Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
A N IA L A T I A IC 0 1 0 1 L 3 A B 3 S 0 B S 1 5 U A . P . T T E R N R A 3 . 7 POPOLO ITALIAN - N IN NOME D 3 G 7 - 1 MA DI CASSAZIONE LA CORTE SUP 6 N Oggetto I 1 7 G SEZIONI UNITE CIVILI A A T LAVORO L S I I L D G E E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D O R GIURISDIZione CARBONE- Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo R.G.N. 10456/01 - Cron. 19445 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI M Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere- Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA S.P.A. DIVISIONE ALCATEL SIETTE, in - persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente 2002 247
contro
-1- LA AF, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CARPAGNANO, BIAGIO CAPACCHIONE, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 856/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito l'Avvocato Emanuele FORNARIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo;
giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE CI l'11 marzo 1997 ha ottenuto dal Pretore del lavoro di Trani nei confronti della S.p.a. AL IT decreto ingiuntivo per lire 3.167.000, a titolo d'integrazione di quanto dovutogli per “trattamento d'incentivazione" in base ad un accordo sindacale diretto a favorire l'esodo dei dipendenti "in mobilità". Tale somma, ha dedotto il CI, gli spettava sulla scorta di una corretta liquidazione della quota variabile di detto trattamento (prevista in aggiunta ad una quota fissa di lire 10.000.000), tenendosi conto del tempo ancora occorrente per il diritto a pensione. L'AL ha proposto opposizione, contestando la proponibilità ed il fondamento della domanda. L'opposizione è stata respinta dal Pretore. La Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 18 gennaio 2001, ha rigettato il gravame dell'AL, ritenendo la domanda del lavoratore proponibile e fondata. L'AL, con ricorso notificato il 12 aprile 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, con tre motivi d'impugnazione. Il CI ha replicato con controricorso. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite per la decisione sul secondo motivo, che attiene alla giurisdizione ed è 心 3 rivolto a sostenere la devoluzione della controversia al giudice tributario. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo del ricorso, l'AL, a sostegno dell'assunto della giurisdizione delle commissioni tributarie, considera che la controversia, alla luce dell'effettivo tema dibattuto (non suscettibile di mutamenti ex officio), riguarda le posizioni tributarie del sostituito e del sostituto d'imposta, con riferimento all'assoggettamento dell'indicato trattamento d'incentivazione a ritenuta per irpef. Il motivo è infondato. La presente causa, a differenza di altre inerenti allo stesso accordo sindacale che sono state parimenti discusse all'odierna udienza, non ha investito la problematica attinente alla determinazione del predetto trattamento al netto od al lordo della ritenuta-irpef, essendo stata la pretesa del dipendente basata sul diverso rilievo dell'erronea applicazione dei patti negoziali da parte dell'AL, in punto di commisurazione della quota variabile di quell'emolumento correlata al numero di mesi ancora mancanti per il conseguimento della pensione. La tesi della giurisdizione delle commissioni tributarie resta quindi infirmata dalla radicale assenza dei relativi presupposti, probabilmente ascrivibile a svista della ricorrente nel trascrivere censure formulate in dette altre cause. 4 Il secondo motivo del ricorso, pertanto, deve essere respinto, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, de plano discendente dal ricordato oggetto della contesa. Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, con le statuizioni connesse all'esito del giudizio di cassazione, gli atti devono essere rimessi alla Sezione lavoro di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il secondo motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e trasmette gli atti alla Sezione lavoro per la pronuncia sugli altri motivi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 febbraio 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. D O fuero كسمسا LANGELI thin skata in Canceliery 1.3 MSG 2002. CANCELLIFERE elu 5