Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di inosservanza di pene accessorie, il giudice che procede all'accertamento del reato di cui all'art. 389 cod. pen. deve attendere l'esito dell'incidente di esecuzione che sia stato promosso dal condannato al fine di rideterminare la durata della sanzione accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi, prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., norma dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui imponeva l'interdizione in misura fissa. (Corte cost., sent., n. 222 del 2018).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2020, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
09514-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.1165 Angelo Costanzo UP 15/12/2020 Orlando Villoni R.G.N. 13925/2020 Alessandra Bassi Martino Rosati relatore Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER ZI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2019 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna disposta dal Tribunale di Alessandria il 17 gennaio 2018 nei confronti di ZI ER, per il delitto previsto e punito dall'art. 389, cod. pen., per aver violato la pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, irrogatagli in occasione di precedente condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta. Gli si addebita, in particolare, di avere, nella sua qualità di direttore unico della società "Medfinco Holding ltd", con sede in Inghilterra, nominato rappresentante fiscale della stessa in Italia la propria compagna SN MA, in sostituzione del precedente incaricato IO Canali.
2. Impugna tale sentenza l'imputato, con atto del proprio difensore, sulla base di cinque motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione all'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio del processo, in pendenza dell'incidente di esecuzione da lui proposto al fine della rideterminazione della durata della pena accessoria asseritamente violata, a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva la durata fissa delle pene accessorie per quei reati. La Corte distrettuale -si sostiene ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità o meno del reato, l'esito di tale giudizio incidentale, tuttavia trascurando la disposizione dell'art. 673, cod. proc. pen., e l'incidenza, ivi stabilita, delle pronunce d'incostituzionalità sulle sentenze irrevocabili e sui relativi effetti. Inoltre, ha ipotizzato che in nessun caso la pena accessoria, quand'anche rimodulata, potesse avere una durata tale da escludere che, alla data del fatto, essa fosse già terminata, operando, tuttavia, una valutazione obietta il ricorrente del tutto congetturale. - 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 389, cod. pen., ritenendo che le attività gestorie precluse dalle pene accessorie previste dalla legge fallimentare siano soltanto quelle di natura patrimoniale, come dovrebbe desumersi dalla tipologia delle condotte tipiche sanzionate da quel corpus normativo: ne consegue che, non rientrando in tale categoria di atti quello contestato all'imputato, il reato non sarebbe configurabile. Peraltro, là dove evidenzia che, secondo le dichiarazioni del precedente rappresentate fiscale Canali, la nomina della MA sarebbe stata funzionale al ritorno della gestione del patrimonio sociale, di fatto, nelle mani del ER, la sentenza incorrerebbe in un duplice errore, confondendo la natura dell'atto con le sue finalità e, per altro verso, attribuendo credito alle interessate dichiarazioni del Canali, in violazione dei parametri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen.. 2.3. Il terzo motivo rappresenta l'inoffensività penale della condotta, trattandosi di atto giuridico improduttivo di effetti, poiché compiuto dall'imputato durante l'interdizione legale, in quanto detenuto, nonché in pendenza della misura interdittiva specifica.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ritorna sulla necessità della natura patrimoniale dell'atto di gestione, perché lo stesso possa dirsi espressione dell'ufficio direttivo di un'impresa, ribadendo il vizio motivazionale della sentenza sul punto.
2.5. Con il quinto, infine, si sofferma specificamente sulla valutazione delle dichiarazioni del già ricordato Canali, denunciando il vizio di motivazione della sentenza anche per questa parte, avendo la Corte distrettuale omesso di valutare l'attendibilità di costui, soggetto gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia fallimentare e direttamente interessato alle vicende di quella società.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di annullarsi la sentenza impugnata con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. L'esecuzione in atto di una pena accessoria costituisce il presupposto di fatto del delitto previsto e punito dall'art. 389, cod. pen.. Non per questo, però, essa muta la sua natura di fatto giuridico: di situazione di fatto, cioè, che deriva dall'applicazione di una norma positiva (nello specifico, di una legge). Perché tale situazione possa ritenersi legittima, occorre, dunque, che il provvedimento da cui essa trae origine sia conforme alla legge, ed altresì che tale conformità permanga fino a quando quella condizione perduri: finché, cioè, la pena non venga interamente espiata. 1 In proposito, Le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare che il giudicato penale non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. Di qui, l'ulteriore affermazione per cui, qualora, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, intervenga la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, quand'anche il provvedimento "correttivo" da adottare non sia a contenuto predeterminato, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).
