Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1008
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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Poiché l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, al fine di poter ritenere giustificato il licenziamento è necessario - anche quando i lavoratori siano stati assunti per essere adibiti in via esclusiva al cantiere presso il quale si è verificata l'ultimazione delle opere - che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare i lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa. Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, in ordine al quale anche il lavoratore è tenuto a dare il suo contributo, comporta la declaratoria di illegittimità del licenziamento e non la applicabilità delle procedure di riduzione del personale previste dalla legge n. 223 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che gravasse esclusivamente sui lavoratori licenziati l'onere della prova della possibilità di una loro utilizzazione in altri cantieri del datore di lavoro).

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  • 1Danno da fauna selvatica
    Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 9 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1008
Data del deposito : 23 gennaio 2003

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