Sentenza 7 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO Ο Π00 8 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 8252/99 Cron..88 Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 18/10/01 Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo l'UFFICIO CENTRALE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI E FAM. CADUTI F.S. (Avv.to PAPADIA), rappresentato e difeso dagli avvocati PAPADIA CO V. e DI BERARDINO EDOARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A. TRAPSPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentato e difeso 4020 -1- dall'avvocato CORBO NICOLA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3626/98 del Tribunale di BARI, depositata il 12/11/98 R.G.N. 1404/97 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Bari Solo Velle finanzo conveniva in giudizio l'Ente ferrovie dello Stato deducendo di essere affetto da grave tecnopatia, già riconosciuta dall'Ente come dipendente da causa di servizio, al fine di ottenerne anche il riconoscimento come malattia professionale e di conseguire i conseguenti benefici di legge. Sulla opposizione dell'ente convenuto, il pretore rigettava la domanda ed il tribunale di Bari, con sentenza del ?2-09-98 rigettava l'appello. il fecefelle Avverso la sentenza del tribunale... ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Le Ferrovie dello Stato spa resistono con controricorso Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1703 e 1704 c.c., 75 e seguenti c.p.c., deducendo la nullità dell'atto di costituzione in appello delle Ferrovie essendosi esse 2 costituite con un difensore al quale la procura alle liti era stata conferita da un soggetto che non era rappresentante legale dell'ente, ma un addetto al servizio legale, procuratore speciale in virtù di una procura notarile rilasciata dall'amministratore ma non versata in atti. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente il difetto di legittimazione passiva delle Ferrovie nel giudizio davanti al tribunale, rilevabile anche in questa sede. Il motivo è infondato. Come già altre volte insegnato da questa Corte, va preliminarmente osservato che il rappresentante, che agisca in luogo di una persona giuridica, non ha l'onere di produrre l'atto con il quale gli è stato conferito il potere, essendo solo sufficiente indicare l'atto di conferimento stesso. Inoltre, come accade nella specie l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio legale di una grande azienda, implica il potere di agire anche agli effetti sostanziali del rapporto indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale, costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organico dell'azienda. In tal senso vedi Cass., n. 3867 del 2001 ed anche 5842 del 2000. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., censurando la sentenza del tribunale là dove essa sostiene che il ricorrente non aveva dato la prova della eziologia professionale della malattia, benchè essa fosse stata già riconosciuta come dovuta a causa di servizio. Anche tale motivo è infondato. Infatti l'istituto della rendita per malattia professionale e quello M dell'indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi, in quanto l'indennizzo è un beneficio, qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse con il servizio, mentre invece la rendita di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio ed a causa della lavorazione svolta, ed impone perciò un nesso più stretto tra malattia ed attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la conditio sine qua non della malattia. Ne consegue che il riconoscimento della causa di servizio non ha rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della malattia professionale ( ex pluris Cass. n. 2372 del 1997 ed ancora Cass. n. 14669 del 2000). 2 Ne deriva che esattamente il tribunale, pur valutando l'esistenza della causa di servizio, non ha ritenuto raggiunta la prova della malattia professionale in assenza di un rischio specifico e di una dimostrazione puntuale della sua incidenza sulla eziologia della alleghata tecnopatia. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. tornando a dedurre l'esistenza della causa di servizio e la necessità di desumerne la malattia professionale. Anche tale motivo è pertanto infondato. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 41 c.p., tornando a dedurre erroneamente che il tribunale non ha valutato la valenza della malattia professionale. Anche tale motivo è pertanto infondato per quanto detto in precedenza. Con il quinto e sesto motivo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione, deducendo, tra l'altro, che il tribunale non ha valutato adeguatamente una consulenza di parte, ma in proposito va detto che questo è argomento che attiene al merito della causa, che è insindacabilmente rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimità. Infine il ricorrente nel sesto motivo ribadisce l'argomento concernente la sussistenza della causa di servizio, per cui anche sotto questo profilo il ricorso non può essere accolto. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione Roma, 18 ottobre 2001. Il Presidente Il Cons. est. чис тю дево bylien braully We ll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 7 GEN. 2002 IL CANEinen endle 3