CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20115 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LC ME nato a [...] il [...] IS LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI NO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso di LE IS e l’inammissibilità di quello di ME LC;
letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente IS, avv. Costantino Antonacci, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di furto perché, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20115 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 in concorso tra loro, dopo essersi introdotti nella sede della ditta G&C di NO ZI e di NN PP, al fine di trarne profitto, si erano impossessati di diversi strumenti della stessa. 2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, innanzi tutto, l’imputato LE IS, che, con il proprio difensore di fiducia, si affida a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’esistenza della querela, in quanto non si potrebbe desumere, dalla denuncia presentata dalla persona offesa, la richiesta di punizione dei colpevoli in forza della sola riserva di costituirsi parte civile. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’avvenuta qualificazione giuridica del fatto come furto consumato e non già tentato, sebbene tutte le fasi salienti del fatto fossero state osservate da parte degli agenti, sicché non era mai entrato nella disponibilità della refurtiva. Sottolinea, al riguardo, che, come si evince dal verbale, alle ore 23:25, l’appuntato scelto Ferrulli, tornando da Gravina in Puglia verso Altamura, dopo aver terminato il turno di lavoro, aveva notato un furgone con a bordo due persone con fare sospetto e aveva subito contattato i colleghi che erano sopraggiunti e si erano avvicinati senza farsi notare. Erano dunque presenti sia quando esso imputato, alle ore 23:30, era entrato nel cantiere sia quando, alle ore 23:40, il furgone si era avvicinato allo stesso ed era stato caricato il materiale sul cassone. Tuttavia, erano stati fermati solo in un momento successivo. 3. Ha inoltre proposto ricorso per cassazione l’imputato ME LL affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., atteso che l’abitualità della condotta sarebbe stata ritratta non già dalla propria bensì da quella del concorrente nel reto. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163-bis cod. pen. nonché all’art. 27, primo comma, Cost. Sottolinea, in proposito, che, avendo beneficiato solo una volta della sospensione condizionale della pena, avrebbe potuto, in ragione dei limiti edittali 3 previsti, beneficiarne ancora una volta e che, inoltre, la prognosi sfavorevole era stata fondata solo su circostanze riguardanti il concorrente nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo proposto dal ricorrente IS non è fondato. Al riguardo, se è vero, come sostiene l’imputato, che il principio del favor querelae - che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca - non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita (Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451), nella fattispecie per cui è processo dalla denuncia-querela proposta dalla persona offesa si evince con chiarezza la volontà di chiedere la punizione dei responsabili del fatto. Volontà cui si aggiunge soltanto la spiegata riserva di costituirsi, o no, parte civile. 2.Quanto alle ulteriori censure, occorre premettere che le pronunce di merito integrano una c.d. doppia conforme, perché i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Ne deriva che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della decisione di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). 3. Ciò posto, il secondo motivo proposto dal IS è, del pari, non fondato, atteso che la polizia giudiziaria, prima che l’imputato uscisse dal cantiere ed erano stati caricati i beni sottratti sul furgone, non aveva alcuna certezza che vi fosse entrato per commettere un’azione furtiva, né, dunque, possibilità di interromperla. E non vi è dubbio che, una volta realizzato l’impossessamento anche per un limitato lasso temporale, il furto debba essere qualificato come consumato (ex ceteris, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, [...], Rv. 283544). 4.Il primo motivo del ricorso LC non è fondato. 4 Infatti, la causa di non punibilità per tenuità del fatto gli è stata negata non solo perché la sua condotta è stata ritenuta abituale ma soprattutto per le modalità della condotta, commessa in orario notturno, unitamente a un pregiudicato, tale da denotare un’aggressione al patrimonio non di speciale tenuità. E’ stato dunque rispettato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5.Il secondo motivo del ricorrente LC è generico rispetto alla complessiva motivazione sottesa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che si è fondato non sulla circostanza che egli l’aveva già ottenuta in precedenza, bensì sul fatto che, pur avendola ottenuta una volta, aveva continuato a commettere reati, anche con pregiudicati, mostrando assoluta indifferenza per la legalità, così rendendo negativa la prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. 6. I ricorsi devono dunque essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, il 31/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente RI NO LA NA
