Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purchè la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge.
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Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2017, n. 15189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15189 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
4CR 15 189-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 6612017 Fausto IZZO - Presidente - SS RANALDI CC 18/01/2017 Antonio Leonardo TANGA - Relatore - R.G.N. 33982/2016 Daniele CENCI Giuseppe PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nei confronti di OZ SS, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 526/16 del 03/03/2016, del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. y M RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 526/16 del 03/03/2016, il Tribunale di Asti assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., PO SS dal reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S., perchè il fatto costituisce reato.
1.1. L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato suddetto per avere, alla guida di autovettura, fermato per un controllo dalla pattuglia dei Carabinieri di Villanova d'Asti, che gli chiedevano, in relazione allo stato psicofisico in cui si trovava e al rinvenimento, a seguito di perquisizione veicolare, di un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis all'interno dell'autovettura, di sottoporsi al test finalizzato ad accertare se era o meno sotto l'effetto di stupefacenti, opposto il proprio rifiuto a tale accertamento.
1.2. Il giudice del merito ha prosciolto l'imputato sostenendo che «alla luce delle concrete modalità del fatto riguardanti la concreta esplicitazione della richiesta da parte degli operanti emergendo dalla cnr unicamente che, dopo aver trovato lo "spinello" all'interno della vettura, gli operanti hanno chiesto all'imputato "se intendeva sottoporsi al test finalizzato ad accertare se fosse sotto l'effetto di stupefacenti"...in assenza di ulteriori specificazioni sul punto>> non ritenendo «possibile apprezzare pienamente il valore e la portata dell'assenza di consenso opposta dall'imputato, alla luce di quanto questi possa aver realmente percepito a fronte della richiesta degli operanti».
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Deduce che, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è sufficiente e necessario che il conducente rifiuti l'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, dell'art. 187 C.d.S.. Afferma che non è affatto previsto che il rifiuto sia legittimo o meno a seconda che gli operanti di P.G. precisino, in via preventiva, la modalità di effettuazione del controllo. Sostiene che da ciò deriva che la richiesta di sottoporre il PO ad accertamenti era conforme alla legge e il rifiuto da parte sua è stato invece illegittimo. и и т ж CONSIDERATO IN DIRITTO с 3. Il ricorso è fondato. S 2 4. Giova, in breve, premettere che l'art. 187 C.d.S. prevede come reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
tale rifiuto assume rilevanza penale solo se è legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia. Per costante giurisprudenza, infatti, la legittimità della richiesta costituisce presupposto della rilevanza penale del rifiuto (cfr. ex multis sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012).
4.1. Quanto all'elemento soggettivo è da escludere che la contravvenzione contestata abbia, quale elemento soggettivo, il dolo, trattandosi di reato sanzionato anche a mero titolo di colpa generica (cfr. sez. 4, n. 21052 del 12/02/2013).
4.2. Nella specie, legittimamente gli agenti di P.G. hanno chiesto all'imputato di sottoporsi alle analisi specificate nell'art. 187 C.d.S., nel rispetto della normativa vigente che autorizza l'agente accertatore di avanzare tale richiesta anche quando egli abbia il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in condizioni di alterazioni psicofisiche dovute all'assunzione di stupefacenti e, nel caso che occupa, all'interno dell'autovettura era stato rinvenuto un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis; né risulta che l'imputato si trovasse, nel momento in cui gli è stato rivolto l'invito a sottoporsi alle analisi, in stato di incapacità d'intendere e di volere (v. sez. 4, n. 34062 del 26/04/2007).
4.3. Orbene, a norma dell'art. 187, comma 8, C.d.S. "in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7". Null'altro richiede la norma in parola per l'integrazione della contravvenzione in questione. Non appare ultroneo evidenziare che la norma non prevede un termine entro il quale soggetto debba manifestare l'eventuale "rifiuto" essendo, quindi, ben possibile che egli lo opponga allorché si avveda che le modalità dell'accertamento non siano legittime ovvero, per un qualsiasi ripensamento, nel momento in cui detto accertamento (ancorché legittimo) stia per essere effettuato. Nel caso che occupa il PO ha immediatamente "rifiutato" di sottoporsi a qualunque accertamento.
4.4. In vero, la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia non necessita di formule sacramentali, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo (cfr. sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016; sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012) costituito dal rendere edotto il conducente del veicolo -senza necessità di ulteriori specificazioni tecniche che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge.
4.5. Ritiene il Collegio che è implicito nel contesto procedimentale sul quale si proietta il disposto di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S. che tale richiesta 3 debba poter avvenire senza alcuna formalità, anche solo oralmente (non vi è nella disposizione di legge alcuna limitazione in tal senso), in modo da non pregiudicare la continuità e la celerità degli accertamenti che debbano essere svolti;
lo scopo perseguito dalla disposizione è, infatti, quello di consentire all'indagato, pur nell'imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di decidere se accettare o meno il detto controllo (purché, come nel caso di specie, detto accertamento sia legittimo).
4.6. Di qui l'erronea applicazione della legge penale in cui è incappato il giudice di prime cure nel percorso motivazionale della sentenza impugnata.
5. Del resto, l'interpretazione adottata dal giudice circondariale determinerebbe un vulnus essenziale al sistema di repressione e controllo disposto da legislatore a fronte del grave fenomeno della guida in stato di alterazione per l'uso di droghe;
difatti, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi ai test di accertamento, la sua condotta non sarebbe in alcun modo penalmente sanzionabile sol perchè la legittima richiesta di sottoposizione al controllo non abbia preventivamene e dettagliatamente specificato in cosa consistano i detti accertamenti (benché ciò, come già sopra detto, non sia richiesto dalla legge).
6. S'impone, pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Tribunale di Asti per nuovo esame. Così deciso il 18/01/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Leonardo Tanga Fausto Depositata in Cancelleria, 27 MAR. 2017/ Oggi. Il Funzionario Giudiziario MA DI CA S E S Patrizia Ciarra R P N E L U