Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 1
La revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione per cessazione o mutamento della causa che lo aveva determinato, trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, non fa venir meno la causa ostativa all'applicazione dell'indulto costituita dalla sottoposizione del condannato a misura di prevenzione, a meno che non intervenga prima dell'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. (Fattispecie concernente l'applicazione degli indulti elargiti con D.P.R. n. 413 del 1978, n. 744 del 1981 e n. 865 del 1986).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2002, n. 26853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26853 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - 29/05/2002
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - N. 2165/2002
Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 004136/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT IC N. IL 09/12/1940 in Reggio di Calabria avverso ORDINANZA del 07/12/2001 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI BRUNO;
lette le conclusioni del P.G., che chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione con le statuizioni consequenziali;
Considerato che con ordinanza del 7-12-2001 la Corte d'Assise d'appello di Reggio di Calabria ha respinto, in veste di giudice dell'esecuzione, la domanda di applicazione degli indulti di cui ai D.P.R. 413/78, 744/81 e 865/86 avanzata da NI AR, sul rilievo che, pur essendo venuta meno, nel frattempo, la circostanza ortativa costituita dalla sottoposizione del condannato a misura di prevenzione, revocata dal locale tribunale il 14-1-1993, era comunque necessario aver riguardo alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti di clemenza;
che il gravame proposto dal difensore del AR avverso tale decisione è privo di giuridico fondamento, giacché la revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione, disposta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423/56 "quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, deve necessariamente procedere il decreto di clemenza e la circostanza che, nel caso di specie, come rilevato dal giudice a quo, il tribunale abbia fatto erronea applicazione del citato art. 7 non cambia certo i termini della questione: a differenza dell'annullamento ad opera del giudice dell'impugnazione (art. 4 della legge citata) del decreto impositivo, che esplica la sua efficacia anche se di data posteriore all'indulto, la revoca, dunque, per la sua stessa intrinseca natura non può che essere anteriore al provvedimento di clemenza per produrre effetti favorevoli al condannato, che pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, visti gli artt. 606, 611, 616, cpp, rigetta il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002