Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
La scelta di un mezzo tecnico diverso dal deposito in cancelleria per la presentazione delle memorie nel giudizio camerale di cassazione, come previsto in via generale dall'art. 121 cod. proc. pen., non determina alcuna nullità ovvero inammissibilità dell'atto, in difetto di disposizioni che prevedono simili sanzioni processuali, dovendo peraltro escludersi la possibilità di richiamare le disposizioni relative alle forme di presentazione dell'impugnazione. (Nella specie, la memoria era stata trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno).
Commentario • 1
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2008, n. 14223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14223 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
O S C U RAT A
REPUBBLICA ITALIANA
14223 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/02/2008
SENTENZA
N. 00452 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.SQUASSONI CLAUDIA
" N. 006703/20072.Dott. GENTILE MARIO
"3.Dott.MARMO MARGHERITA
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) B.N. N. IL (omissis)
avverso SENTENZA del 25/09/2006
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale inpersona del doll. Its Gioacchino мо
che ha concluso per il rigetto del recess. Udito, per la parte civile, l'Avv. Разамай бесе ct Saudio Udito il difensore Avv. дилонаGulotte Juglichus de Milausси O S C U R A T A
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione del tribunale di Sondrio in data 18.4.2005, appellata dall'imputato e dal PM, esclusa l'attenuante di cui all'art. 609 bis co. 3 cod. pen., e ferme restando le già cocesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, rideterminava la pena irrogata a · cui era stato contestato di avere costretto con violenza B.N. la propria figlia|_ E. minore degli anni quattro, a subire atti sessuali in una occasione toccandola nelle parti intime dopo averla distesa sulla lavatrice ed in un'altra costringendola a masturbarlo - stabilendola in anni tre e mesi sei di reclusione, e lo condannava inoltre alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo:
1) Illogicità della sentenza per non avere dato conto quest'ultima dei criteri con cui è stato escluso l'apporto induttivo e suggestivo della parte civile sulla figlia E. nella valutazione della testimonianza, non essendosi considerato, tra l'altro,
l'allontanamento della moglie dopo il matrimonio, il progressivo rancore emerso in sede di separazione con accuse sempre più marcate nel processo civile.
2) Erronea applicazione della legge penale non essendo stato dato conto in motivazione dei criteri che hanno determinato la scelta tra opposte tesi scientifiche. Si sostiene al riguardo che la sentenza avrebbe prestato fede in maniera acritica alle considerazioni della dott.ssa Z. senza dare conto delle ragioni per cui erano stati ignorati gli opposti orientamenti scientifici indicati dal ricorrente e di quanto affermato dai Servizi Sociali e dalla dott.ssa U. che avevano attribuito il desiderio della bambina a non incontrare il padre a sofferenza determinata da ragioni diverse dall'abuso. La sentenza non spiega inoltre, secondo il ricorrente, la ragione per la quale le accuse si radicalizzano non in relazione ai momenti degli abusi ma in relazione all'allontanamento dal padre ed alla vicinanza della madre. Si aggiunge, infine, che intorno ai 5 anni è normale il disegno dei genitali e dei simboli fallici perché indice dell'interesse del minore verso la tematica sessuale. E' il GIP a fare cenno a una "sostanza appiccicosa” nell'esame della bambina che fino a quel momento aveva riferito solo della “puzza”.
3) manifesta illogicità della sentenza nel valutare le risultanze della visita ginecologica del 26.9.99 in quanto solo la madre riferisce di aver visto il presunto abuso, laddove, invece, ben tre medici del Pronto Soccorso non avevano notato nulla ed avevano riferito che nell'occasione della visita la bambina appariva tranquilla.
Inoltre, secondo il ricorrente, la piccola lesione riscontrata era aspecifica e non aveva indotto i medici a fare referto.
4) travisamento delle risultanze dibattimentali e manifesta illogicità della sentenza nella valutazione della testimonianza della minore. Sostiene il ricorrente l'inutilizzabilità delle risultanze emerse in sede di incidente probatorio avendo il GIP proceduto all'audizione della minore con approccio arbitrario, di fatto interrogando personalmente la minore con linguaggio poco appropriato rispetto all'età della bambina. ми 1 O S C U R A T A
5) manifesta illogicità della sentenza nell'applicazione di regole scientifiche ed omessa e corretta esplicazione delle tesi scientifiche formulate dalla difesa;
travisamento della tesi del falso ricordo.
