Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
La disciplina relativa alla notifica dei provvedimenti del Tribunale regionale delle acque di cui all'art. 183 del R.D. 1775 del 1933 garantisce in maniera adeguata (fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'ultimo comma della norma citata in tema di notifica del dispositivo della sentenza al contumace, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 223/1993 dalla Corte costituzionale) l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata all'impugnazione in quanto, rendendo conoscibile il contenuto decisorio della sentenza mercè la notifica del relativo dispositivo, consente alla parte stessa la tempestiva proposizione dell'eventuale gravame, a nulla rilevando che la conoscibilità del contenuto della decisione medesima richieda una sua espressa iniziativa, volta a conseguire la disponibilità del testo nella sua interezza e, con esso, la conoscenza effettiva della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RENDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CADLOLO 32, presso l'avvocato GAUDIO DONATELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LEPORACE MAURO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TT SQ, TT AS, TT DO AR, TT EL, TT SA, TT LI, TT NA, TT ES, TT AR, TT AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNNA DIONIGI 17, presso lo studio SURACI, rappresentati e difesi dall'avvocato UMBERTO FERRARI, giusta procura speciale per Notaio Luigi De Santis di Spezzano della Sila rep. N. 4667 del 22.4.1999;
- controricorrenti -
contro
TT AI in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore DO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 621/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 19/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per i resistenti, l'Avvocato Del Bufalo, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.9.1992 il Comune di Rende proponeva impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Catanzaro avverso la sentenza n.490 del 30.10-4.11.1991 con cui il Tribunale di Cosenza lo aveva condannato in favore di TI AI, in proprio e nella qualità, TI SQ, TI SI, TI OT, TI ND, TI EL, TI RI, TI SA, TI LI, TI NA e TI CA al pagamento di consistenti somme a titolo di risarcimento danni per l'"occupazione acquisitiva" di un suolo edificatorio, già occupato d'urgenza ed utilizzato per opere pubbliche di urbanizzazione, senza l'intervento di un tempestivo atto di espropriazione. La Corte d'Appello, con sentenza non definitiva del 14.4- 25.5.1994, dichiarava, nella contumacia degli appellati, la propria incompetenza a decidere sulla questione pregiudiziale, sollevata dal Comune, relativa all'appartenenza del suolo occupato al demanio fluviale e sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 C.P.C. fino alla definizione della questione pregiudiziale da parte del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli il quale, con sentenza n. 112 depositata il 31.10.1996, dichiarava la non demanialità dei suoli appresi dal Comune.
Gli appellati, con ricorso depositato il 13.11.1997, riassumevano il giudizio sospeso. chiedendo che ne venisse dichiarata l'estinzione in quanto nessuna delle parti aveva provveduto ai sensi dell'art. 297 C.P.C. a presentare tempestiva istanza di prosecuzione nel termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale delle Acque, formatosi l'8.1.1997 per il decorso del termine breve di trenta giorni dalla notifica per estratto della sentenza medesima, avvenuta il 9.12.1996 ai sensi dell'art. 183 comma 4 R.D. n. 1775 del 1933. Il Comune di Rende contestava la dedotta estinzione del giudizio, sostenendo l'invalidità della notifica di detto estratto e l'applicabilità quindi del termine annuale per l'impugnazione, con la conseguenza che la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque doveva ritenersi passata in giudicato solo il 16.12.1997 ed il termine semestrale per la riassunzione del giudizio d'appello ancora pendente. In subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 183 comma 4 del R.D. 11.12.1933 n. 1775. Con sentenza del 3-19.11.1998 la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava estinto il processo e non ripetibili le spese anticipate dalle parti.
Dopo aver richiamato l'art. 189 del R.D. 1775 del 1933 il quale prevede che l'appello avverso le sentenze definitive del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è soggetto al termine breve di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo eseguita a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 183 comma 4, con la conseguenza che, in mancanza od in caso di invalidità, l'appello è proponibile nel termine di un anno in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 327 C.P.C., rilevava la Corte d'Appello la piena validità della notifica della sentenza, precisando:
- in relazione alla dedotta mancata indicazione del soggetto che aveva richiesto la notifica, che ciò non determina alcuna invalidità se l'atto contenga elementi che consentano anche indirettamente di pervenire alla sua individuazione, come era avvenuto nel caso in esame in cui la provenienza della richiesta dal cancelliere risultava dall'attestato di conformità all'originale della sentenza apposto dal cancelliere medesimo in calce all'estratto nonché dal bollo del Tribunale delle Acque nel foglio successivo, contenente la richiesta, in pari data, di notificazione a tutte le parti in causa;
- in relazione alla dedotta mancanza di indicazione del luogo della notifica, che esso emergeva invece chiaramente, essendo desumibile dalla relata nella quale la notifica risulta effettuata nei confronti del destinatario (Avv. Luigi Cucari) "nel suo domicilio come in atti", a sua volta puntualmente indicato nella richiesta di notificazione contenuta nel foglio precedente (Viale RI Cristina di Savoia n. 18 Napoli), a nulla rilevando la mancata indicazione delle generalità della persona cui era stato consegnato l'atto allorché risulti precisato il suo rapporto con il destinatario, come nel caso in esame nel quale è indicato il vincolo coniugale;
- in relazione alla mancata specificazione delle generalità del destinatari e dei relativi indirizzi, che tali omissioni non incidono sulla validità dell'atto qualora i dati siano indicati nell'atto da notificare, come era avvenuto nel caso in esame in cui l'indicazione dei destinatari della notifica è riportata in un elenco con numeri progressivi contenuto nel foglio di richiesta, con specifica indicazione anche del Comune di Rende presso il proprio domiciliatario di cui è indicato il nome (Avv. Luigi Cucari) e la via (Viale RI Cristina di Savoia n. 18 Napoli).
