Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20115
CASS
Sentenza 1 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'esistenza della querela

    La Corte ha ritenuto che dalla denuncia-querela si evince con chiarezza la volontà di chiedere la punizione dei responsabili del fatto, aggiunta solo dalla spiegata riserva di costituirsi, o no, parte civile.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'avvenuta qualificazione giuridica del fatto come furto consumato e non tentato

    La Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria, prima che l'imputato uscisse dal cantiere ed fossero stati caricati i beni sottratti sul furgone, non aveva alcuna certezza che vi fosse entrato per commettere un'azione furtiva, né, dunque, possibilità di interromperla. Una volta realizzato l'impossessamento anche per un limitato lasso temporale, il furto deve essere qualificato come consumato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per tenuità del fatto è stata negata non solo perché la condotta dell'imputato è stata ritenuta abituale ma soprattutto per le modalità della condotta, commessa in orario notturno, unitamente a un pregiudicato, tale da denotare un'aggressione al patrimonio non di speciale tenuità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 163-bis cod. pen. nonché all'art. 27, primo comma, Cost.

    La sospensione condizionale della pena non è stata concessa non sulla circostanza che l'imputato l'aveva già ottenuta in precedenza, bensì sul fatto che, pur avendola ottenuta una volta, aveva continuato a commettere reati, anche con pregiudicati, mostrando assoluta indifferenza per la legalità, così rendendo negativa la prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20115
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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