Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3131
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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La disciplina relativa alla notifica dei provvedimenti del Tribunale regionale delle acque di cui all'art. 183 del R.D. 1775 del 1933 garantisce in maniera adeguata (fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'ultimo comma della norma citata in tema di notifica del dispositivo della sentenza al contumace, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 223/1993 dalla Corte costituzionale) l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata all'impugnazione in quanto, rendendo conoscibile il contenuto decisorio della sentenza mercè la notifica del relativo dispositivo, consente alla parte stessa la tempestiva proposizione dell'eventuale gravame, a nulla rilevando che la conoscibilità del contenuto della decisione medesima richieda una sua espressa iniziativa, volta a conseguire la disponibilità del testo nella sua interezza e, con esso, la conoscenza effettiva della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3131
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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