Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Posto che ai fini della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di esproprio l'edificabilità è un dato oggettivo che, partendo dalla compatibilità dello sfruttamento edilizio del fondo con le previsioni urbanistiche, può assumere diversi valori a seconda delle caratteristiche obiettive del fondo (cosiddetta edificabilità di fatto), che giocano un ruolo integrativo rispetto all'edificabilità legale, il conseguimento di concessione edilizia per una volumetria minore alla potenzialità edificatoria del fondo, dipendente dalle scelte contingenti del proprietario, non può di per sè assumere valore indicativo per la concreta determinazione, ne' tanto meno derogatorio, rispetto alla potenzialità edificatoria in astratto (nella specie si è ritenuta illogicamente motivata la sentenza che ai fini del calcolo dell'indennità aveva ridotto ad un quinto il valore del fondo desumibile dalla cubatura massima consentita da quella determinata superficie, per il semplice fatto che il proprietario aveva richiesto una concessione per uno sfruttamento edilizio limitato del fondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN OR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GIANFRAUCO GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANO GARIBALDI PELLEGRINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona dell'Assessore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 375/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 26/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.12.1993, CA OR conveniva in giudizio davanti alla Corte d'appello di Palermo l'Assessorato regionale del beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione della Sicilia e la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione relativamente a terreno di sua proprietà, situato nel comune di Marsala, vicolo Infermeria, compreso nella zona archeologica del "Fossato punico".
Si costituiva in giudizio il solo Assessorato, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 19.10.1998, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'opposizione, poiché a fronte della stima amministrativa (L. 32.700.000), l'esistenza di una concessione edilizia per la realizzazione di un semplice edificio unifamiliare, e la mancata accettazione dell'indennità offerta, inducevano ad una determinazione pari a L. 15.696.000, escludendosi inoltre il diritto all'indennità di occupazione.
Ricorre per cassazione CA OR affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della p.i. della Sicilia e la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, CA OR, denunciando violazione dell'art. 5 bis l. 8.8.1992, n. 359, sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ridotto ad 1/5 la valutazione del c.t.u., di L. 800.000/mq., sulla scorta della dichiarazione dell'attrice, di essere in possesso di concessione edilizia per un edificio unifamiliare, mentre la potenzialità edificatoria dell'area prevedeva una densità di 6 mc./mq., essendo la limitata volumetria concessa riconducibile ad una scelta del concessionario, non rilevante ai fini di una obiettiva valutazione, e inoltre per aver operato indebitamente la decurtazione del 40%, mentre l'espropriante non aveva provveduto a reiterare alla proprietaria l'offerta commisurata ai criteri legali sopravvenuti.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, la ricorrente si duole che il giudice non abbia liquidato l'indennità di occupazione, perché sarebbe mancata la prova dell'immissione in possesso dell'ente pubblico, mentre tale circostanza risultava chiaramente dai documenti agli atti e dal contegno processuale del convenuto. Va osservato, in via preliminare, che il controricorso è inammissibile, perché notificato fuori dai termini di cui all'art. 370 c.p.c. Riguardo al primo motivo, le censure attengono a due profili, rispettivamente attinenti alla valutazione del fondo e alla decurtazione del 40%.
Sotto il primo profilo va osservato che ai fini della liquidazione della indennità di esproprio, i criteri adottati dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante, e possono legittimamente essere disattesi attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nonché congruamente e logicamente motivata, dovendo però il giudice indicare in particolare gli elementi probatori e quelli logico giuridici ed i criteri di valutazione ritenuti idonei a giustificare una decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 15.3.2001, n. 3748). Il ragionamento seguito dal giudice di merito, nel distaccarsi dalle risultanze della c.t.u., non appare logico: a fronte di una potenzialità edificatoria del lotto espropriato pari a mc. 1962, il giudice ha drasticamente ridotto l'indennità, relazionandola ad una edificabilità molto minore, quale il rilascio della concessione edilizia a favore dell'espropriata paleserebbe. In realtà l'edificabilità è un dato oggettivo che, partendo dalla compatibilità dello sfruttamento edilizio del fondo con le previsioni urbanistiche, può assumere diversi valori a seconda delle caratteristiche obiettive del fondo (c.d. edificabilità di fatto), che giocano un ruolo integrativo rispetto all'edificabilità legale (Cass. 23.4.2001, n. 172/SU). È la densità edilizia della zona in cui è compreso il suolo espropriato che detta i parametri per la determinazione del quantum, e rispetto ad essa il conseguimento di un provvedimento abilitativo all'edificazione, legato alle scelte contingenti del proprietario, non ha effetto indicativo per la concreta determinazione, ne' tanto meno derogatorio rispetto alla potenzialità edificatoria in astratto: il rilascio di concessione per 1/5 della cubatura massima esprimibile da quella determinata superficie, non toglie che in un secondo momento lo stesso proprietario, od un suo avente causa, decidano di operare la saturazione della fabbricabilità, ottenendo ulteriore concessione. Sotto il secondo profilo della prima censura, la doglianza appare inammissibile in quanto generica: non si spiega infatti la ragione in base alla quale, posto che la stima amministrativa venne compiuta quando l'art. 5 bis l. 359/92 era già entrato in vigore, l'amministrazione dovrebbe procedere ad una "rideterminazione" dell'indennità. Tale onere è da ritenere limitato alle ipotesi di procedimenti espropriativi pendenti all'entrata in vigore dell'art. 5 bis, al fine di porre in condizione l'espropriato, non più in grado di stipulare la cessione volontaria, di evitare la decurtazione del 40%.
Venendo al secondo motivo, la pronuncia impugnata si sottrae a censure, avendo fatto buon governo dei principi sull'onere probatorio. La perdita del possesso del bene oggetto di decreto di occupazione deve essere provata dal proprietario: solo in presenza del verbale di immissione in possesso e della compilazione dello stato di consistenza, vi sarebbe inversione dell'onere della prova, nel senso che spetterebbe all'amministrazione dimostrare la persistente utilizzazione del fondo da parte del proprietario (Cass. 22.2.2002, n. 2563; 12.3.1999, n. 128/SU). La Corte d'appello esclude sia stato versato in atti il verbale di immissione in possesso;
e la ricorrente non specifica da quali documenti in atti potrebbe desumersi la concreta occupazione. L'ordine di esibizione dello stato di consistenza che il giudice avrebbe intimato al Comune non è di per sè idoneo a modificare il regime sull'onere probatorio, ora ricordato.
La sentenza va cassata in accoglimento del primo profilo del secondo motivo, e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio, per un nuovo esame del materiale probatorio acquisito ai fini di una corretta valutazione del fondo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e rigetta il secondo. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003