Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Poiché l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, al fine di poter ritenere giustificato il licenziamento è necessario - anche quando i lavoratori siano stati assunti per essere adibiti in via esclusiva al cantiere presso il quale si è verificata l'ultimazione delle opere - che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare i lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa. Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, in ordine al quale anche il lavoratore è tenuto a dare il suo contributo, comporta la declaratoria di illegittimità del licenziamento e non la applicabilità delle procedure di riduzione del personale previste dalla legge n. 223 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che gravasse esclusivamente sui lavoratori licenziati l'onere della prova della possibilità di una loro utilizzazione in altri cantieri del datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Danno da fauna selvaticaDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 9 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ IC, IL GI, NE IL, LI EN, GN IE, ER VE, NO AS, nonché per gli eredi del defunto DO NT, BI SA, DO OC, DO EL, DO AL, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ETTORE SBARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BATA 91 CONSORTILE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato ST FELICI, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO GERMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 340/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 01/08/00 - R.G.N. 592/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato AS FELICE per delega TOMMASO GERMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PI ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 gennaio 2000 il Tribunale di Bari rigettava la domanda con la quale i signori MO LI, MO OR, PP EO, ME IN, AN BA, PI CI, NI ZO e RI AT avevano impugnato il licenziamento loro intimato in data 3 giugno 1994, dalla BA.TA. 91 società consortile a r.l. per ultimazione dei lavori nel cantiere di Sannicandro, di raddoppio della linea ferroviaria Bari - Taranto. L'appello dei lavoratori, cui resisteva la società, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 22 giugno/ 1 agosto 2000. I giudici di secondo grado ritenevano che, trattandosi di ultimazione di lavori edili, non fosse applicabile la procedura dettata per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223/91. Quanto alla dedotta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, la Corte di merito richiamava le comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro acquisite, nelle quali si dava atto che il licenziamento era avvenuto per "riduzione lavoro", tanto che presso il cantiere di Sannicandro era rimasto in forza un solo operaio, non ancora licenziato perché in malattia;
condivideva l'opinione del giudice di primo grado, sulla insussistenza di un obbligo legale di trasferire i ricorrenti in altri cantieri;
rilevava che gli appellanti non avevano provato che altri lavoratori operanti nel cantiere di Sannicandro fossero stati trasferiti altrove e ad essi preferiti per motivi di discriminazione sindacale, ne' avevano provato che l'azienda avesse provveduto a nuove assunzioni, in violazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 264 del 1949 e dell'art. 8, comma 1, della legge 223 del 1991.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando tre motivi di censura, i lavoratori soccombenti in appello, ad eccezione di AN BA, nel frattempo deceduto, per il quale ricorrono gli eredi RO TT, RO BA, EL BA ed IA BA. La BA.TA. 91 resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 4, commi 1, 9 e 11, dell'art. 5, comma 3. e dell'art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; nonché mancanza o insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia.
Rileva che l'identificazione della "fine lavoro nelle costruzioni edili" con la semplice chiusura del cantiere di ultima destinazione del lavoratore può ritenersi corretta, con l'esclusione dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 4 della legge n. 223/91, solo quando risulta trattarsi di lavoratori assunti per la specifica commessa o cantiere, e non quando si tratta di lavoratori riconducibili, fin dall'assunzione o da un momento successivo, allo stabile organico dell'impresa.
Deduce che un recente orientamento di questa Corte ha ritenuto che, al fine di individuare l'effettivo esaurimento della fase lavorativa giustificante il licenziamento, deve aversi riguardo non al singolo cantiere ma alla articolazione delle diverse lavorazioni, dovendosi accertare in concreto la non riassorbibilità delle eccedenze di personale in altri cantieri o attività dell'impresa. Assume che i giudici di appello, avendo escluso un obbligo di reimpiego in altri cantieri, non hanno considerato che risultava in atti che la BA.TA. è un consorzio di varie imprese edili a livello nazionale, aggiudicatarie dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria Bari - Taranto;
che la società, per il ricordato raddoppio, aveva aperto una pluralità di cantieri, iniziando l'attività con l'iscrizione richiesta all'INPS il 21 ottobre 1991 e la assunzione dei ricorrenti in pari data, con la loro destinazione al cantieri di Sannicandro e Gioia del Colle;
che dalla nota del Capo dell'Ispettorato del Lavoro del 30 settembre 1994 risulta che 6 lavoratori erano stati trasferiti dal cantiere di Sannicandro al cantiere di Castellaneta, aperto dalla società sempre sulla tratta Bari - Taranto;
che nello stesso cantiere erano stati assunti, nello stesso periodo del licenziamento dei ricorrenti (gennaio 1994 - agosto 1994) 23 unità lavorative, di cui 13 per il tramite degli organi del collocamento, alcune delle quali con le medesime qualifiche possedute dai lavoratori licenziati presso il cantiere di Sannicandro;
che risultava la sussistenza di cantieri affidati in subappalto dalla società convenuta;
che risultava accertato in altro giudizio, promosso da altro lavoratore licenziato dalla società e conclusosi con sentenza del Pretore di Modugno, passata in giudicato per mancanza di impugnazioni, che non potevano considerarsi esaurite le attività lavorative, ne' nel cantiere di Sannicandro ne' a livello generale.
Sostiene che la mancanza della "fine dei lavori" nel senso sopra precisato riconduce il recesso nell'ambito del licenziamento collettivo, con l'obbligo di seguire le procedure di cui all'art. 4 della legge n. 223/91, obbligo non assolto dalla società, che non aveva mai comunicato ai soggetti destinatari i nominativi ed i dati dei lavoratori, le modalità di applicazione dei criteri di scelta. Da ciò fa derivare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 223, la inefficacia del licenziamento.