1.2. Nello specifico, la norma in applicazione della quale la pena accessoria è stata disposta ed era in corso di esecuzione, ovvero l'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza 25 settembre 2018, n. 222, nella parte in cui determinava la durata di tale sanzione in dieci anni, anziché in misura variabile «fino a dieci anni». La pena accessoria in atto nei confronti del ER, dunque, in quanto determinata nell'anzidetta misura fissa, in applicazione della legge allora vigente, è successivamente divenuta illegittima, dovendo perciò essere nuovamente stabilita dal giudice dell'esecuzione, secondo il diverso e più favorevole parametro conseguente all'intervento del Giudice delle Leggi. E' di solare evidenza logica, infatti, che la diversa commisurazione della durata di detta pena sarebbe suscettibile di incidere, addirittura, sull'esistenza stessa del reato, qualora in ipotesi essa venisse rideterminata in misura inferiore al tempo trascorso tra l'inizio della relativa esecuzione e la data in cui ER ha posto in essere la condotta che gli si addebita (ovvero, un anno e cinque mesi). Né può argomentarsi come invece fa la Corte di appello che non sia essenziale attendere la pronuncia in merito del giudice dell'esecuzione (già adìto dall'imputato a quel fine), perché, considerando i precedenti specifici di costui, è ragionevole ipotizzare che la durata della pena accessoria rideterminata sarà comunque superiore all'anzidetto lasso temporale. Una tale valutazione, infatti, si presenta meramente congetturale e frutto di un'inammissibile sostituzione di fatto della Corte di appello al diverso giudice cui essa compete in via esclusiva.
1.3. Quella Corte, dunque, avrebbe dovuto attendere l'esito dell'incidente di esecuzione esperito dall'imputato ai fini della rideterminazione della pena accessoria violata, il cui esito è essenziale ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato oggetto d'imputazione. 4 Non essendo ciò avvenuto, debbono essere annullate l'ordinanza con la quale è stata respinta la relativa richiesta difensiva e, di conseguenza, la sentenza impugnata, con rinvio del procedimento alla stessa Corte distrettuale, perché rinnovi il giudizio.
2. Sono inammissibili, invece, perché manifestamente infondati, il secondo ed il quarto motivo di ricorso. La delimitazione del divieto di esercizio degli uffici direttivi" presso le imprese - cui si riferisce il citato art. 216, ult. comma, legge fall. alle attività di - natura strettamente ed immediatamente patrimoniale, non soltanto non trova alcun riferimento normativo espresso, né in quella disposizione né in altre della legge fallimentare, ma è smentito dall'art. 32-bis, cod. pen.. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare l'analoga pena accessoria prevista in via generale, stabilisce che la stessa priva il condannato della capacità di ricoprire formalmente le cariche apicali ivi espressamente indicate, e comunque di esercitare ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore», dando perciò rilievo al ruolo, più che al contenuto patrimoniale o meno degli atti compiuti. Del resto, una così ampia previsione si giustifica proprio per evitare di tener fuori atti come quello in esame, nell'impossibilità di discernere, in concreto, attività gestorie del tutto prive di rilevanza patrimoniale, anche soltanto indiretta e mediata. La lettura difensiva, che vorrebbe ricavare l'anzidetta delimitazione dalla natura delle condotte sanzionate dalla fattispecie incriminatrice (distrazione, dissipazione, distruzione ecc.), si rivela, perciò, arbitraria: in linea generale, perché essa oblitera la funzione propriamente sanzionatoria della pena accessoria, che non può perciò essere intesa come una sorta di contrappasso o - per usare categorie giuridiche note di misura di natura preventiva, limitata - soltanto al divieto di compiere attività analoghe a quelle punite;
ma, soprattutto, perché non si concilierebbe logicamente con l'indiscussa applicabilità della pena accessoria in questione anche alle condotte di bancarotta fraudolenta meramente documentale.
3. Parimenti privo di qualsiasi fondamento giuridico, e perciò inammissibile, è pure il terzo motivo di ricorso. La pena accessoria di che trattasi pone il condannato, in relazione alle attività che gli sono precluse, in una condizione non d'incapacità giuridica, intesa come legittimazione alla titolarità di diritti, bensì d'incapacità d'agire, privandolo della possibilità di compiere determinati atti aventi valore giuridico: gli atti da lui 5 compiuti, dunque, non sono nulli, bensì annullabili e, dunque, produttivi di effetti giuridici se e fino a quando non vengano giudizialmente annullati. Qualora, poi, come pure parrebbe sostenere la difesa ricorrente, l'inefficacia dell'atto d'amministrazione compiuto, e quindi l'inoffensività penale di tale condotta, dovessero farsi derivare proprio dall'applicazione in atto della pena accessoria in questione, appunto perché priverebbe il condannato di capacità giuridica, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, quanto meno nei casi di applicazione di tale pena accessoria, il delitto di cui al citato art. 389 non potrebbe mai realizzarsi.
4. Inammissibile, infine, è pure il quinto motivo d'impugnazione, sulla valutazione di attendibilità del testimone Canali. Le censure difensive, infatti, si risolvono nell'enunciazione di inattendibilità del testimone, funzionale ad una rivalutazione della valenza probatoria delle sue dichiarazioni, tuttavia inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, la doglianza è generica, perché il ricorso neppure accenna alle specifiche affermazioni di costui in ipotesi non veritiere, né alla valenza - decisiva delle stesse ai fini del giudizio: quelle, infatti, sono state menzionate dai giudici di merito solo per lumeggiare lo scopo a cui la condotta illecita del ER sarebbe stata funzionale, e quindi per un aspetto non essenziale ai fini della sussistenza del reato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino il 28 novembre 2019 e, per l'effetto, la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della stessa Corte per nuovo giudizio. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 15 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzocostanzo Martino Rosati DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 MAR 2021 IL CANCELLIERE E. Patrizia D urenzio 6