Riteneva infine infondata anche l'eccezione subordinata di illegittimità costituzionale dell'art. 189 comma 4 del R.D. n. 1775 del 1933 sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto la prevista comunicazione del solo dispositivo della sentenza registrata, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, è tale da assicurare alle parti l'avvenuta restituzione della sentenza dall'Ufficio del Registro alla Cancelleria e di metterle in grado di svolgere le indagini necessarie per valutare l'opportunità di un'eventuale impugnazione. Al riguardo richiamava due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte ( 8534/90 e 3353/92). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Rende, deducendo due motivi di censura.
Resistono con controricorso ND, RI, OT, EL, CA, SA, LI, NA, SQ, SI e OT TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Rende denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 189 commi 3, 4 e 5 del R.D. 1775 del 1933 e degli artt. 139 e 148 C.P.C. in relazione all'art. 3
e 4 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la richiesta di notificazione dell'estratto della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque sia stata ritualmente avanzata dal cancelliere, senza che ciò emerga dall'estratto e dalla relata di notifica e senza che l'atto contenga elementi che consentano l'individuazione del richiedente, non potendosi escludere dal suo contenuto che la richiesta all'ufficiale giudiziario sia stata fatta da qualunque interessato. Sostiene poi che la Corte d'Appello non ha correttamente valutato che l'ufficiale giudiziario, nell'eseguire la notifica del dispositivo al Comune di Rende, non aveva specificato le generalità della persona alla quale avrebbe consegnato l'atto ne' aveva fatto menzione del luogo in cui sarebbe avvenuta, nonostante la consegna fosse stata fatta a persona diversa dal destinatario, non essendo sufficiente che nella relata il luogo di notificazione sia stato indicato con riferimento al domicilio del destinatario "come in atti", in quanto, essendo stata eseguita la notificazione a persona diversa dal destinatario, il luogo individuato dal giudicante si riferisce al luogo in cui l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire la notificazione e non al luogo in cui di fatto è poi avvenuta. Deduce altresì la mancanza nella relata di un analitico riferimento alla persona del destinatario e l'erroneità anche su tale punto della valutazione della Corte d'Appello che ha ritenuto la possibilità di individuazione dei destinatari sulla base dell'indicazione di numeri progressivi contenuta nel foglio di richiesta, in quanto la relazione di notifica, essendo stata redatta su un foglio separato, non può trovare alcun supporto integrativo nel foglio di richiesta. Il presente motivo di ricorso - con cui vengono censurate sotto vari profili le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello in ordine alla ritualità della notifica della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli e che hanno comportato la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini - è infondata, avendo fatto l'impugnata sentenza corretta applicazione dei principi in materia.
Per quanto riguarda in particolare la dedotta incertezza sul soggetto che ha richiesto la notifica, la Corte d'Appello, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto - che ritiene sufficiente per la validità della notifica la possibilità di desumere tale soggetto dall'atto notificato anche se non espressamente indicato - ne ha fatto corretto uso con una motivazione immune da vizi logici e giuridici, sottolineando come la provenienza della richiesta di notifica dal cancelliere dell'estratto della sentenza, munito del visto di conformità all'originale da parte del cancelliere medesimo, risulti chiaramente dal timbro dell'Ufficio apposto in calce.
Peraltro un ulteriore elemento di riscontro di carattere logico, che questa Corte può certamente indicare ed apprezzare in quanto munita di cognizione piena in presenza del denunciato vizio di ordine processuale, è costituito dal fatto che la richiesta di notifica è stata avanzata nei confronti di tutte le parti in causa e non già solo di una o di alcune, come sarebbe avvenuto se l'iniziativa fosse stata presa invece da una delle parti.
Del resto non è privo di rilievo, nel contesto della altre circostanze fin qui evidenziate, il fatto che la sentenza da notificare fosse per estratto e la richiesta sia avvenuta subito dopo la sua restituzione dall'Ufficio del Registro, come impone l'art. 183 comma 4 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 che l'iniziativa del cancelliere in tali precisi termini prevede.
