Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può trovare applicazione quando la quantità di sostanza si riveli considerevole, trattandosi di sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio. (Nella concreta fattispecie, la detenzione illecita di centocinquanta pastiglie di ecstasy è stata ritenuta indicativa di potenzialità offensiva del fatto non sussumibile nella connotazione di "lieve entità").
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2009, n. 34331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34331 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1638
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 24970/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DICAGLIARI;
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 4.5.2007;
nei confronti di:
GA IZ, n. in Carbonia l'8.9.1977;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Massa Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 4 maggio 2007 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, applicava a AU AU pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma 5 di tale norma incriminatrice: si contestava all'imputato di avere illecitamente detenuto centocinquanta pastiglie di ecstasy.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che illegittimamente era stata ritenuta la sussistenza della predetta attenuante speciale, tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente repertata e delle modalità del fatto, trattandosi di sequestro eseguito "nel corso dei controlli effettuati presso discoteche". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Invero, ai fini della delibazione della sussistenza o meno dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze): dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di "lieve entità" del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di "lieve entità". Ed in tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
Nella specie si contestava, come s'è detto, la illecita detenzione di centocinquanta pastiglie di ecstasy, certamente indicativa di potenzialità offensiva del fatto non sussumitele nella connotazione di "lieve entità", donde la illegittimità del divisamente espresso:
è, difatti, manifestamente illogico il richiamo alla "quantità di sostanze stupefacenti in possesso del AU", effettuato dalla sentenza impugnata, priva, peraltro, di ogni altra esplicitata considerazione in ordine all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa).
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009