Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 2
Non può essere contestata per la prima volta nel giudizio di cassazione la ritualità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto, trattandosi di questione attinente alle formalità necessarie per la regolare instaurazione del contraddittorio, e non già di nullità ex artt. 177 e sgg. cod. proc. pen. o di una delle specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dallo stesso codice, su di essa, se non dedotta con l'impugnazione, si è formato, a seguito della pronuncia sul merito, il giudicato implicito sulle questioni di rito. (Fattispecie di rigetto dell'istanza del P.G. presso la Corte di Cassazione di declaratoria di inammissibilità dell'originaria istanza per riparazione di ingiusta detenzione per difetto di rappresentanza).
La fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale. Infatti, allorché tale comportamento non si configuri quale contrario all'ordinamento, ma espressione del diritto di difesa e di libertà, non è possibile qualificarlo illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1998, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 3/6/1998
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo COLARUSSO " N. 1745
3. " Paolo A. SEPE " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa BIANCHI " N. 3421/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EN AR AR nato a [...] il [...]
avverso
1)ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 15 - 12 - 1997 nel proc. n-53/97 R.I.D. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Colarusso Lette le conclusioni del P.M. con le quali questi chiede annullarsi l'impugnata ordinanza con declaratoria di inamissibilità della domanda di riparazione.
LA CORTE premette:
Delibando l'istanza per la riparazione della ingiusta detenzione sofferta da BE SA AR, la Corte di Appello di Firenze col provvedimento in epigrafe l'ha respinta osservando che l'istante, con un suo comportamento gravemente colposo, aveva dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare sofferta.-
In punto di fatto la Corte premetteva che il BE SA era stato arrestato una prima volta nella flagranza del reato di rissa aggravata nel corso della quale era rimasto gravemente ferito tale FE NG ed rimasto detenuto per tre giorno essendo stato poi scarcerato per la mancata convalida dell'arresto da parte del giudice che non aveva ravvisato la rissa ma soltanto la ipotesi di lesioni volontarie in danno del NG, reato in ordine al quale non era stato chiesta alcuna misura cautelare.-
Successivamente lo stesso G.I.P. aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del BE SA con l'accusa di concorso in tentato omicidio in danno del NG.- In forza di tale titolo il richiedente era rimasto detenuto per oltre quattordici mesi e, condannato dal Tribunale alla pena di anni dieci di reclusione , era stato poi assolto in appello per non aver commesso il fatto e rimesso in libertà.-
La Corte, inoltre, ha rilevato che il BE SA faceva parte di un gruppo di 7-8 persone , alcune armate di coltello, presenti sul posto del ferimento e che, al pari degli altri, si era dato alla fuga all'arrivo degli agenti venendo raggiunto ed arrestato dopo un lungo inseguimento.-
Tale fuga volontaria del BE SA - che, al contrario, secondo i giudici della Corte di Appello, aveva l'obbligo morale e giuridico di soccorrere il ferito e di porsi a disposizione della Polizia nel frattempo intervenuta - integrava un comportamento connotato da colpa grave che aveva causato o concorso a causare la privazione della libertà ed era, quindi, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.-
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell'interessato il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione.-
La fuga- secondo il ricorrente, poteva, al più, autorizzare sospetti nei confronti dell'autore di essa ma, anche per l'assenza di intenzionalità e volontà consapevole, non poteva integrare gli estremi di un comportamento gravemente colposo dal quale fosse dato attendersi un intervento restrittivo della libertà da parte dell'A.G.-
Ad ogni buon conto, prosegue il ricorrente, il provvedimento era carente di motivazione in ordine all'incidenza causale, ancorché in via concorrente, della presunta colpa grave sulla instaurazione ed il mantenimento dello stato di custodia cautelare durato quindici mesi.- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, nella requisitoria scritta, annullarsi l'impugnata ordinanza con declaratoria di inammissibilità della domanda di riparazione poiché presentata in cancelleria da legale munito di solo mandato defensionale.-
