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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2026, n. 17618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17618 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: BO AZ nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE d'APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Alfredo Pompeo OL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Umberto Gramenzi, del foro di Ascoli Piceno, che insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe n. 1457/2025 depositata il 25 novembre 2025, la Corte Penale Sent. Sez. 1 Num. 17618 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 13/05/2026 d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di euro 120 di ammenda emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 9 gennaio 2024, tra l’altro, nei confronti di RI ZI, ritenuto colpevole in ordine al reato di cui all’art. 651 cod. pen.
1.1. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla difesa del OU che aveva formulato tre motivi con l’atto d’appello: 1) omessa o manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie quanto alla prova del fatto-reato; 2) violazione delle norme sulla determinazione della pena;
3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
1.2. Con motivi nuovi, trasmessi il 10 settembre 2025, a mezzo PDP, il difensore dell’imputato ha insistito nei motivi di appello ed ha evidenziato, infine, che “in ogni caso, in caso di conferma della penale responsabilità si chiede che la pena pecuniaria irrogata venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso un ente – associazione che verrà comunque individuato in sede esecutiva”. 2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di OU che, con unico motivo, denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione degli artt. 2 e 20-bis cod. pen., 53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 89 del 1981, nonché artt. 585, comma 4, e 597 cod. proc. pen., ed omessa motivazione in ordine alla richiesta sostituzione della pena pecuniaria irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità. Si deduce che con “motivi nuovi” trasmessi in data 10 settembre 2025 a mezzo PDP il difensore dell’imputato ha insistito nei motivi d’appello ed ha chiesto, in denegata ipotesi di conferma, “che la pena pecuniaria irrogata ven[isse] sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso un ente”. La Corte d’appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità avanzata in sede di motivi nuovi. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo OL, con requisitoria scritta del 10 aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. L’Avv. Umberto Gramenzi, nell’interesse del ricorrente, in data 15 aprile 2026 ha depositato conclusioni scritte in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso – col quale, con unico motivo, si censura la mancata pronuncia da parte della Corte d’appello in ordine alla richiesta di sostituzione della pena dell'ammenda con quella dei lavori di pubblica utilità – è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate. 1. La richiesta di sostituzione è stata avanzata dalla difesa dell’imputato appellante in calce ai “motivi nuovi” depositati dal difensore di fiducia a mezzo PDP il 10 settembre 2025 in vista dell’udienza del 14 ottobre 2025 e, dunque, in astratto, tempestivamente. Tuttavia deve rilevarsi come la richiesta, oltre ad essere stata formulata in termini del tutto generici, senza indicazione alcuna degli elementi di sostegno (v. supra § 1.2 del ritenuto in fatto) – il che, per ciò solo, la renderebbe affetta da originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo l’appellante onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi (così, da ultimo, Sez. 2, n. 36657 del 15/10/2025, [...], Rv. 288292-01; conf.; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, [...], Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287460-01) –, non trova alcuna base legale perchè ha oggetto la sostituzione della pena pecuniaria (nella specie, l’ammenda irrogata nella misura di euro 120,00, come confermata dalla sentenza impugnata).
1.1. Rileva questa Corte come, in esito al d.lgs. n. 150 del 2022, la pena sostituibile dal giudice della cognizione con una delle pene sostitutive brevi contenute nel catalogo di cui all’art. 20-bis cod. pen. (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutiva, pena pecuniaria sostitutiva) è solo quella detentiva - reclusione o arresto - come si ricava già dalla rubrica («Pene sostitutive delle pene detentive brevi») oltre che dal testo della disposizione codicistica di parte generale ([…] le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti…»), alla quale corrisponde l’art. 53 della legge n. 689 del 1981 (come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022) che, correlativamente, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater. Non è dunque consentita, perché non prevista dalla legge, la sostituzione della pena pecuniaria, come quella nella specie irrogata al ricorrente, nei termini inammissibilmente richiesti dalla difesa in sede di appello. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa di inammissibilità. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Alfredo Pompeo OL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Umberto Gramenzi, del foro di Ascoli Piceno, che insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe n. 1457/2025 depositata il 25 novembre 2025, la Corte Penale Sent. Sez. 1 Num. 17618 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 13/05/2026 d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di euro 120 di ammenda emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 9 gennaio 2024, tra l’altro, nei confronti di RI ZI, ritenuto colpevole in ordine al reato di cui all’art. 651 cod. pen.
