Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale della libertà, che aveva ritenuto sufficiente a sopperire, alla trasmissione della sola prima pagina del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, la presenza, tra gli atti trasmessi, del fascicolo fotografico da questa visionato e sottoscritto in corrispondenza dell'effigie del soggetto riconosciuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2015, n. 20191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI AN - rel. Consigliere - N. 295
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 49628/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI AB, nata in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, n. 1801/2014, pronunciata il 30 settembre 2014;
Udita la relazione del cons. Dott. DIOTALLEVI AN;
Sentita la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al capo C della contestazione, e per il rigetto nel resto;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. d'ufficio Papalia Ubaldo, che sì è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. VI AB propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, n. 1801/2014 R.I.M.C, pronunciata il 30 settembre 2014 e depositata il 2 ottobre 2014.
Il provvedimento impugnato ha confermato l'applicazione, disposta dal G.i.p., con ordinanza del 20 settembre 2014, della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierna ricorrente, in relazione ai reati di rapina aggravata, in danno dei sigg.ri IT AN e NT NI (capi A e B della contestazione), ed in relazione al delitto di furto aggravato, in danno del sig. EN EP (capo C).
2. Il ricorso si articola in tre distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza dell'art. 309 c.p.p., comma 10.
Nello specifico, viene contestata la mancata trasmissione nei termini di legge al Tribunale del riesame di atti a contenuto probatorio posti a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, con riferimento ai reati di cui ai capi B e C;
atti di prova rappresentati, nel primo caso, dai filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso di un esercizio commerciale limitrofo al luogo della rapina de qua e, nel secondo caso, dal verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, essendo pervenuta al giudice del riesame soltanto la prima pagina di esso.
A detta della ricorrente, il giudice del riesame avrebbe errato nel ritenere gli atti in questione privi di rilevanza ai fini della decisione circa la conservazione o meno della misura cautelare detentiva.
2.2. Con il secondo motivo, viene dedotta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Più precisamente, si contestano le argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha superato le incongruenze emergenti dalle dichiarazioni delle persone offese, incongruenze che, secondo la ricorrente, sarebbero state invece tali da rendere inattendibili i successivi riconoscimenti operati dai medesimi soggetti. Con riferimento alle dichiarazioni dello IT (rapina di cui al capo A), la parte impugnante si duole della svalutazione della mancata presenza, sul braccio della stessa, della "voglia" indicata dal dichiarante, nonché del riferimento da parte di quest'ultimo ad un dente d'oro sull'arcata inferiore destra, laddove invece il dente d'oro era stata rinvenuto sull'arcata superiore destra. Quanto alle dichiarazioni del NT (rapina di cui al capo B), viene rilevato che il giudice del riesame avrebbe illogicamente ritenuto attendibile il riconoscimento, da questi effettuato a distanza di tempo dal fatto, dopo aver affermato che la descrizione effettuata dallo stesso nell'immediatezza del fatto andava valutata compatibilmente con la ridotta capacità di memorizzazione di una persona che subisca un'aggressione.
2.3. Infine, con il terzo motivo, si evidenzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà della motivazione, in ordine alla scelta della misura cautelare più adeguata.
In particolare, viene contestata la mancata applicazione della misura degli arresti domiciliari con dispositivi di controllo elettronico, giustificata unicamente a fronte dell'impossibilità di individuare un domicilio stabile dell'odierna ricorrente.
A tal proposito, viene rilevato che l'art. 275 bis c.p.p., non subordina l'applicabilità della misura meno afflittiva da ultimo indicata all'indicazione, da parte del soggetto sottoposto a cautela e prima della decisione da parte dell'autorità giudiziaria competente, del luogo scelto per la sua esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, limitatamente alla doglianza relativa al capo C.
Sul punto, occorre premettere che la mancata trasmissione, al Tribunale del riesame, di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare (cfr., ex plurimis, Cass., pen., Sez. 6^, 12 dicembre 2013, dep. 21 febbraio 2014, De Simone, n. 8657, rv. 258797 e Cass. pen., Sez. 3^, 7 luglio 2011, dep. 13 ottobre 2011, Andriola, n. 37009, rv. 251392).
