Sentenza 23 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 02 6 37 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 10299/98 Consigliere Cron. 5487 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 500 CC IU, CC FE, in qualità di eredi di 23 FEB. 2001 + # IL CANCELLIERE TORRONI DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA che li rappresenta e difende, ASSENNATO SANTE G. giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
2000 5399
- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 11048/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/06/97 R.G.N. 81795/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 10299/98 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da ZU ⠀ GI e ZU EL, nella loro qualità di eredi di RO CA, avverso la sentenza 30 novembre 1993 del Pretore di questa città ed ha affermato che gli interessi moratori e la rivalutazione sulle somme riconosciute a favore della RO a titolo di indennità di accompagnamento non sono dovuti, poiché il diritto alla prestazione è insorto in epoca (aprile 1989) successiva alla proposizione della domanda amministrativa (aprile 1987), benchè prima della proposizione della domanda giudiziale (depositata il 9.4.1992). D.Ag. Secondo il Tribunale, infatti, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 secondo cui le condizioni legali di responsabilità dell'ente - debitore insorgono dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa in quanto l'operatività di detta norma presuppone che il diritto alla prestazione sia già maturato al della presentazionemomento della predetta domanda amministrativa. Nelle ipotesi in cui il diritto alla prestazione è maturato dopo la proposizione della domanda amministrativa, ma prima della domanda giudiziale, ha soggiunto il Tribunale, non è possibile configurare un atto di costituzione in mora del debitore diverso dalla domanda giudiziale, per cui solo da tale momento decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. 鹊 Avverso questa sentenza gli eredi di RO CA hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, dell'art. della legge n. 18 del 1980, degli articoli 429 e 442 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c., nonché motivazione dell'art. insufficiente e contraddittoria, e sostengono che il tribunale ha errato fissando la decorrenza degli interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale, anziché dalla data di maturazione dei singoli ratei. Osservano, in particolare che nella specie sussistono le condizioni legali di responsabilità del Ministero dell'Interno D.Ag. per il ritardo nell'adempimento in quanto, per effetto del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche in materia di indennità di accompagnamento, gli interessi moratori decorrono dalla data di maturazione delle singole rate anche quando le condizioni di esistenza del diritto intervengono nel corso del giudizio o del procedimento amministrativo, ovvero nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale. Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18, vengono ad esistenza nel corso del giudizio nell'ambito dell'accertamento 3 gli consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. interessi e la rivalutazione spettanti al creditore della prestazione decorrono dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento, atteso che in tale ipotesi non è necessaria una nuova domanda amministrativa che l'ente erogatore debba assumere ad oggetto delle sue determinazioni e non si giustificherebbe quindi la concessione al predetto ente dello "spatium deliberandi" di 120 giorni ai sensi dell'art. 7 della legge 11 n. 5050 agosto 1973 n. 533 (cfr. Cass. n. 7974 del 1998, Cass. del 1998, Cass. n. 9434 del 1997, Cass. n. 11534 del 1995). stato altresì precisato che del Nello stesso contesto suddetto principio debba farsi applicazione anche quando il diritto alla prestazione sia insorto in epoca successiva alla D.Ag. chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo, ma anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, atteso che viene in considerazione la decorrenza della rivalutazione e degli interessi ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e, quindi, da un lato si deve prescindere dall'imputabilità del ritardo all'ente erogatore e, dall'altro, il sistema normativo, consentendo all'interessato di accedere alla tutela giurisdizionale senza attendere il compimento di un nuovo procedimento amministrativo, è chiaramente nel senso che il credito alla prestazione "matura" (cioè è esigibile) nel momento stesso in cui insorge il diritto, per cui la data di decorrenza della prestazione segna anche la decorrenza di rivalutazione ed interessi (così Cass. n. 11534 del 1995 in motivazione;
Cass. n. 9434 del 1997). dissentire da quest'ultimoIl Collegio ritiene di dover orientamento giurisprudenziale per le seguenti considerazioni. Com'è noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art 442 c.p.c., ha ritenuto applicabile anche ai crediti previdenziali e ufficiosa degli interessiassistenziali la determinazione moratori e della rivalutazione, con decorrenza non già dal giorno di maturazione del credito, bensi "dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo dell'adempimento”. Peraltro, nel caso in cui il diritto alla prestazione sia insorto dopo la presentazione della domanda amministrativa, ma prima della domanda giudiziale, come nella specie, non è applicabile il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 D.Ag. secondo cui l'inutile decorso di 120 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa determina l'insorgere delle condizioni - indebitorelegali di responsabilità dell'ente quanto detta norma presuppone che le condizioni di esistenza del diritto sussistano già al momento della proposizione della domanda amministrativa. Va altresì considerato che la fattispecie in esame non si inquadra in alcuna delle ipotesi di "mora ex re" previste dall'art. 1219 secondo comma cod. civ.; peraltro, dalle norme applicabili alla prestazione in esame non è possibile dedurre con qualche fondamento una costituzione automatica in mora che prescinda da qualsiasi colpa delladell'amministrazione, stessa nel ritardo della prestazione. Proprio le limitazioni poste dalla Corte Costituzionale alla dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 442 c.p.c., escludendo qualsiasi automaticità, inducono invece a ritenere che in caso di ritardo della prestazione, per la decorrenza degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria sui 5 ratei arretrati del beneficio, occorra la costituzione in mora dell'amministrazione. Nella specie tale adempimento coincide con la proposizione della domanda giudiziale, per cui è solo da tale data, e non da quella più remota di insorgenza del diritto, che vanno riconosciuti gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei arretrati della prestazione. A questi principi si è correttamente attenuto il Tribunale, avendo quel giudice riconosciuto gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati della prestazione solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. M. Au st Il Cons. estensore Il Presidente Granule Deposia Sell 3 0 I 3 A 1 D S 5 . S , T . A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O R T L N , A L Depositata in Cancelleria ' A L O 3 S L B E 7 E - I P 23 FEB. 2001 8 S D D - I I 1 A S N oggi, 1 T IL MALABORATORE G N S E O E O S P G DI CANCELLERIA A I E R D G M A I E E , O L E A T T O R D T R O I A C E T R L S T I L I N D E G E E D S O R E