Tanto premesso, la Corte
osserva
1. - Innanzitutto non può essere accolta la richiesta del Procuratore Generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto alla Corte di Appello perché depositato in Cancelleria da legale munito di solo mandato defensionale.- Le formalità di presentazione della domanda per la riparazione dell'ingiusta detenzione non sono collocabili nel sistema delle nullità regolato nel codice di rito agli artt. 177 e seguenti. e, quindi, non sono ad esse applicabili le norme sulla rilevabilità ivi previste. -
Alla inammissibilità derivante dal difetto di tali formalità non sono neppure applicabili le norme che riguardano l'analogo istituto previsto nella disciplina delle impugnazioni poiché questa non contiene principi generali e norme valide al di fuori del loro campo specifico di applicazione. -
Nella specie si tratta di formalità attinenti alla regolare instaurazione del contraddittorio per asserito difetto del potere di rappresentanza sostanziale a compiere una attività processuale specifica(la materiale presentazione del ricorso in cancelleria in un procedimento diretto alla realizzazione di una pretesa indennitaria che, sebbene inserito nel codice di procedura penale, ha moltissimi profili che lo ricollegano alla disciplina civilistica sia per quanto attiene alla regolarità della rappresentanza sostanziale (riferita alla manifestazione di volontà della parte istante) sia per quanto riguarda la rappresentanza processuale (riferita al conferimento del mandato difensivo, alle formalità di costituzione in giudizio - che, nella specie, per la parte istante, avviene con la presentazione della domanda in cancelleria - e di instaurazione del contraddittorio processuale che avviene mediante le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 646 cpv- C.p.p.).- Ebbene, se così è, tornano utili , per quanto concerne le preclusioni a dedurre le eventuali irregolarità verificatesi, i principi che riguardano la formazione del giudicato c.d. implicito sulle questioni di rito - e tra queste, quelle sulla costituzione delle parti e sulla regolare instaurazione del contraddittorio - che costituiscono la premessa logica indefettibile ed essenziale della decisione sul merito, per emettere la quale è necessario che il giudice abbia superato positivamente, pur se implicitamente, le dette pregiudiziali, anche se le questioni in ordine ad esse, deducibili dalle parti e/o rilevabili di ufficio, non abbiano, formato oggetto di dibattito processuale, in conseguenza di eccezioni proposte, o di esplicita pronuncia del giudice. -
L'intervenuta pronuncia sul merito crea una preclusione sulle pregiudiziali implicite ove le parti che abbiano interesse a dedurle (e tra queste il P.M. che interviene nel giudizio per garantire la esatta osservanza della legge) non solo non le abbiano - come nella specie e sebbene presenti nel processo - dedotte ma non abbiano neppure proposto impugnazione avverso la decisione che implicitamente le ha decise. -
Ed, invero, anche la rilevabilità di ufficio di quelle irregolarità che, come nella specie, non comportino la nullità radicale del giudizio per assoluto difetto del contraddittorio o dei requisiti minimi per provocare, la pronunzia del giudice va armonizzata sia con i principi del giudicato (anche implicito) che con quello dell'acquiescenza (anche parziale), che non elidono totalmente il principio dispositivo e presiedono al regolare ed ordinato svolgimento del dibattito processuale attraverso il sistema delle preclusioni che realizza l'attuazione del principio generale secondo cui il giudicato "copre il dedotto e il deducibile".- In definitiva, la questione attinente alla rituale presentazione della domanda di riparazione non può essere proposta in questa sede in via di eccezione da parte del Procuratore Generale se non abbia formato oggetto dell'impugnazione.-
2.- Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso è fondato.- La Corte toscana ha inferito la sussistenza della colpa grave nell'unico elemento di fatto costituito dalla fuga del BE SA dal luogo del delitto all'arrivo del Polizia.-