Con il secondo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia la violazione degli artt. 3 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 116 c.p.c.; nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente un obbligo della società di trasferire i ricorrenti in altri cantieri, riconducendo, di fatto, il licenziamento intimato ai ricorrenti ad una sorta di recesso ad nutum.
Assume che, ricadendo il licenziamento per fine lavoro nelle imprese edilizie nell'area dei licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro doveva provare di non potere utilmente impiegare i dipendenti licenziati in altri cantieri o attività.
Sostiene che non solo tale prova non è stata fornita. ma risultano in atti molteplici elementi da cui poteva dedursi l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo.
Richiama quindi tutti gli elementi già evidenziati con il primo motivo (pluralità di cantieri aperti, trasferimento di sei lavoratori dal cantiere di Sannicandro a quello di Castellaneta, assunzione, presso tale cantieri di altri lavoratori, ecc.). Aggiunge che risultava di dominio pubblico, come da copia della Gazzetta del Mezzogiorno del 10 febbraio 1995, depositata nel fascicolo di primo grado, che la BA.TA. si era aggiudicata, nello stesso periodo in cui effettuava i licenziamenti, appalti per un importo di 86 miliardi di lire.
Lamenta che il giudice di appello ha omesso di valutare tali elementi, avendo escluso un obbligo datoriale di repechage. Con il terzo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione dell'art. 8 comma 1, della 13 luglio 1991, n. 223, nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dagli appellanti.
Deduce che la Corte di Appello ha omesso di pronunciare sull'ultimo motivo di nullità prospettato dagli appellanti, per violazione dell'art.
8. comma 1, della legge n. 223/91. Assume che "risulta in atti" che, durante la procedura di riduzione del personale, la società BA.TA. aveva provveduto ad assumere ben 43 lavoratori da destinare al cantiere di Castellaneta, alcuni assunti direttamente tramite gli organi del collocamento ed altri provenienti da altri cantieri, compreso quello di Sannicandro. Il primo motivo di ricorso - con il quale si sostiene la violazione della legge n. 223 del 1991 - non è fondato. L'art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 dispone che le procedure per la riduzione di personale non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. I ricorrenti non hanno impugnato l'affermazione della Corte di Appello sul fatto che si verte, nella specie, in tema di lavori edili.
Ritengono, invece, che la giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata, sulla necessità di accertare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo con riferimento non al solo cantiere nel quale sono stati ultimati i lavori, ma anche agli altri cantieri e alle altre attività dell'impresa, comporti che, una volta escluso il giustificato motivo, debba applicarsi la procedura di riduzione del personale dettata dalla legge n. 223 del 1991. L'assunto è infondato.
Secondo l'orientamento della Corte, espresso con le sentenze n. 1117 del 1 febbraio 2000 e n. 13134 del 3 ottobre 2000, "poiché l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, al fine di poter ritenere giustificato il licenziamento è necessario - anche quando i lavoratori siano stati assunti per essere adibiti in via esclusiva al cantiere presso cui si è verificata la ultimazione delle opere - che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa".
Da tale principio deriva semplicemente che il mancato assolvimento di tale onere probatorio - in ordine al quale, come si vedrà nella trattazione degli altri motivi, anche il lavoratore è tenuto a dare il suo contributo - comporta la declaratoria di illegittimità del licenziamento e non la applicabilità delle procedure di riduzione del personale previste dalla legge n. 223 del 1991. Il secondo motivo è nei limiti di seguito precisati, fondato. L'affermazione del Tribunale sulla insussistenza di un obbligo legale della ditta di trasferire i ricorrenti in altri cantieri, una volta esauriti i lavori nel cantiere di Sannicandro, risulta, alla luce del principio di diritto sopra evidenziato, errata. La Corte di Appello subito dopo precisa, peraltro, quasi come motivazione aggiuntiva da valere nel caso che, invece, si ritenesse la sussistenza di un obbligo di repechage, che i lavoratori appellanti non avevano fornito la prova che altri lavoratori operanti nel citato cantiere fossero stati trasferiti altrove o che l'azienda avesse provveduto a nuove assunzioni.
I giudici di secondo grado addossano in tal modo esclusivamente sui lavoratori licenziati la prova della possibilità di una loro utilizzazione in altri cantieri.
È vero, invece, che l'onere della prova sulla impossibilità di una diversa utilizzazione grava in primo luogo sul datore di lavoro, anche se "tale onere può essere assolto mediante la prova di fatti idonei positivi, quali la circostanza che i posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori" (Cass., 26 ottobre 1996 n. 9369); ed anche se lo stesso "lavoratore licenziato può e deve fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione"(Cass., n. 13334/2000 cit.).
Il terzo motivo, infine, è infondato, atteso che la dedotta violazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991 - così come dell'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni - è fonte di diverse conseguenze giuridiche, ma non è di per sè idonea, collocandosi in un momento successivo, ad incidere sulla leggittimità del precedente licenziamento.
Per tutto quanto esposto, il secondo motivo di ricorso va accolto, mentre vanno rigettati il primo e il terzo motivo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Lecce.
Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati in ordine alla necessaria dimostrazione, con la considerazione di tutti i cantieri nel quali è articolata l'attività di impresa, della impossibilità di utilizzazione dei lavoratori licenziati per la ultimazione delle opere edili in determinato cantiere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003