Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
E N IO /1986 Z A R /4 T IS 6 2 G - . E .R B R .P . LL D A TARIFUBBLICA ITALIANA D EL A B. E D T SI A N T SEN ZE TRIBU 131 IA S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R A . E N T A M ibutaria04-95 6 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASS ONE getto SEZI Composta dagli Ill.mi Ogg.11 Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORES L'ANO R.G. N. 121/99 Cron.11043 Presidente Dott. EN ALTIERI Consigliere Rap. Dott. Stefano MONAC Consigliere Ud.04/10/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere FICO Rel. Consigliere Dott. Nino ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: AN RI AT, elettivamente domiciliato in ROYA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato CO SESSE' FRANCESCO, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 67/97 della Commissione 2002 tributaria regionale di GENOVA, depositata 3540 06/11/97; udita la relazione della causa svolta nelia pubblica udienza del 04/10/02 dai Consigliere Dott. Nino FICO;
udilo, per il ricorrente, 1 'Avvocato FRANCESCO DE BUSSE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditc il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio IIDD. di Genova ha rettificato il reddito dichiarato da EN NA AL per l'anno 1987 elevandolo da fire 1.781.000 a line 29.000.000, procedendo sinteticamente, in base al possesso di due autovetture di grossa cilindrata e di due case di abitazione in comuni turistici, a norma dell'art.38, 4comma, D.P.R. n.600/73. II AL ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento sintetico, in quanto non basato su dati di fatto certi. La C.T. di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito in lire 24.808.000. AL ha appellato la decisione riproponendo l'eccezione di difetto della condizione di legge per l'accertamento in via sintetica e la C. T. R. della Liguria ha rigettato l'impugnazione. Avverso quest'ultima decisione il AL ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
2) violazione e falsa applicazione dell'art.38, quarto comma, D.P.R. n.600/73. L'intimato Ministero delle Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti il ricorrente ha dedotto che la Commissione Tributaria Regionale, non tenendo conto del dato, accertato in causa, del possesso di una sola autovettura in luogo delle due attribuitegli dall'Ufficio, per di più límitate a pochi mesi del 1987, c non procedendo alla riduzione del reddito, era incorsa nel denunciato vizio di motivazione e nella non corretta applicazione dell'art.38, 4° comma, del D.P.R. n.600 del 1973. Le censure sono infondate e inammissibili insieme. La Commissione Tributaria di primo grado ha tenuto conto del possesso di una sola autovettura ed ha ridotto il reddito da lire 29.000.000, quale determinato dall'Ufficio, a lire 24.808.000. La Commissione Regionale ha preso anch'essa in csame tale dato ed ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, entrambi i giudici di merito hanno valutato il diverso elemento accertato in corso di causa e ne hanno tratto le conseguenze del caso. Ma le doglianze sono anche inammissibili, come detto, sia per la loro genericità, sia perché involgono, sostanzialmente, con la denuncia di non corretta applicazione dell'art. 38, 4° comma, una questione attinente al merito della causa. Il ricorso va dunque respinto. Non va provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 4.10.2002 il cos est. il presidente He IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli Jepositata in Cancelleria \ \\__4_OPR: 2003-- CANCELLIERE C1 Gina Cespli