Si sostiene, in particolare, che l'intelligenza della bambina riferita dal dott. B. può avere spinto la bambina a compiacere la madre riferendo ciò che quest'ultima voleva e si contesta l'affermazione dei giudici di appello sulla circostanza che i bambini sono più suggestionabili tranne che sugli abusi. La coerenza del racconto al perito non è significativa in quanto la bambina è stata già sentita per due anni da altre persone, giudici, madre, ecc.. La bambina inoltre non presenta il Disturbo Post
Traumatico da Stress tipico di chi ha subito l'abuso secondo B. 6) Erronea valutazione della circostanza attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 bis u.c. cp.
8) Manifesta illogicità nella valutazione della pena ed erronea applicazione dell'art. 7) Erronea qualificazione giuridica essendo riconducibile il fatto al 609 quater co. 5 cp. Non essendovi stata violenza.
81 cp.
La parte civile ha fatto pervenire memoria con la quale si confutavano le argomentazioni esposte nei motivi di ricorso, replicata dalla difesa dell'imputato che ne ha anche eccepito l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità in ragione delle modalità di presentazione risultando l'atto spedito con raccomandata.
Motivi della decisione.
Va anzitutto premesso che la scelta di un mezzo tecnico diverso dal deposito in cancelleria delle memorie rispetto a quello indicato in via generale dall'art. 121 cpp espone, a parere del Collegio, unicamente la parte al rischio dell'intempestività della presentazione.
Ciò che rileva, infatti, nel giudizio in Cassazione è che la memoria comunque pervenga effettivamente alla cancelleria almeno quindici giorni prima dell'udienza (e ciò in quanto, per giurisprudenza costante della Corte, il termine indicato dall'art. 611 cpp vale anche per l'udienza pubblica), ma la scelta del mezzo non determina di per sé né la inutilizzabilità né l'inammissibilità dell'atto stesso non essendo ciò previsto da alcuna disposizione e non potendo essere richiamate per la evidente diversità ontologica le disposizioni codicistiche relative alle forme di presentazione dell'impugnazione (artt. 583 e ss. cpp). Passando ora all'esame del ricorso osserva il Collegio che lo stesso non può trovare accoglimento. 1) In ordine al primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell'art. 606 lett. e) cpp, sul rilievo che la decisione impugnata, non avrebbe tenuto conto di importanti emergenze quali l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale dopo il matrimonio ed il progressivo rancore emerso in sede di separazione con accuse sempre più marcate nel processo civile, decisive nel dimostrare che il narrato della piccola E. era frutto di suggestione. яри 3 O S C U R A T A
La censura non può essere condivisa avendo in realtà entrambe le decisioni di merito esaminato gli aspetti indicati dal ricorrente motivatamente escludendo, con valutazione certamente pertinente sul piano logico, che le accuse della bambina potessero essere frutto di fenomeni di suggestione e sottolineando al contempo che nessuna iniziativa penale era stata assunta dalla madre benché la questione fosse certamente rilevante nel giudizio di separazione nonchè l'inverosimiglianza che la donna si fosse assunta il rischio di coinvolgere a sua insaputa una professionista di grande esperienza quale la dott.ssa Z. con il rischio di non raggiungere l'obiettivo voluto.
-Peraltro ritiene il Collegio di dover ribadire e ciò vale ovviamente anche in relazione ai rimanenti motivi di ricorso quelli che sono i limiti connessi alla sindacabilità del vizio di travisamento della prova in forza della novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006. Fermo restando, infatti, che il vizio di travisamento della prova si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, va rilevato che esso non può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, come nella specie, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (ex plurimis Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130).