Tale indagine era doverosa posto che solo la connotazione di colpa grave - essendo stato escluso nel caso concreto il dolo - costituisce fatto impeditivo del sorgere del diritto vantato. La Corte di Appello non si sarebbe dovuta Imitare ad affermare apoditticamente la sussistenza della colpa grave ma avrebbe dovuto fornire al controllo di legittimità adeguate e convincenti ragioni dell'operato inquadramento della condotta del richiedente.- È noto, infatti, che la colpa - come criterio di imputazione soggettiva di un fatto- evento (nella specie la privazione della libertà per provvedimento giudiziale conseguente alla commissione di un reato) - può assumere varie gradazioni e che quella valutabile al fine di escludere il diritto alla riparazione "deve essere connotata da macroscopica, evidente negligenza ed imprudenza, trascuratezza ecc... tali da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di UL : " culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt" (Cass. SS.UU. n. 43 del 13.12.1995, ric. Sarnataro ed altri ).- Essa comporta la mala defe (art. 1147 c.c.) e consiste in omissioni o in comportamenti positivi tali da porre in essere un meccanismo di imputazione praticamente non dissimile da dolo, dovendosi prescindere, nella colpa grave, dalle categorie della diligenza media, della pevedibilità ed evitablità con l'uso di tale (media) diligenza per entrare nel campo della conoscenza della causa o concausa foriera del danno, pur senza, peraltro, giungere alla volizione dell'evento, propria del dolo. -
La "culpa lata", insomma, è propria di colui che conosce il pericolo del danno o che devesi ritenere lo conosca proprio perché tutti lo conoscono e, quindi, si considera come se lo avesse voluto o è equiparato a chi lo ha voluto secondo il noto brocardo "culpa latta dolo aequiparatur".-
Il giudice della riparazione, esaminati tutti gli elementi a sua disposizione, deve trarre con logica argomentazione, il convincimento della sussistenza della colpa e motivarne il grado tra i vari conosciuti, valutando la gravità della negligenza quale appare dal complesso delle circostanze del caso, allorché prenda in esame una condotta asseritamente causativa o concausativa della detenzione sofferta.-
Non può, inoltre, il giudice della riparazione sottrarsi all'obbligo di indagare - senza poterlo presumere o semplicemente asserire - sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta gravemente colposa (che abbia motivatamente accertato) e l'evento - ingiusta detenzione.
Tale nesso - che è normalmente richiesto dai principi generali e, nel caso dell'art. 314 c.p.p., espressamente dalla legge - costituendo elemento del fatto (impeditivo) va allegato dall'obbligato ed accertato anche di ufficio dal giudice.- E l'elemento causale di norma si accerta esaminando il rapporto che intercorre tra una condotta concreta ed un evento altrettanto concreto verificatosi in un determinato momento storico.- Allorché l'evento è costituito, come nella specie,
dall'ingiusta detenzione occorre che il giudice della riparazione rilevi in concreto a sulla base degli atti del procedimento penale autonomamente valutati, se la custodia cautelare sia stata effettivamente determinata o indotta da comportamenti anche sinergici dell'indagato - commissivi od omissivi - che siano ritenuti dolosi o fuorvianti per "colpa grave" di chi li pose in essere.- L'indagine va ovviamente svolta sul piano oggettivo e sulla base di esplicite e condivisibili regole di esperienza che giustifichino la successione delle azioni umane in un dato senso, assumendosi come dato storico conchiuso l'evento causato (custodia cautelare) ed accertando la eventuale sussistenza del vincolo causale (o concausale) diretto tra la condotta dell'imputato e l'ingiusta carcerazione essendo pacifico che ove mai i comportamenti dell'indagato - imputato, pur sussistenti e qualificati , non possano essere ritenuti, sul piano della effettività rapportata all'evento, causativi della carcerazione, l'indennizzo non potrà essere negato.- Ed al giudizio finale sulla sussistenza del nesso di causalità attinente la fatto impeditivo il giudice della riparazione deve pervenire - al pari che per la individuazione e qualificazione della colpa - sulla base di una valutazione autonoma - e, tuttavia, verosimile, congrua ed effettuata secondo canoni logici ben individuati - delle vicenda "de libertate" secondo il suo concreto venire in essere.-
