Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2008, n. 14223
CASS
Sentenza 21 febbraio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La scelta di un mezzo tecnico diverso dal deposito in cancelleria per la presentazione delle memorie nel giudizio camerale di cassazione, come previsto in via generale dall'art. 121 cod. proc. pen., non determina alcuna nullità ovvero inammissibilità dell'atto, in difetto di disposizioni che prevedono simili sanzioni processuali, dovendo peraltro escludersi la possibilità di richiamare le disposizioni relative alle forme di presentazione dell'impugnazione. (Nella specie, la memoria era stata trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno).

Commentario1

  • 1Fax utilizzabili per rinvio di legittimo impedimento (Cass. 40037/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019

    L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2008, n. 14223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14223
Data del deposito : 21 febbraio 2008

Testo completo