Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
048 80/01 E N O I Z A R cam. cons. 15.01.2001 T n. 6864/00 S I G E oggetto regol. competenza d'ufficio R A D E T N REPUBBLICA ITALIANA E S E CRON, 10461 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : GIUSTINIANI , Presidente dott. Vito Consigliere;
dott. Paolo VITTORIA ' dott. Francesco SABATINI , relatore "I dott. Michele VARRONE " ' dott. Alberto TALEVI " ' ha pronuntiato la seguente S ENTENZA sul regolamento di competenza richiesto d'ufficio con ordinanza del 22.3.2000 dal Tribunale di Napoli nella causa civile vertente tra 'TO AR ( avv. Mario Montefusco via Blundo n. 54 Napoli ) attore
contro
RO s.p.a. e EN IO 1 I43 convenuti avverso il dell'11.5.1994 con la quale l'ordinanza . giudice del lavoro Pretore di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per materia ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Napoli;
vista l'ordinanza in data 22 marzo 2000 con la quale detto Tribunale sulla premessa della erroneità di tale declinatoria ha elevato ' conflitto ( art. 45 c.p.c. ) ; vista la requisitoria scritta con la quale il P.M. in persona del sost. procuratore generale ' dott. IO Martone chiede dichiararsi ' inammissibile il regolamento vista la memoria prodotta dall'IT ; sentita nella camera di consiglio del 15 gennaio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini;
'rilevato che in virtù del citato d. leg. n. 51/98 ( norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ) ed a decorrere dal 2 ' giugno 1999 del pretore stato ' l'ufficio competenze sono state soppresso e le relative trasferite salvo quanto diversamente disposto , al tribunale ordinario;
' nella specie , trattandosi di 'che pertanto conflitto tra pretore e tribunale ed essendo stato proposto il regolamento successivamente a tale data ' esso è inammissibile ' ferma restando ' la competenza del Tribunale di conseguentemente ' Napoli i trattandosi di regolamento d'ufficio non che ' deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il conflitto Nulla per le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte , 11 15 gennaio 2001 • Il Consigliere est. Il Presidente 'interious' From butic Depositato in Cancelleria E N OGGI, -3 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 O I Z IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Concetta Ammendola A (Conoen Ammendola) R T S I G E R A D E T N E S E 3 :