Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
OLLO, DI , ESA A I SP ST ME OL POPOLO I TASSALICA ITALIANA O N P B IM .
8- IS.U. A A O D D , E E 2 T 1 ISTRO N S SE AL G E DIRITTO G EG SUPREMA DICASSAZIONE E L R Oggetto A L O L E SEZIONI UNITE CIVILI D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GROSSI Dott. Manfredo - Primo Presidente f.f. R.G.N. 3065/00 AMIRANTE-Presidente di sezione Dott. Francesco Cron.14615 - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Rep. Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Paolo VITTORIA Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere per diritti L. 3000 ha pronunciato la seguente 10 MAG. 2001 IL CANCELLIERE SE NTENZA sul ricorso proposto da: LIRE 3000 GATTO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELLERIA TEULADA 521 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALENSISE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in in calce al ricorso;
CG513388 - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFF O COPIE
contro
Rilasciate copia legate ALEMSISE 2001 PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA, in al Sig. per diritti 87 persona del legale rappresentante pro-tempore, 24/MAG. 2001 IL CANCELLIERE 8 8 -1- domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta Rilasciate copia legale aleurialal Sig. Valeusze e difende ope legis;
per diritti controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 146/99 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 07/07/99; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legale¨ udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto al Sig. AWGEN STATO per diritti L. Michele TRIOLA;
_ 9 LUG. 2001 IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Antonio VALENSISE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti;
rigetto. -2- Svolgimento del processo dopo avere prestato servizio, a OS TT, partire dal 1° ottobre 1957, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, in data 2 luglio 1978 veniva dispensato per infermità contratta a causa di servizio. Successivamente veniva assunto alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. Con istanza in data 12 luglio 1996 OS TT chiedeva di essere collocato a riposo, con decorrenza del 1° settembre 1996, con una anzianità che tenesse conto del periodo di servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato. Il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria, con provvedimento in data 12 luglio 1996, rigettava tale istanza, ritenendo che del periodo in questione, sebbene valutato ai fini economici e giuridici in base a precedente provvedimento in data 15 ottobre 1987, non si poteva tenere conto con riferimento al trattamento di quiescenza. OS TT ricorreva alla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei Conti, che, con sentenza in data 22 giugno 1998, riteneva infondate le sue pretese. Tale decisione veniva confermata, su impugnazione di OS TT, dalla Corte dei Conti - Sezione 3 giurisdizionale centrale di appello, con sentenza in data 7 luglio 1999, in base al principio secondo il quale uno stesso periodo di servizio non può essere utilizzato ai fini pensionistici per più di una volta. Fuori luogo l'appellante sosteneva che il provvedimento in data 15 ottobre 1987 del Provveditore agli studi di Reggio Calabria non disapplicato dai giudici poteva essere pensionistici. Nella specie, infatti, non vi era stata disapplicazione, in quanto si era semplicemente ritenuto che al provvedimento in questione nessuna efficacia poteva essere attribuita ai fini del trattamento di quiescenza. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, OS TT. il Provveditore agli Resiste con controricorso studi di Reggio Calabria. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente deduce che la Corte dei Conti, disapplicando agli effetti pensionistici un atto amministrativo emesso nell'ambito del rapporto di pubblico impiego e divenuto inoppugnabile, sarebbe incorsa nel vizio 4 di eccesso di potere giurisdizionale. La doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., infatti, ha la Corte dei Conti ha il potere dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, ai fini di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza (sent. 15 novembre 1982 n. 6084) e di valutare l'idoneità di detti atti a spiegare effetti in ordine all'an ed al quantum del trattamento pensionistico, secondo la normativa pensionisticoritenuta applicabile al rapporto (sent. 10 gennaio 1984 n. 168). Nella specie la Corte dei Conti ha appunto ritenuto che, in applicazione degli art. 6, 39 e (soprattutto) 132 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, del periodo prestato da OS LO alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato non si poteva tenere conto ai fini del trattamento di quiescenza, anche se tale periodo aveva rilevanza ai fini economici e giuridici nell'ambito dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego. denunciato un inesistente Il ricorso, avendo eccessO di potere giurisdizionale va, pertanto, 5 dichiarato inammissibile, con condanna di OS TT al pagamento delle spese del giudizio cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella di cui lirecomplessiva somma di lire 2 150 000 * 2.000.000 per onorari. Roma, 22 febbraio 2001 Palent Juli Gross 11 Presidente f.to De tNicole 11 Relatore f.to cancellere f.to Il Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria oggi 10 NRC 2001 Il Collaboratore di Cancel text E' coula conforme all'originale per uso wifcio ROMP C ANCEL GERING A Я 3 3 0 5 1 : . A T S N S R D A 3 A , ' T 7 , L - O L 8 L A - E L 1 D O 1 P I B S S I E N N E G G S G O I E A A L D O A E T M , L I T I O L R A E R I D T D D S I E T G O E N R E S E 6