Ciò posto, rileva la Corte che la valutazione del verbale di dichiarazioni della persona offesa EN, in una con il verbale di individuazione fotografica, anch'esso non trasmesso, abbia avuto un peso decisivo nell'emissione dell'ordinanza cautelare genetica (si veda, in particolare, pag. 2 della stessa), in relazione al delitto di cui al capo C. L'identificazione dell'odierna ricorrente è stata, infatti, fondata proprio sul riconoscimento operato dal suddetto soggetto passivo e sulla descrizione, da parte di quest'ultimo, delle caratteristiche fisiche della responsabile del furto. L'omessa integrale trasmissione degli atti in parola ha dunque comportato un'innegabile compressione dei diritti della difesa;
ne' potrebbe sostenersi, così come erroneamente affermato dal giudice del riesame, che l'omissione de qua sarebbe stata sopperita dalla avvenuta trasmissione del fascicolo fotografico sottoposto al EN, da questi sottoscritto in corrispondenza dell'effigie della persona riconosciuta, e della sola prima pagina del suindicato verbale di dichiarazioni.
Per quanto concerne la sottoscrizione del fascicolo fotografico, essa non è di per sè sufficiente a verificare l'attendibilità di un'individuazione fotografica e la conseguente capacità della stessa a costituire un elemento indiziario di gravità tale da fondare l'applicazione di una misura cautelare personale. Ciò poiché l'individuazione fotografica rappresenta una species del più ampio genus delle "prove dichiarative"; la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione con cui un determinato soggetto riferisca una propria precedente percezione visiva (si veda, da ultimo, Cass. pen., Sez. 2^, 3 dicembre 2013, dep. 17 dicembre 2013, Cordone, n. 50954, rv. 257985). Pertanto, non è possibile pronunciarsi sulla capacità dimostrativa di una siffatta individuazione senza esaminare le dichiarazioni da cui essa emerga. Del tutto parziale ed insufficiente, anche ai fini cautelari, risulta poi la considerazione della sola prima pagina del verbale di dichiarazioni della persona offesa;
le prove dichiarative devono, infatti, essere valutate nel loro complesso, onde apprezzarne l'effettivo contenuto e la reale portata. Non può poi sottovalutarsi l'interesse che la difesa dell'odierna ricorrente aveva a verificare se, dalla lettura delle pagine non trasmesse del verbale, potessero emergere elementi idonei a mettere in dubbio la descrizione della responsabile del furto, contenuta nella prima pagina. Si rende quindi necessario disporre l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha confermato l'applicazione della misura custodiale in relazione al reato di cui al capo C.
2. Per il resto, il ricorso va rigettato.
2.1. Riguardo al primo motivo, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza ivi formulata relativamente al capo B.
Il provvedimento censurato chiarisce, infatti, che il contenuto delle immagini cui la ricorrente fa riferimento è stato riprodotto all'interno del verbale di fermo, utilizzato dal G.i.p., laddove invece il supporto video non era stato impiegato dallo stesso giudice. Ad abundantiam, si osserva poi che alle immagini in discorso non può attribuirsi una rilevanza decisiva;
esse hanno rappresentato unicamente un elemento di ulteriore riscontro, a fronte di un quadro indiziario già di per sè connotato da sufficiente concordanza e gravità. In particolare, l'individuazione della ricorrente come presunta responsabile del delitto di rapina in questione è discesa, principalmente se non unicamente, dal riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, accompagnato da un'accurata e non smentita descrizione fisica, sempre ad opera del soggetto passivo dell'illecito.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso appare privo di pregio;
la parte impugnante non ha rappresentato un reale vizio motivazionale, tale da inficiare la logicità, la coerenza e la congruenza del "percorso" logico-argomentativo sulla base del quale il giudice del riesame ha confermato l'applicazione della misura custodiale. In particolare, del tutto congruo risulta il giudizio circa la gravità indiziaria dei riconoscimenti effettuati e delle dichiarazioni rese dalle persone offese dai reati di cui ai capi A e B. A tal proposito, va rimarcato che ambedue i soggetti ora menzionati hanno proceduto all'individuazione fotografica dell'indagata, riconoscendo in quest'ultima, con assoluta certezza, uno dei due rapinatori;
