era stato avvisato il difensore di fiducia iscritto all'albo speciale, avv. Ciro Vitale. Va al proposito osservato che nel giudizio di legittimità fu nominato un difensore d'ufficio, risultando che quello fiduciario (Avv. Vitale), divenuto Giudice di pace, aveva cessato l'attività professionale per incompatibilità. Ne segue che l'avviso dell'udienza dinanzi alla Corte Suprema doveva essere notificato almeno trenta giorni prima sia al difensore d'ufficio, sia all'imputato (artt. 610 c.p.p., comma 5, e art. 613 c.p.p., comma 4). Pertanto, l'avviso notificato il 25.5.2005 al ricorrente per l'udienza del 21.6.2005 non rispettava il prescritto termine a difesa;
la 7^ Sezione della Corte, per errore percettivo, non ha rilevato la conseguente nullità ed ha pronunciato la decisione. Questa Sezione, adita ex art. 625 bis c.p.p., è dunque tenuta ad adottare "i provvedimenti necessari per correggere l'errore". Con tale espressione la norma prefigura - all'esito della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 c.p.p. - rimedi flessibili e adattabili alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio. Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente sempre distinguibili, possono essere unificati o separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali:
in ogni caso, benché l'art. 625 bis si limiti a parlare di "correzione", l'accoglimento del ricorso comporta una nuova decisione che sostituisce quella precedente (Cass., Sez. Un., 27.3/30.4.2002. Basile).
Nel caso di specie, al fine di eliminare la rilevata violazione delle garanzie difensive occorre procedere al rinnovo dell'udienza ed alla riconsiderazione del fondamento del gravame;
va quindi anzitutto revocata l'ordinanza in data 21.6.2005 della 7^ Sezione, pronunciata appunto senza il rispetto del termine dilatorio a difesa. Tale necessario provvedimento non fa però venir meno quello anteriore di assegnazione del ricorso alla 7^ Sezione - di esclusiva competenza del primo Presidente di questa Corte (o suo delegato) - nè incide sulla sua persistente validità; gli atti vanno perciò restituiti alla detta Sezione per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, revoca l'ordinanza del 21 giugno 2005 della 7^ Sezione di questa Corte, alla quale dispone siano trasmessi gli atti per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006