Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. nell'ipotesi in cui si verifichino delle lesioni nello esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e finalizzata a cagionare l'evento delle lesioni stesse, poiché in tal caso non si attua alcun assorbimento dell'un reato nell'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate da connessione teleologica ex art. 61 n. 2 cod. pen., nonostante la dichiarazione di estinzione, per remissione della querela, del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 13546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13546 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 10/02/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 572
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 43478/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR PE N. IL 08/03/1979;
avverso la sentenza n. 906/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 06/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. G. Mazzotta che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nei confronti - tra gli altri - di EL IU, riqualificato il delitto di cui al capo A), originariamente contestato come rapina aggravata, in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, ha dichiarato non doversi procedere con riferimento a detto delitto perché estinto per remissione di querela;
ha confermato la condanna per il delitto di lesioni di cui al capo B) e ha rideterminato la pena per il EL in anni uno e mesi quattro di reclusione, tenendo conto della riduzione da operarsi per il rito abbreviato.
1.1. Il capo B) recita: "artt. 110, 582 E 585 in relazione all'art. 576 C.P., comma 1, n. 1, per avere, in concorso tra loro, e al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, picchiato selvaggiamente ZO CE, così volontariamente procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette".
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale. Invero, ai sensi dell'art. 15 c.p., lo stesso fatto non può essere valutato più volte a carico del medesimo soggetto. Ne consegue che la violenza eventualmente adoperata sulla persona per farsi arbitrariamente ragione da sè, in quanto elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 393 c.p., non può essere valutata una seconda volta al titolo di circostanza aggravante del nesso teologico previsto dall'art. 576, n. 1 in relazione all'art. 61 c.p., n. 2. 2.1. Anche con riferimento dunque al delitto di lesioni personali, ai sensi dell'art. 152 c.p., avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto;
il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Il riferimento all'art. 15 c.p. è del tutto fuori luogo, in quanto il principio di specialità non opera affatto tra i delitti di cui all'artt. 393 e 582 c.p.. Invero, sin da epoca remota, è stato rilevato (ASN 198512411-RV 171439) che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza alle persone che ecceda i limiti del delitto di percosse e produca lesioni personali, da luogo ad altro reato autonomo, concorrente con quello di cui all'art. 393 c.p.. 2.1. In altre parole, non ogni violenza produce lesioni, ma se le produce, dette lesioni integrano un reato separato e concorrente con quello di cui all'art. 393 c.p.. 3. Tanto chiarito, va ricordato che costituisce jus receptum (es. ASN 198509532 - RV 170797) il principio in base al quale sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 nell'ipotesi in cui si verifichino lesioni nello esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all'art. 393 c.p.. In tal caso non si attua alcun assorbimento dell'un reato nell'altro. Peraltro, la connessione teleologia si determina con la mera sussistenza, anche solo a livello di contestazione, del fatto storico;
conseguentemente la dichiarata improcedibilità per mancanza (o, va da sè, remissione) di querela in ordine al reato che ha esercitato la vis abtractiva, non incide sulla procedibilità determinata da detta connessione (ASN 199701131-RV 206901, principio enunciato in tema di effetti della connessione sulla competenza territoriale, ma che, per identità di ratio, è applicabile anche nel caso di specie).
P.Q.M.
rigetta il ricorso al condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015