CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22947 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN IN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. IN EN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 08 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Palermo, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 24 agosto 2022, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Il ricorrente, con il primo di impugnazione, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al difetto di autonoma valutazione da parte dei giudici del riesame della sussistenza dei gravi indizi di reità. 2.1. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, video che smentirebbe la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa NT;
in particolare dalla visione delle immagini emergerebbe che il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22947 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 01/02/2023 EN si sarebbe limitato a scagliare una traversa di ferro contro il NT mentre quest'ultimo avrebbe riferito di esser stato colpito al braccio da una transenna tenuta in mano dall'indagato. Quanto riferito dal NT verrebbe smentito anche dalla documentazione sanitaria in atti che non farebbe alcun riferimento a ferite ed ematomi sul braccio della persona offesa. Le riprese delle telecamere di sorveglianza dimostrerebbero, inoltre, il EN non avrebbe sottratto nulla dalle tasche della persona offesa, diversamente da quanto affermato da quest'ultimo. 2.2. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità dell'ordinanza impugnata conseguente alla mancata trasmissione al Tribunale del video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, video trasmesso al Pubblico Ministero in data 6 settembre 2022. 3. Il ricorrente, con il secondo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale la difesa aveva lamentato l'inattendibilità della persona offesa. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli elementi indicati nell'atto di riesame che, a giudizio della difesa, sarebbero idonei a dimostrare i motivi di astio nutriti dalla persona offesa nei confronti del ricorrente e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal NT con conseguente nullità dell'ordinanza per carenza assoluta di motivazione. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di reità. Il Tribunale, con motivazione carente ed illogica, avrebbe ritenuto che le poche conversazioni intercettate sarebbero idonee a dimostrare «quanto meno un ruolo dello stesso in seno all'organigramma, e dunque tali da giustificare l'affermazione di appartenenza del ricorrente, e dunque di membro attivo e fattivo del consesso in contestazione» (vedi pag. 7 del ricorso). 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe desunto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazioni di reati della medesima indole esclusivamente dalla gravità dei fatti, senza tenere conto dell'incensuratezza e della giovanissima età del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In relazione alla prima doglianza, va evidenziato che il requisito dell'autonoma valutazione, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale, deve essere inteso in senso epistemologico in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. È evidente che una lettura ragionevole dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui (vedi Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 275339 - 01). L'autonoma valutazione, dunque, è ravvisabile ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il primo giudice ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi tra le tante Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01). Il Tribunale, chiamato a vagliare il vizio da mancanza di autonoma valutazione eccepito dall'indagato, ha riscontrato, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, il rispetto da parte del Giudice per le indagini preliminari di un modello motivazionale che, non fondandosi su una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa, non espone il provvedimento genetico alla dedotta nullità. (Sez. 6, n. 44606 del 04/11/2015, Magliozzi, Rv. 265055; Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584 - 01). 1.2. La seconda doglianza è dedotta per motivi non consentiti. L'accesso agli atti, necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente, nell'atto di riesame del 30 agosto 2022, non ha fatto menzione alcuna della mancata acquisizione e valutazione del video registrato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza né tale asserita carenza è stata eccepita all'udienza di trattazione dell'08 settembre 2022. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui non sono consentite in sede di legittimità, le censure che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi al Tribunale del Riesame, non risultandone traccia da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2 n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 3 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226- 01; da ultimo Sez. 2, n. 42059 dell'08/09/2022, Capicchiano, non massimata). 2. Le doglianze dedotte con il secondo motivo sono aspecifiche e non consentite in quanto reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il Tribunale ha affermato, con motivazione approfondita e scevra da vizi logici, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordine alla commissione da parte del ricorrente delle condotte illecite descritte nel capo di imputazione, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della prova dichiarativa e valorizzando quanto accertato dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sulla scena del crimine (pag. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla mera lettura delle argomentazioni difensive emerge che il motivo è frutto di un mero refuso materiale, le doglianze fanno esplicito riferimento al coinvolgimento del ricorrente in una fattispecie di tipo associativo desumibile da conversazioni intercettate dagli inquirenti, elementi logico-fattuali del tutto estranei al presente procedimento. 3. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico. Il Tribunale con, percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione in considerazione dalla gravità delle condotte illecite poste in essere e della «allarmante spregiudicatezza» manifestata dal EN, elementi ritenuti decisivi a dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). 4 Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, dando rilievo a quei profili che attestano la pericolosità del EN, limitandosi a sostenere la decisività di elementi fattuali in realtà irrilevanti (incensuratezza e giovane età dell'indagato) in quanto inidonei ad escludere la probabilità che il ricorrente, in caso di rimessione in libertà, si attivi per perpetrare ulteriori condotte della medesima indole al fine di procurarsi indebitamente somme di denaro con conseguente vizio di specificità del motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 01 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. IN EN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 08 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Palermo, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 24 agosto 2022, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Il ricorrente, con il primo di impugnazione, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al difetto di autonoma valutazione da parte dei giudici del riesame della sussistenza dei gravi indizi di reità. 2.1. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, video che smentirebbe la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa NT;
