Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 154
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Sentenza 10 gennaio 2003

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Posto che ai fini della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di esproprio l'edificabilità è un dato oggettivo che, partendo dalla compatibilità dello sfruttamento edilizio del fondo con le previsioni urbanistiche, può assumere diversi valori a seconda delle caratteristiche obiettive del fondo (cosiddetta edificabilità di fatto), che giocano un ruolo integrativo rispetto all'edificabilità legale, il conseguimento di concessione edilizia per una volumetria minore alla potenzialità edificatoria del fondo, dipendente dalle scelte contingenti del proprietario, non può di per sè assumere valore indicativo per la concreta determinazione, ne' tanto meno derogatorio, rispetto alla potenzialità edificatoria in astratto (nella specie si è ritenuta illogicamente motivata la sentenza che ai fini del calcolo dell'indennità aveva ridotto ad un quinto il valore del fondo desumibile dalla cubatura massima consentita da quella determinata superficie, per il semplice fatto che il proprietario aveva richiesto una concessione per uno sfruttamento edilizio limitato del fondo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 154
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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