Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - costituisce norma di stretta interpretazione, dettata a tutela dell'imputato che abbia un solo difensore; ne consegue che essa non trova applicazione nel caso in cui l'imputato nomini, nell'immediatezza dell'udienza, un secondo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del giudice di merito, della richiesta di concessione del predetto termine avanzata dal difensore di fiducia nominato, in aggiunta al precedente, la sera prima della data di celebrazione del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2017, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
05255 -17 sentenza Nr R. Gen. N. 27629/2016 U.P. del 11/01/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente Relatore GEPPINO RAGO NA VERGA IG AG EP ANNA R. PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'MI RM, nato il [...], contro la sentenza del 29/01/2016 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. AN D'AM, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 108 COD. PROC. PEN.: il difensore ha sostenuto che nominato dall'imputato come secondo difensore aveva fatto pervenire alla Corte di Appello istanza per la concessione di un brevissimo rinvio al fine di consentirgli di conoscere e studiare gli atti del processo. La Corte, tuttavia, non aveva neppure risposto alla suddetta istanza violando così il diritto di difesa dell'imputato. Con memoria pervenuta il 10/01/2017, il difensore ha ribadito, con ulteriori argomenti, la suddetta censura;
1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN. in ordine:
1.2.1. mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche;
1.2.2. mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; 1.2.3. mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 108 COD. PROC. PEN.: la censura è manifestamente infondata per un duplice motivo: a) perché, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte «Il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo»: Cass. 32135/2016 Rv. 267804; b) perché, l'art. 108 cod. proc. pen. è dettato a tutela dell'imputato il quale abbia un solo difensore e questi rinunci, sia revocato o diventi incompatibile o abbandoni la difesa. Si tratta, con tutta evidenza, di norma di stretta interpretazione non solo per come è formulata ma anche per la ratio sottostante (tutela dell'imputato rimasto senza alcun difensore), sicchè non è estensibile al caso in cui sia nominato seppure la sera prima del processo - un secondo difensore. La censura va quindi disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: l'art. 108 cod. proc. pen. è una norma di stretta interpretazione in quanto essendo diretta alla tutela del diritto di difesa si applica al solo caso in cui - l'imputato abbia un solo difensore. Di conseguenza, ove l'imputato nomini, la sera prima dell'udienza, un altro difensore, questi non ha alcun diritto a chiedere ed ottenere alcun termine a difesa».
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN. La suddetta censura attiene al trattamento sanzionatorio e va ritenuta anch'essa manifestamente infondata in quanto la Corte Territoriale (pag. 3 ss), investita delle medesime censure, le ha disattese adeguandosi alla - giurisprudenza di questa Corte di legittimità in modo ampio, congruo ed aderente agli evidenziati elementi fattuali e, quindi, on motivazione incensurabile in questa sede.
3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al 2 pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/01/2017 Il Consigliere estensore Presidente Giovanni Diotallevi Geppino Rago Thistelle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 3 FEB. 2017 IL CANCELLIERE MA DI C E R P Claudia Pianelli U O N I Z E ORTE *