1.1. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla difesa del OU che aveva formulato tre motivi con l’atto d’appello: 1) omessa o manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie quanto alla prova del fatto-reato; 2) violazione delle norme sulla determinazione della pena;
3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
1.2. Con motivi nuovi, trasmessi il 10 settembre 2025, a mezzo PDP, il difensore dell’imputato ha insistito nei motivi di appello ed ha evidenziato, infine, che “in ogni caso, in caso di conferma della penale responsabilità si chiede che la pena pecuniaria irrogata venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso un ente – associazione che verrà comunque individuato in sede esecutiva”. 2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di OU che, con unico motivo, denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione degli artt. 2 e 20-bis cod. pen., 53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 89 del 1981, nonché artt. 585, comma 4, e 597 cod. proc. pen., ed omessa motivazione in ordine alla richiesta sostituzione della pena pecuniaria irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità. Si deduce che con “motivi nuovi” trasmessi in data 10 settembre 2025 a mezzo PDP il difensore dell’imputato ha insistito nei motivi d’appello ed ha chiesto, in denegata ipotesi di conferma, “che la pena pecuniaria irrogata ven[isse] sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso un ente”. La Corte d’appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità avanzata in sede di motivi nuovi. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo OL, con requisitoria scritta del 10 aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. L’Avv. Umberto Gramenzi, nell’interesse del ricorrente, in data 15 aprile 2026 ha depositato conclusioni scritte in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso – col quale, con unico motivo, si censura la mancata pronuncia da parte della Corte d’appello in ordine alla richiesta di sostituzione della pena dell'ammenda con quella dei lavori di pubblica utilità – è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate. 1. La richiesta di sostituzione è stata avanzata dalla difesa dell’imputato appellante in calce ai “motivi nuovi” depositati dal difensore di fiducia a mezzo PDP il 10 settembre 2025 in vista dell’udienza del 14 ottobre 2025 e, dunque, in astratto, tempestivamente. Tuttavia deve rilevarsi come la richiesta, oltre ad essere stata formulata in termini del tutto generici, senza indicazione alcuna degli elementi di sostegno (v. supra § 1.2 del ritenuto in fatto) – il che, per ciò solo, la renderebbe affetta da originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo l’appellante onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi (così, da ultimo, Sez. 2, n. 36657 del 15/10/2025, [...], Rv. 288292-01; conf.; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, [...], Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287460-01) –, non trova alcuna base legale perchè ha oggetto la sostituzione della pena pecuniaria (nella specie, l’ammenda irrogata nella misura di euro 120,00, come confermata dalla sentenza impugnata).
1.1. Rileva questa Corte come, in esito al d.lgs. n. 150 del 2022, la pena sostituibile dal giudice della cognizione con una delle pene sostitutive brevi contenute nel catalogo di cui all’art. 20-bis cod. pen. (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutiva, pena pecuniaria sostitutiva) è solo quella detentiva - reclusione o arresto - come si ricava già dalla rubrica («Pene sostitutive delle pene detentive brevi») oltre che dal testo della disposizione codicistica di parte generale ([…] le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti…»), alla quale corrisponde l’art. 53 della legge n. 689 del 1981 (come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022) che, correlativamente, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater. Non è dunque consentita, perché non prevista dalla legge, la sostituzione della pena pecuniaria, come quella nella specie irrogata al ricorrente, nei termini inammissibilmente richiesti dalla difesa in sede di appello. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa di inammissibilità. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4