Anche per quanto riguarda le specifiche censure relative alla mancata indicazione, nella relata di notifica eseguita al Comune di Rende, delle generalità della persona alla quale risulta consegnato l'atto nonché del luogo in cui la notifica è avvenuta, vanno condivise le considerazioni giuridiche della Corte d'Appello. Relativamente al luogo, infatti, l'impugnata sentenza, nel sottolineare che la notifica, come risulta dalla relata, è avvenuta nel domicilio del destinatario "come in atti", ha fatto espresso richiamo dei principi in materia che ritengono sufficiente che il luogo sia desumibile - dalle indicazioni contenute nell'atto da notificare, indicazioni che nel caso in esame risultano, oltre che dallo stesso atto, anche, come è stato evidenziato, dalla richiesta del cancelliere.
Nè a tali conclusioni si oppone la mancanza di un'espressa indicazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle generalità della persona cui l'atto è stato materialmente consegnato, potendosi pure in tal caso l'identificazione desumersi dall'indicazione del rapporto esistente con il destinatario, come è avvenuto nel caso in esame in cui risulta indicato il rapporto coniugale che lega la persona che ha ricevuto l'atto con il destinatario.
Analoghi principi sono stati correttamente applicati infine anche in relazione alla mancata specificazione, nelle singole relate, delle generalità di ciascun destinatario e del relativo indirizzo, essendo stata evidenziata e considerata risolutiva, per la sua univocità di significato, l'indicazione in ciascuna relata di un numero progressivo corrispondente a quello apposto nella richiesta a fianco di ogni nominativo.
Con il secondo motivo il Comune di Rende denuncia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla pronuncia di manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 189 R.D. 1775 del 1933. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente considerato che tale norma, facendo decorrere il termine breve per l'impugnazione dalla comunicazione del mero dispositivo e non già dalla notificazione del testo integrale della sentenza, comprima in modo ingiusto il diritto di difesa della parte soccombente che è costretta nel termine di trenta giorni ad attivarsi per acquisire il testo integrale e per predisporre una compiuta difesa ai fini dell'impugnazione. Pregiudizialmente va rilevato, in linea di principio, che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C. può riguardare esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti considerati rilevanti ai fini della decisione ma non anche l'interpretazione data alla legge, sia pure sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione relativa alla sua illegittimità costituzionale.
Ad ogni modo, potendosi ritenere dalle considerazioni espresse con il presente motivo, che il ricorrente, al di là dei richiami normativi, abbia in realtà inteso denunciare la legittimità della norma sotto l'indicato profilo costituzionale del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. e che risulterebbe menomato, la censura può essere valutata nel suo contenuto.
Al riguardo un significativo riferimento è costituito dalla sentenza n. 223 del 7.5.1993 della Corte Costituzionale la quale, pur dichiarando illegittimo il sistema di notifica del dispositivo della sentenza al contumace mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale, come prevedeva l'art. 183 u.c. del R.D. n. 1775 del 1933, contiene nella sua motivazione utili considerazioni ai fini in esame. La Corte infatti, dopo aver richiamato alcune sue precedenti decisioni (n. 303 del 1985; n. 155 del 1980 e n. 255 del 1974) in cui si è affermato che il diritto di difesa può variamente atteggiarsi in funzione delle particolari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, ha rilevato in linea generale che la disciplina relativa alla notifica prevista per i provvedimenti del Tribunale delle Acque Pubbliche e promossa dall'Ufficio garantisce ugualmente in maniera adeguata (ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 183 in esame, dichiarata appunto incostituzionale) l'esercizio di un tale diritto in quanto, rendendo conoscibile il contenuto decisorio della sentenza, consente alla parte di presentare tempestivamente l'eventuale gravame.
È pur vero che la mera conoscibilità del contenuto della decisione, ottenuta attraverso la notifica del dispositivo, richiede un'iniziativa da parte del soggetto interessato per conseguire la disponibilità del testo nella sua interezza e con esso la conoscenza effettiva della motivazione, ma ciò non può ritenersi sufficiente per dubitare della violazione, in termini di maggiori oneri da assolvere, del diritto di difesa.
Tale violazione non può certamente desumersi infatti dalla comparazione di tale disciplina con quella prevista per il giudizio avanti al giudice ordinario, tenuto anche conto della peculiarità del procedimento che si svolge avanti al Tribunale delle Acque Pubbliche, "connotato dall'interesse pubblico ad una decisione e ad una sollecita formazione del giudicato" e come tale idoneo a giustificare una diversificazione del sistema delle notificazioni, modulato comunque in maniera da tutelare ugualmente il diritto di difesa compatibilmente con dette superiori esigenze. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L. 18.500.000 oltre alle spese liquidate in L. 271.300=.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001