Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2002, n. 26853
CASS
Sentenza 29 maggio 2002

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La revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione per cessazione o mutamento della causa che lo aveva determinato, trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, non fa venir meno la causa ostativa all'applicazione dell'indulto costituita dalla sottoposizione del condannato a misura di prevenzione, a meno che non intervenga prima dell'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. (Fattispecie concernente l'applicazione degli indulti elargiti con D.P.R. n. 413 del 1978, n. 744 del 1981 e n. 865 del 1986).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2002, n. 26853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26853
    Data del deposito : 29 maggio 2002

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