Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 26750
CASS
Sentenza 8 maggio 2003

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La produzione documentale, presentata, ex art. 410 cod. proc. pen., a sostegno dell'opposizione alla richiesta di archiviazione e connotata da non irragionevole rilevanza e pertinenza con l'oggetto della verifica di fondatezza della "notitia criminis", deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice, il quale non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione facendo ricorso a formule di stile ma deve fornire una motivazione specificamente attinente ai contenuti di tale produzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 26750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26750
    Data del deposito : 8 maggio 2003

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