Il provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda la valutazione e la qualificazione della colpa sia per quanto riguarda la sussistenza del rapporto causale tra questa e la carcerazione sofferta dal ricorrente, non ha adempiuto all'obbligo della motivazione nei sensi suddetti e va annullato con rinvio.- In particolare, quanto alla qualificazione di gravità attribuita alla colpevole fuga dell'indagato - e di tutte le altre persone (tutti extracomunitari ivi presenti - dal luogo del fatto, questa Corte in altra sentenza (C.C. 22.5.1996, ric. Delos Santos ebbe - in perfetta aderenza alle conclusioni scritte del Procuratore Generale - ad affermare che una situazione di fuga (in quel caso seguita anche da un piuttosto lungo periodo di irreperibilità) nell'immediatezza del fatto reato , intesa dai giudici di merito come evento che aveva concorso a dare causa alla detenzione, si inquadrava in una esigenza di rango costituzionale quale quella costitutiva del diritto di difesa e del diritto alla libertà personale Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta fatta propria dalla Corte in quel caso osservava che "nei limiti in cui la condotta di fuga (e la situazione di irreperibilità) si inquadrano nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale non si vede proprio come la condotta difensiva possa concretare la colpa grave, macroscopica, al limite del dolo, della consapevolezza, cioè, ovvero della chiara prevedibilità di creare una situazione effettuale condizionante l'adozione o il mantenimento del provvedimento restrittivo"
"Per la non contraddittorietà della stessa all'ordinamento non è proprio possibile elevare una certa situazione a contenuto possibile del diritto di difesa e del diritto di libertà enunciato a livello costituzionale, e poi qualificare, nella particolare prospettiva dell'istituto della ingiusta riparazione, una tale situazione illegittima e comunque pregiudizievole per gli interessi dell'imputato, pur sempre collegati alla situazione giuridica sfavorevole, a carattere penale, della restrizione della libertà".- "La colpa grave presuppone una condotta contraria ad una regola di condotta funzionale ad evitare l'evento - ingiusta carcerazione".- "Si intende che solo laddove la prospettazione difensiva o la condotta di fuga si riveli non funzionale al diritto di difesa e di libertà, una omogenea solo ad una difesa caratterizzata da errori grossolani funzionali a nient'altro che a costituire indebiti sospetti di colpevolezza, solo in questo caso di apre la prospettiva di indagine, in positivo, in merito all'esistenza di una condotta gravemente colposa".-
"Nel caso di specie il ricorrente si era venuto a trovare, da innocente, come accertato a posteriori, in una situazione tale da giustificare un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, sicché la condotta di fuga era funzionale proprio ad evitare l'ingiusta carcerazione e si inquadrava nel contesto di un comportamento necessitato per la salvaguardia del proprio diritto di libertà e di difesa".-
Le considerazioni svolte in quella sentenza si attagliano perfettamente al caso in esame in cui la fuga del BE SA al sopraggiungere della Polizia poteva apparire giustificata - e su tali elementi la Corte di rinvio dovrà esprimere le sue valutazioni - dalla situazione di extracomunitario e dalla volontà di sottrarsi ad un più che probabile arresto (il rischio divenne realtà appena li BE SA fu raggiunto dopo breve fuga) in una situazione obiettiva di totale estraneità al fatto di sangue.-
La Corte di Appello per qualificare come colposa la condotta del ricorrente (senza tuttavia giustificarne l'attributo di gravità) ha scelto un parametro almeno in parte contraddittorio allorché l'ha comparata negativamente al dovere di prestare assistenza al ferito cosa del tutto inutile da parte di uno sprovveduto al momento dell'arrivo sul posto della Polizia
Per quanto, poi, concerne la colpa di non essersi messo subito a disposizione della Polizia rimanendo sul posto, la Corte di rinvio dovrà valutare sia quanto più sopra detto in generale circa la fuga dell'innocente dal luogo del crimine sia se il mettersi a disposizione degli inquirenti corrispondeva, nella situazione data, a vincolanti parametri di normalità che, se inosservati, finivano per connotare il comportamento inottemperante con i caratteri della colpa grave.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.- Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 1998