Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
La produzione documentale, presentata, ex art. 410 cod. proc. pen., a sostegno dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e connotata da non irragionevole rilevanza e pertinenza con l'oggetto della verifica di fondatezza della "notitia criminis", deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice, il quale non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione facendo ricorso a formule di stile ma deve fornire una motivazione specificamente attinente ai contenuti di tale produzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 26750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26750 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Saverio MANNINO Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
FO NA;
CA OL;
DI EL;
Avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Perugia in data 5/4/2002, con il quale, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalle parti offese, era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di SA NG e GE RI in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595 c.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Letta la memoria difensiva proposta ex art. 611 cpp. dai ricorrenti anzidetti.
OSSERVA
Su conforme richiesta del locale P.M., il GIP presso il Tribunale di Perugia, con decreto del 5/4/2002, disponeva "de plano" l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di tali SA NG e GE RI in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595 c.p., previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 410 cpp da FO NA, CA OL e DI EL, persone offese dal reato. In proposito il decidente GIP riteneva che gli atti di opposizione presentati dai predetti soggetti difettassero dei presupposti tassativamente richiesti dall'art. 410 comma 1 cpp., ossia indicazione dell'oggetto della "investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", risolvendosi in una mera "critica generica alla richiesta del P.M. senza prospettazione alcuna di "investigazione suppletiva rilevante e pertinente rispetto a quella espletata in sede di indagini preliminari e tale da porsi in rapporto di strumentalità con quanto accertato dal P.M. e da incidere sulle risultanze di tale accertamento".
Si ribadiva che, in mancanza di tale indicazione, non era dato supplire tale omissione con il richiamo al potere del giudice di indicare al P.M., in difetto di indagini da parte di tale Ufficio, nuove indagini da svolgere, trattandosi di un potere discrezionale dell'A.G. "del tutto distinti ed autonomo rispetto all'onere previsto a carico della parte offesa, quale condizione per poter interloquire in contraddittorio sulla richiesta di archiviazione del P.M.".
Nel merito, condividendo le argomentazioni del P.M., il GIP riteneva l'insussistenza di elementi idonei a comprovare, nella condotta degli indagati, il dolo tipicizzante il delitto di calunnia e la valenza di offensività delle espressioni usate per la idoneità delle stesse a ledere la reputazione delle persone offese. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i predetti FO, CA e DI, deducendo, a monocorde motivo di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) violazione dell'art. 606 lett. b) cpp. ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 409 e 410 cpp. per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, pur a seguito di produzione documentale operata dai ricorrenti, con rituale deposito dei relativi atti.
Posto che, secondo lo stesso indirizzo di questo giudice di legittimità, anche "la produzione di documenti, allegati all'atto di opposizione, è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità" di tale opposizione, integrando di per sé gli estremi dell'investigazione suppletiva ed "in re ipsa" il relativo elemento di prova, in difetto di motivazione alcuna da parte del GIP sulla rilevanza o meno della cennata produzione documentale, ad avviso dei ricorrenti, in uno al conseguente difetto di motivazione, era dato rilevare anche la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione non essendosi ottemperato all'obbligo di fissare l'udienza camerale;
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed inosservanza ed erronea applicazione degli art. 326, 408 e 409 cpp., in relazione agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione.
Violazione del diritto di difesa della persona offesa in un giusto processo e dell'obbligo dell'azione penale. Violazione dell'art. 76 della sostituzione e incostituzionalità del sistema per eccesso di delega.
In sostanza, i ricorrenti hanno richiesto di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 326, 408, 409 comma 4 cpp. per contrasto con gli artt. 24, 76, 111 e 112 della
Costituzione nella parte in cui consentono che il P.M. possa chiedere la archiviazione di un processo penale senza aver effettuato alcuna indagine, con corrispondente obbligo per la persona di indicare nuovi temi di indagine suppletiva;
3 - Violazione dell'art. 606 lett. b) in riferimento all'art. 125 comma 3 cpp in relazione all'art. 3 comma 6 della Costituzione.
Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 368 e 595 c.p. in relazione al principio di consapevolezza di cui all'art. 27 comma 2 della Costituzione, avuto riguardo alle indimostrate accuse a suo tempo rivolte ai ricorrenti dagli indagati, integranti gli estremi dei reati di calunnia e diffamazione, erroneamente ritenuti non configurabili dal GIP procedente.
Dopo la requisitoria scritta del PG presso questa Corte che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva ex art. 611 cpp., ribadendo i motivi di gravame innanzi cennati.
Il motivo sub 1) è fondato e va accolto.
Ed invero, in costanza d rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., è d'obbligo del giudice decidente, in una corretta ed esaustiva valutazione d'insieme dei dati emergenti dagli atti ed a sua disposizione, ivi compresi quelli anche documentali, su cui si articola l'opposizione della persona offesa dal reato, verificare in uno ai termini di ammissibilità di tale opposizione, la fondatezza o meno della notizia di reato, assicurando a tale indagine un supporto motivazionale che ne consenta, di tale verifica e delle relative conclusioni, la correttezza logico giuridica.
Come esattamente sottolineano i ricorrenti, secondo lo stesso orientamento di questo giudice di legittimità al riguardo, anche una produzione documentale che si connoti da caratteri di non irragionevole irrilevanza e pertinenza con l'oggetto della verifica di fondatezza della "notitia criminis", allegata all'opposizione di cui all'art. 410 cpp., deve formare specifico oggetto di esame da parte del decidente, con la conseguente risposta motivazionale in merito.
Nella specie, pur in costanza di produzione documentale da parte di tutti gli opponenti a supporto della rispettiva opposizione, non sembra esservi traccia motivazionale, nell'impugnato provvedimento, della verifica di tale elemento da parte del GIP, se non attraverso il ricorso a formule di stile e, in ogni caso, no specificamente attinenti i contenuti di tale produzione documentale. Tanto vale ad integrare il denunciato vizio di legittimità che si riverbera, conseguenzialmente, in quello di violazione di legge per omessa fissazione dell'udienza camerale, con il relativo assicurare alle parti il diritto al contraddittorio e quindi, integrando tale omissione la nullità ex art.127 comma 5 cpp., che, ex art. 409 comma 6 consente, in via esclusiva, la ricorribilità del provvedimento in questa sede di legittimità, s'impone l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame. Stante l'accoglimento del motivo di ricorso sub 1), quello sub 2), con relativa prospettazione della dedotta questione di legittimità costituzionale, è, ovviamente, assorbito nella decisione in parola, mentre, a prescindere dall'ammissibilità del motivo sub 3), sostanzialmente e prioritariamente attinente il merito, non è questa la sede, allo stato, per il relativo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e rinvia al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, l'8 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003.