Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1998, n. 1745
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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Non può essere contestata per la prima volta nel giudizio di cassazione la ritualità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto, trattandosi di questione attinente alle formalità necessarie per la regolare instaurazione del contraddittorio, e non già di nullità ex artt. 177 e sgg. cod. proc. pen. o di una delle specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dallo stesso codice, su di essa, se non dedotta con l'impugnazione, si è formato, a seguito della pronuncia sul merito, il giudicato implicito sulle questioni di rito. (Fattispecie di rigetto dell'istanza del P.G. presso la Corte di Cassazione di declaratoria di inammissibilità dell'originaria istanza per riparazione di ingiusta detenzione per difetto di rappresentanza).

La fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale. Infatti, allorché tale comportamento non si configuri quale contrario all'ordinamento, ma espressione del diritto di difesa e di libertà, non è possibile qualificarlo illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1998, n. 1745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1745
    Data del deposito : 3 giugno 1998

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