udita la relazione svolta dal Consigliere RI NO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso di LE IS e l’inammissibilità di quello di ME LC;
letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente IS, avv. Costantino Antonacci, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di furto perché, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20115 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 in concorso tra loro, dopo essersi introdotti nella sede della ditta G&C di NO ZI e di NN PP, al fine di trarne profitto, si erano impossessati di diversi strumenti della stessa. 2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, innanzi tutto, l’imputato LE IS, che, con il proprio difensore di fiducia, si affida a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’esistenza della querela, in quanto non si potrebbe desumere, dalla denuncia presentata dalla persona offesa, la richiesta di punizione dei colpevoli in forza della sola riserva di costituirsi parte civile. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’avvenuta qualificazione giuridica del fatto come furto consumato e non già tentato, sebbene tutte le fasi salienti del fatto fossero state osservate da parte degli agenti, sicché non era mai entrato nella disponibilità della refurtiva. Sottolinea, al riguardo, che, come si evince dal verbale, alle ore 23:25, l’appuntato scelto Ferrulli, tornando da Gravina in Puglia verso Altamura, dopo aver terminato il turno di lavoro, aveva notato un furgone con a bordo due persone con fare sospetto e aveva subito contattato i colleghi che erano sopraggiunti e si erano avvicinati senza farsi notare. Erano dunque presenti sia quando esso imputato, alle ore 23:30, era entrato nel cantiere sia quando, alle ore 23:40, il furgone si era avvicinato allo stesso ed era stato caricato il materiale sul cassone. Tuttavia, erano stati fermati solo in un momento successivo. 3. Ha inoltre proposto ricorso per cassazione l’imputato ME LL affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., atteso che l’abitualità della condotta sarebbe stata ritratta non già dalla propria bensì da quella del concorrente nel reto. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163-bis cod. pen. nonché all’art. 27, primo comma, Cost. Sottolinea, in proposito, che, avendo beneficiato solo una volta della sospensione condizionale della pena, avrebbe potuto, in ragione dei limiti edittali 3 previsti, beneficiarne ancora una volta e che, inoltre, la prognosi sfavorevole era stata fondata solo su circostanze riguardanti il concorrente nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo proposto dal ricorrente IS non è fondato. Al riguardo, se è vero, come sostiene l’imputato, che il principio del favor querelae - che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca - non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita (Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451), nella fattispecie per cui è processo dalla denuncia-querela proposta dalla persona offesa si evince con chiarezza la volontà di chiedere la punizione dei responsabili del fatto. Volontà cui si aggiunge soltanto la spiegata riserva di costituirsi, o no, parte civile. 2.Quanto alle ulteriori censure, occorre premettere che le pronunce di merito integrano una c.d. doppia conforme, perché i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Ne deriva che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della decisione di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). 3. Ciò posto, il secondo motivo proposto dal IS è, del pari, non fondato, atteso che la polizia giudiziaria, prima che l’imputato uscisse dal cantiere ed erano stati caricati i beni sottratti sul furgone, non aveva alcuna certezza che vi fosse entrato per commettere un’azione furtiva, né, dunque, possibilità di interromperla. E non vi è dubbio che, una volta realizzato l’impossessamento anche per un limitato lasso temporale, il furto debba essere qualificato come consumato (ex ceteris, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, [...], Rv. 283544). 4.Il primo motivo del ricorso LC non è fondato. 4 Infatti, la causa di non punibilità per tenuità del fatto gli è stata negata non solo perché la sua condotta è stata ritenuta abituale ma soprattutto per le modalità della condotta, commessa in orario notturno, unitamente a un pregiudicato, tale da denotare un’aggressione al patrimonio non di speciale tenuità. E’ stato dunque rispettato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5.Il secondo motivo del ricorrente LC è generico rispetto alla complessiva motivazione sottesa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che si è fondato non sulla circostanza che egli l’aveva già ottenuta in precedenza, bensì sul fatto che, pur avendola ottenuta una volta, aveva continuato a commettere reati, anche con pregiudicati, mostrando assoluta indifferenza per la legalità, così rendendo negativa la prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. 6. I ricorsi devono dunque essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, il 31/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente RI NO LA NA