Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9672 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 9672 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 13443/1998Composta dai magistrati: Dott. Marino Donato Santojanni Presidente 66 Fernando Lupi - Consigliere 2 6666 Luciano Vigolo Rep. 6666 Camillo Filadoro Cron. 22274 6666 Pasquale Picone Relatore Ud.
9.5.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 2793 da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
TO OL e AL EC RN, domiciliate per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Paladin, con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrenti- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Padova n. 787 in data 22 luglio 1997 (R.G. 2036/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.5.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udit l'avv. Umberto Luigi Picciotto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Inps chiede per un unico motivo la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha respinto l'appello e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento delle domande proposte da OL AN ed RN LL IA per l'accertamento del diritto all'indennità di mobilità, ex art. 7 L. 223 del 1991, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a domicilio alle dipendenze del "Calzaturificio Veneziano Micaela" SpA. Resistono con controricorso la AN e la LL IA. Il Tribunale ha giudicato priva di fondamento la tesi dell'Inps, secondo cui i lavoranti a domicilio non possono essere compresi tra i soggetti beneficiari dell'indennità di mobilità, con l'argomentazione che il rapporto di lavoro a domicilio, pur caratterizzato da tratti di specialità, ha pur sempre la natura di 2 lavoro subordinato e la legge attributiva dell'indennità non opera esclusione alcuna nei confronti di particolari categorie di lavoratori subordinati. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento all'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché motivazione erronea e comunque insufficiente (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), l'Inps sostiene che il lavoratore a domicilio non è assimilabile agli altri lavoratori subordinati perché non inserito nell'organizzazione aziendale (con tutte e conseguenze che vi sono implicate), mentre la tutela offerta dalla legge n. 223 del 1991 assume a presupposto tale 8 inserimento ed inoltre risulta espressa chiaramente la regola che l'indennità di mobilità non può competere se non ai lavoratori aventi titolo al trattamento di integrazione salariale in caso di collocazione in cassa integrazione guadagni. Il ricorso deve essere rigettato. A composizione di contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite della Corte hanno definitivamente stabilito che anche i lavoratori a domicilio, i quali - a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell'art. 16, comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a 3 termine. Ed infatti, le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non uti singuli ma come collettività, restando, quindi, irrilevante che i singoli lavoratori siano o meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono esclusi, ai sensi dell'art. 9 legge 18 dicembre 1973, n. 877); né, d'altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora Z dissimili da quelle di norma ricollegabili al genus del lavoro subordinato può costituire di per sé, cioè astrattamente, una ragione di incompatibilità del primo col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il secondo, trattandosi di esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità o meno alle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle "interne" va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta (Cass., sez. unik 12 marzo 2001, n. 106). In applicazione di questo principio di diritto, enunciato dall'indicata decisione alla cui motivazione si rinvia per l'approfondimento delle questioni, il ricorso deve essere rigettato, non essendo stati prospettati profili diversi da quelli, astratti, concernenti l'interpretazione della normativa. 4 Il contrasto di giurisprudenza sulla questione induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente вможно выбралий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria GayLUG. 2001 oggi, IL CANCELLIE I B O I G D , A O S L S L A O T R , 0 I 1 A D . 3 T 3 A 5 R T A S . ) P G 5