Sentenza 28 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO I DIAN077 78/02 REPUBBLICA ITALIANA 翼 LA CORTE Oggetto AZIONE DI SEZIONE PRIMA CIVILE DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1417/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente - Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 21509 Dott. SE Maria BERRUTI Consigliere P. 1590 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Ud. 14/02/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. ---IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 8-MAG. 2002 CARERA GIANLUIGİ, IL CANCELLIERE RIBOLDI MARGHERITA, CARERA FEDERICO, CARERA FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, pressol'avvocato TOMMASO MANZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO PALMIERI, giusta procura in calce al ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI BERGAMI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti 153 il 29.05.02 BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA 2002 CARMINE COVINO, giusta mandato in calce al 406 controricorso;
controricorrente avversO il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 24/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Palmieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Martuccelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 In data 9 ottobre 1998 BE SE chiedeva al Tribunale di Crema di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione di pa- ternità naturale che intendeva proporre nei confronti degli eredi di CA AN, che asseriva essere suo padre naturale. Il contraddittorio veniva instaurato nei confronti di IB TA, moglie del defunto CA Lucia- no, e dei figli FE, GI e FA CA. In data 22 gennaio 1999 il Tribunale depositava decreto che dichiarava ammissibile l'azione. Avverso di 2 esso veniva proposto reclamo, respinto dalla Corte di appello di Brescia con decreto 24 luglio 1999, notifi- cato il 10 novembre 1999. Tale provvedimento é stato impugnato dinanzi a questa Corte da IB TA, CA FE, CA FA e CA GI, con atto notificato il 7 gennaio 2000 a BE SE. Quest'ultimo resiste con controricorso notificato il 16 febbraio 2000. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo proposto si denuncia "violazione di legge per mera apparenza di motivazio- ne". Si deduce al riguardo che la garanzia di motiva- zione dei provvedimenti giurisdizionali é posta dall'art. 111 della Costituzione e riguarda anche il decreto impugnato, riferendosi a ogni provvedimento ca- pace di incidere su diritti soggettivi e avente carat- tere di decisorietà. Nel caso di specie la motivazione del provvedimen- to sarebbe apparente, perché inidonea a esprimere una ratio decidendi. Infatti, quanto al fumus boni juris, la Corte di appello, dopo avere affermato che esso può fondarsi anche sulle dichiarazioni della madre in ordi- ne ad una relazione con il preteso padre all'epoca del concepimento, fonda l'accertamento su dichiarazioni 3 della madre solo de relato, essendo essa deceduta e su testimonianze del tutto generiche, omettendo di valuta- re il comportamento dell'attore, che aveva aspettato la morte anche del preteso padre per esperire l'azione. Il ricorso é infondato. Va premesso che il decreto con il quale la Corte di appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma 2, cod. civ., nel giudizio promos- So ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la di- chiarazione giudiziale di paternità, ha natura deciso- ria e definitiva, ed è pertanto impugnabile per cassa- zione ex art. 111 Cost., con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile solo per violazione di legge, con la conseguente possibilità di censurarlo in relazione alla motivazione solo sotto il profilo della sua radicale mancanza o la mera apparenza, e non anche sotto il profilo della sua insufficienza o inadeguatez- za (da ultimo Cass. 10 maggio 1999, n. 4641; 8 novembre 1997, n. 11027; 27 febbraio 1996, n. 1517; 28 giugno 1996, n. 6207). In proposito va considerato che la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 è unicamente quella di accertare la esi- stenza di un fumus boni juris circa la esistenza del preteso rapporto di filiazione, nel senso che sulla ba- 4 se degli elementi probatori offerti lo facciano appari- re verosimile e l'azione non manifestamente infondata (Cass. 12 maggio 1999, n. 4712; 8 novembre che 1997, n. 11027 cit.; 27 gennaio 1997, n. 802; 27 febbraio 1996, n. 1517). Nel caso di specie il decreto della Corte di ap- pello ha rigettato il gravame proposto dall'odierno ri- corrente avverso il decreto di ammissibilità dell'azione pronunciato dal Tribunale in quanto, dalla sommaria istruttoria compiuta, il fumus boni juris era risultato sussistente, poiché le circostanze dedotte nel ricorso sulla relazione, all'epoca del concepimen- to, fra la madre dell'attore BE ES e CA AN, erano state confermate da una pluralità di te- sti, così come quelle relative;
a) alle assicurazioni date dal CA al padre di BE ES circa la sua intenzione di sposarla;
b) alla consegna alla medesima di un anello con le proprie iniziali, esibito in udien- za;
c) alla notorietà in paese della paternità di Care- ra AN;
d) al carattere riservato della BE, che aveva confidato alla cugina di non avere avuto rap- porti con altri uomini. In tale contesto la Corte ha ritenuto che nessun rilievo poteva avere l'esperimento dell'azione a di- stanza di tanti anni e solo dopo la morte del presunto 5 padre. Il provvedimento risulta pertanto motivato, son la conseguente infondatezza del ricorso, che deve esse- re rigettato, con la condanna delle parti ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in favore di BE SE nella misura di tremila- seicento euro per onorari e centocinquanta euro per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso e condanna in solido IB TA, CA FE, CA GI e CA pagamento nei confronti di BE SE FA al delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire tremilaseicento euro per onorari e centocinquanta euro per spese vive. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. 1007129.1. Il Presidente Il Consigliere estensore 20.66 Francesco Felicetti Antonio Saggio 149,77 Пронизвать IA AusW R E AG. 2002 C N A C IN M A T 8 A ERE. IT S 2 O IL CANCELLIERE P CANCELL E Di ZZ D Maria Di ZZ i,_ g Marie g одног O 6