2) Quanto al secondo motivo di ricorso la sentenza di appello dà conto delle ragioni per le quali, nonostante i rilievi della difesa, ha ritenuto di dovere aderire alle dichiarazioni della dott.ssa Z.Z. , e di ritenere attendibile nella specie, pur con la doverosa prudenza che l'interpretazione dei disegni richiede, il test di Rorscharch. Peraltro tiene il giudice di merito a puntualizzare che i disegni medesimi non possono avere di per se stessi rilevanza decisiva ma vanno (e sono stati) valutati nel complesso delle più ampie risultanze istruttorie. Ciò posto, se appare innegabile la necessità che il giudice di merito indichi le ragioni per le quali ritenga, come nella specie, di dovere condividere valutazioni di carattere scientifico operate da un teste (nella specie la dott.ssa[ Z. e che dia conto di non avere ignorato le argomentazioni contrarie addotte dalla difesa, si può senz'altro escludere che l'onere motivazionale debba estendersi anche al dovere di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica della tesi seguita e dell'erroneità, per converso, delle altre prospettate. Va, infine, rilevato che se è vero che è stato il GIP a formulare la domanda diretta relativa alla "sostanza appiccicosa", ciò appare ininfluente sulla valutazione della genuinità e sul senso delle dichiarazioni della minore in quanto la domanda risulta comunque posta all'esito di un esame in cui la bambina aveva già autonomamente fatto riferimento nel descrivere i rapporti con il genitore a particolari di inequivocabile significato parlando dell'organo genitale del padre, del "letto bagnato" da quest'ultimo, nonché della "puzza” che era costretta a sentire sotto le coperte. яр 2 O S C U R A T A
3) Tutti i rilievi oggetto del terzo motivo di ricorso appaiono in realtà compiutamente valutati dai giudici d'appello. Vanno per il resto richiamate le argomentazioni sviluppate in occasione del primo motivo di ricorso in ordine alla sindacabilità del vizio di travisamento della prova.
Va inoltre in questa sede ribadito che le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (ex plurimis Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 Rv. 237652).
4) La sentenza d'appello si sofferma specificamente sulle modalità con cui è stato condotto l'incidente probatorio per l'audizione della piccola E. Accerta la Corte, attraverso l'esame della cassetta della videoregistrazione, che la minore non ha subito condizionamenti nel corso dell'audizione e che le domande del
GIP hanno come presupposto quanto riferito in precedenza dalla minore al PM. Nessuna illogicità motivazionale è dunque ravvisabile in merito alla valutazione di attendibilità della minore in relazione alle modalità di conduzione dell'esame.
5) Si richiamano sul piano generale le considerazioni già svolte per il terzo motivo di ricorso e si evidenzia ancora una volta il tentativo - ai limiti dell'inammissibilità - di proporre una diversa lettura degli elementi di prova in sede di legittimità. La tesi del "falso ricordo” sostenuta dalla difesa sulla base delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa L.A. risultano confutate in maniera logica e congruente, sulla base delle dichiarazioni rese dal dott. B. , e della dott.ssa M. i quali hanno riferito che la bambina né presentava distorsioni nel ricordo, né era appare "manipolabile" dagli adulti.
In motivazione si puntualizza peraltro anche che secondo accreditati studi scientifici, non sia possibile sostenere che si possa instillare un falso ricordo di qualsiasi esperienza, incluse quelle traumatiche e/o croniche nel minore.
E dunque le doglianze del ricorrente, complessivamente valuate, finiscono ancora una volta per prospettare una diversa valutazione di merito, insostenibile in sede di legittimità. 6) In relazione al sesto motivo di ricorso va ribadito che in tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi (Sez. 3, n. 1057 del 19/12/2006 Rv. 236024). Correttamente pertanto la diminuente viene esclusa dalla corte di merito in ragione di una serie di elementi tra i quali certamente rilevano la giovanissima età della p.o e le
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conseguenze psichiche riportate dalla minore - sulle quali la motivazione si sofferma e la cui sussistenza non appare in questa sede sindacabile rientrando nella valutazione di merito;
la natura degli atti compiuti avendo la bambina fatto riferimento ad episodi di masturbazione e di penetrazione con il dito;
la reiterazione della condotta. 7) Da rigettare appare anche la richiesta intesa a qualificare i fatti come violazione dell'art. 609 quater cod. pen.
La doglianza si fonda sull'asserita mancanza di prova in ordine all'elemento della violenza.
In realtà gli episodi descritti dalla bambina (la quale ha tra l'altro riferito che in una occasione era stata messa sulla lavatrice a pancia in su e che il papà le aveva messo un dito nel culetto facendole male) non consentono di accedere alla tesi del ricorrente.
In ogni caso la questione, coinvolgendo l'esame e la valutazione di aspetti fattuali, doveva essere dedotta dinanzi al giudice di merito.
8) Si appalesa inammissibile, infine, l'ultimo motivo di ricorso risolvendosi quest'ultimo in una censura di merito alle motivazioni della corte d'appello.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro tremilacinquecento comprensive di spese oltre IVA e CPA.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro tremilacinquecento comprensive di spese oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma il 21.2.2008
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Moulin Ге DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 4 APR. 2008
E
M
K
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FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(doth Fiorella Dousto