d'altronde, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la suddetta individuazione, effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, costituisce mezzo di prova idoneo a fondare l'applicazione di una misura cautelare personale, salvo che emergano profili di inattendibilità del riconoscimento così svolto (cfr. la sentenza del 3 dicembre 2013, n. 50954, già citata in precedenza). La ricorrente non è riuscita, nel proprio atto di ricorso, a far emergere la mancata considerazione, in sede di riesame, di simili profili di inattendibilità. Per quanto riguarda il riconoscimento dello IT, esso è stato supportato da un'accurata descrizione delle caratteristiche fisiche della rapinatrice identificata con l'odierna ricorrente, caratterizzata dall'indicazione di particolari anche piuttosto minuti, come, ad esempio, la presenza di un neo sul naso. Di fronte a dichiarazioni così dettagliate e precise, risultano del tutto irrilevanti gli elementi dedotti dalla ricorrente. Il discorso vale anzitutto per l'erroneo ricordo, da parte del dichiarante, di una "voglia" non effettivamente rinvenuta sul braccio della stessa ricorrente. Il riferimento al dente d'oro costituisce poi un ulteriore riscontro circa l'affidabilità del riconoscimento in esame, non potendosi attribuire carattere di decisività, all'interno del quadro indiziario ricostruito complessivamente, il fatto che esso sia stato indicato come posto sull'arcata dentaria inferiore piuttosto che su quella superiore. Venendo quindi a parlare dell'identificazione operata dal NT, il semplice riferimento alla ridotta capacità di memorizzazione di una persona che abbia subito un'aggressione non mette in dubbio la successiva affermazione secondo cui il riconoscimento sarebbe avvenuto in termini di assoluta certezza;
con la prima delle frasi ora riportate, il giudice a quo ha semplicemente voluto spiegare le minime imprecisioni della descrizione fisica della rapinatrice precedentemente effettuata dallo stesso dichiarante. Descrizione la cui affidabilità e precisione è peraltro confermata dalla menzione del dente d'oro, particolare comune alla descrizione dello IT.
2.3. Da ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la legge consente al giudice di merito di applicare la misura cautelare della custodia in carcere, laddove questi ritenga che la misura degli arresti domiciliari sia astrattamente adeguata alle esigenze cautelari del caso di specie, qualora il soggetto da sottoporre a cautela non disponga, neppure in qualità di ospite, di un domicilio a ciò idoneo (si veda, in particolare, Cass. pen., Sez. 2^, 20 dicembre 2012, dep. 23 gennaio 2013, Di Mattia, n. 3429, rv. 25477). L'assenza del suddetto domicilio rende infatti oggettivamente impraticabile l'applicazione della misura meno afflittiva. Ciò non significa, tuttavia, che la ricorrente non possa richiederla nuovamente, a condizione di indicare un luogo di privata dimora idoneo;
il giudice cautelare avrà inoltre facoltà di individuare un luogo pubblico di cura o di assistenza.
3. In conclusione, è bene rimarcare che l'annullamento del provvedimento impugnato, disposto limitatamente alle statuizioni concernenti il capo C, non comporta la caducazione della misura cautelare in essere, che continua a trovare fondamento negli indizi relativi ai delitti di cui ai capi A e B;
ciò implica, però, che laddove le esigenze cautelari correlate a questi reati dovessero venire meno, dovrà disporsi la liberazione dell'indagata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al capo C della contestazione (furto aggravato) e dichiara l'inefficacia della misura cautelare di cui all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 20/9/2014, disponendo per questo reato liberazione dell'indagata, se non detenuta per altra causa;
manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 626 c.p.p.. Rigetta nel resto il ricorso, ferma rimanendo la suddetta misura cautelare con riferimento ai capi A e B della contestazione;
manda alla cancelleria perché provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015