in particolare dalla visione delle immagini emergerebbe che il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22947 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 01/02/2023 EN si sarebbe limitato a scagliare una traversa di ferro contro il NT mentre quest'ultimo avrebbe riferito di esser stato colpito al braccio da una transenna tenuta in mano dall'indagato. Quanto riferito dal NT verrebbe smentito anche dalla documentazione sanitaria in atti che non farebbe alcun riferimento a ferite ed ematomi sul braccio della persona offesa. Le riprese delle telecamere di sorveglianza dimostrerebbero, inoltre, il EN non avrebbe sottratto nulla dalle tasche della persona offesa, diversamente da quanto affermato da quest'ultimo. 2.2. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità dell'ordinanza impugnata conseguente alla mancata trasmissione al Tribunale del video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, video trasmesso al Pubblico Ministero in data 6 settembre 2022. 3. Il ricorrente, con il secondo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale la difesa aveva lamentato l'inattendibilità della persona offesa. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli elementi indicati nell'atto di riesame che, a giudizio della difesa, sarebbero idonei a dimostrare i motivi di astio nutriti dalla persona offesa nei confronti del ricorrente e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal NT con conseguente nullità dell'ordinanza per carenza assoluta di motivazione. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di reità. Il Tribunale, con motivazione carente ed illogica, avrebbe ritenuto che le poche conversazioni intercettate sarebbero idonee a dimostrare «quanto meno un ruolo dello stesso in seno all'organigramma, e dunque tali da giustificare l'affermazione di appartenenza del ricorrente, e dunque di membro attivo e fattivo del consesso in contestazione» (vedi pag. 7 del ricorso). 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe desunto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazioni di reati della medesima indole esclusivamente dalla gravità dei fatti, senza tenere conto dell'incensuratezza e della giovanissima età del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In relazione alla prima doglianza, va evidenziato che il requisito dell'autonoma valutazione, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale, deve essere inteso in senso epistemologico in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. È evidente che una lettura ragionevole dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui (vedi Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 275339 - 01). L'autonoma valutazione, dunque, è ravvisabile ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il primo giudice ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi tra le tante Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01). Il Tribunale, chiamato a vagliare il vizio da mancanza di autonoma valutazione eccepito dall'indagato, ha riscontrato, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, il rispetto da parte del Giudice per le indagini preliminari di un modello motivazionale che, non fondandosi su una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa, non espone il provvedimento genetico alla dedotta nullità. (Sez. 6, n. 44606 del 04/11/2015, Magliozzi, Rv. 265055; Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584 - 01). 1.2. La seconda doglianza è dedotta per motivi non consentiti. L'accesso agli atti, necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente, nell'atto di riesame del 30 agosto 2022, non ha fatto menzione alcuna della mancata acquisizione e valutazione del video registrato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza né tale asserita carenza è stata eccepita all'udienza di trattazione dell'08 settembre 2022. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui non sono consentite in sede di legittimità, le censure che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi al Tribunale del Riesame, non risultandone traccia da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2 n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01; Sez. 2, n. 11027 del 3 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226- 01; da ultimo Sez. 2, n. 42059 dell'08/09/2022, Capicchiano, non massimata). 2. Le doglianze dedotte con il secondo motivo sono aspecifiche e non consentite in quanto reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il Tribunale ha affermato, con motivazione approfondita e scevra da vizi logici, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordine alla commissione da parte del ricorrente delle condotte illecite descritte nel capo di imputazione, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della prova dichiarativa e valorizzando quanto accertato dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sulla scena del crimine (pag. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla mera lettura delle argomentazioni difensive emerge che il motivo è frutto di un mero refuso materiale, le doglianze fanno esplicito riferimento al coinvolgimento del ricorrente in una fattispecie di tipo associativo desumibile da conversazioni intercettate dagli inquirenti, elementi logico-fattuali del tutto estranei al presente procedimento. 3. Il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico. Il Tribunale con, percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione in considerazione dalla gravità delle condotte illecite poste in essere e della «allarmante spregiudicatezza» manifestata dal EN, elementi ritenuti decisivi a dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). 4 Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, dando rilievo a quei profili che attestano la pericolosità del EN, limitandosi a sostenere la decisività di elementi fattuali in realtà irrilevanti (incensuratezza e giovane età dell'indagato) in quanto inidonei ad escludere la probabilità che il ricorrente, in caso di rimessione in libertà, si attivi per perpetrare ulteriori condotte della medesima indole al fine di procurarsi indebitamente somme di denaro con conseguente vizio di specificità del motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 01 febbraio 2023.